Common use of LA SEGRETERIA Clause in Contracts

LA SEGRETERIA. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) l’avvenuto deposito della domanda; b) l’avvenuta chiusura del procedimento. L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordi.

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Samples: Regolamento Di Mediazione

LA SEGRETERIA. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenutimediazione. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi quattro tre mesi dal deposito della dalla domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudiceparti. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) l’avvenuto deposito della domanda; b) l’avvenuta chiusura del procedimento. L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordiabbia concluso uno specifico accordo.

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Samples: Regolamento Di Mediazione

LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell’Organismo amministra il servizio di mediazione. 2. Coloro Gli operatori- liberi professionisti o dipendenti nominalmente individuati che operano presso la Segreteria si dichiarino disponibili a collaborare - devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridicagiuridica o di mediazione. 3. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza un registro cartaceo e/o informatico di tutti gli atti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ivi contenutie il relativo esito. 4. Il fascicolo relativo ad ogni procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura della procedura. 5. La Segreteria: 6. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudicepiù breve tempo possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione: 7. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della può provvedere personalmente a comunicare all’altra parte invitata. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) e/o parti l’avvenuto deposito della domanda;domanda di mediazione: ciò non esimerà la Segreteria dall’effettuare le comunicazioni al punto 6. b) l’avvenuta chiusura 8. Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono individuare insieme il nominativo del procedimento. L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, mediatore tra quelli inseriti nell'elenco ed indicarlo al momento del deposito dell'istanza: il Responsabile dell’Organismo provvederà alla sua nomina conformemente all'indicazione delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordiparti.

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Samples: Regolamento Di Procedura

LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria amministra il dell’Organismo si occupa del servizio di mediazione; essa ha sede nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo presso il Tribunale di Cuneo. 2. Coloro I dipendenti dell’Ordine che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrare entrano nel merito della controversia e non svolgere svolgono attività di consulenza giuridicagiuridica o di mediazione. È fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori. 3. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 4. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 5. La Segreteria tiene un apposito fascicolo registro, anche informatico, con le annotazioni, per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti procedimento, relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ivi contenutied al relativo esito. 6. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi conserva per anni cinque dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria data di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitatail fascicolo formato da: domanda, dichiarazione di adesione, verbale di accordo o di mancato accordo. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) l’avvenuto deposito della domanda; b) l’avvenuta chiusura del procedimento. L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordiAtti e documenti che le parti abbiano eventualmente prodotto vengono restituiti alle parti stesse.

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Samples: Regolamento Di Procedura E Codice Etico

LA SEGRETERIA. La Segreteria amministra il servizio svolge la sua attività con imparzialità, neutralità e riservatezza e favorisce la speditezza della procedura di mediazione,. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, Non svolge attività tecnica di mediazione o consulenza giuridica e non entrare entra nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridicalite. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza il Registro, anche informatico di tutti gli atti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ivi contenutie il relativo esito. La Segreteria può dichiarare concluso verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione; annota la domanda nell’apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante, l’avvenuta ricezione: 1. alla parte istante: il procedimento dandone notizia nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistita da un avvocato e da altri consulenti; 2. all’altra parte o alle altre parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) l’avvenuto deposito della domanda; b) l’avvenuta chiusura domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione, il nominativo del procedimentomediatore designato e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. L’Organismo potrà avvalersi17 e 20 del D. Lgs. N. 28/10; con l’invito a partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all’incontro di mediazione, nella data e luogo indicati, anche per lo svolgimento eventualmente con un avvocato e altri consulenti e con l’invito a comunicare almeno otto giorni prima dell’incontro, la propria adesione e l’eventuale proposta, motivata, di singole procedurederoga delle disposizioni regolamentari e precisando che, delle strutturein caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell’art. 8, comma 5, del personaleD. Lgs. N. 28/10, dei mediatori il giudice può desumere argomenti di altri Organismiprova nell’eventuale giudizio, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustiziaai sensi dell’art. 116, con i quali verranno conclusi specifici accordiII c., c.p.c.

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Samples: Regolamento Di Procedura