La rete GARR Clausole campione

La rete GARR. Il Consortium GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti della Ricerca) ha attivato in Italia - nel corso degli anni - una estesa rete di trasmissione dati che collega tra loro tutte le sedi delle Università e delle Istituzioni pubbliche di ricerca e culturali, offrendo loro la connessione con tutte le altre reti della ricerca, e con l’Internet in generale, a livello mondiale. La rete GARR ha punti di presenza dislocati su tutto il territorio nazionale e fornisce il collegamento alle reti della ricerca americane e mondiali tramite collegamenti alle reti nazionali e internazionali quali GÉANT, GX, Telia, MIX. La rete GARR assicura inoltre il collegamento con proprie linee a tutte le reti commerciali e di interesse generale sia italiane che mondiali. E’ attualmente in via di definizione la nuova rete - denominata GARR-X - che vuole essere l’evoluzione dell’attuale infrastruttura verso una rete a velocità nettamente più elevate, capace di offrire trasporto e servizi adeguati alle esigenze specifiche e crescenti della comunità scientifica italiana e di pari livello rispetto a quelli di altri paesi avanzati. Tale rete ha come obiettivo immediato l’integrazione delle reti di ricerca regionali, tra cui anche quelle sarde, e l’aumento della capacità trasmissiva, mantenendo la continuità con la fornitura dei servizi attualmente offerti. Il presente documento nasce dalla necessità di predisporre uno studio di fattibilità che valuti dal punto di vista tecnico ed economico gli scenari che possano portare alla realizzazione della rete telematica regionale della ricerca, del nodo regionale della ricerca e il suo collegamento con la rete nazionale. In particolare, lo studio si propone di completare l’analisi preliminare svolta dall’Amministrazione Regionale con la quale è stata formulata un’ipotesi di massima per la realizzazione dell’infrastruttura di rete a servizio delle reti di ricerca regionali e in particolare dei poli di calcolo interessati dal progetto CyberSar. Il completamento di tale analisi dovrà orientarsi per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).