PER IL PERIODO DI 36 MESI.
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
CAPITOLATO SPECIALE
Procedura aperta, in forma telematica, per l’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO
PER IL PERIODO DI 36 MESI.
Lotto 1 C.I.G. 657881952E Lotto 2 C.I.G. 6578826AF3 Lotto 3 C.I.G. 6578830E3F Lotto 4 C.I.G. 6578836336
Lotto 5 C.I.G. 6578842828 Lotto 6 C.I.G. 6578850EC0 Lotto 7 C.I.G. 657885313E Lotto 8 C.I.G. 657885855D Lotto 9 C.I.G. 6578864A4F Lotto 10 C.I.G. 6578865B22
INDICE
Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Soggetti coinvolti
Art. 3 - Tipologie di trasporto autorizzate
Art. 4 - Tariffe massime di rimborso delle spese di trasporto di cui alla D.G.R. X/4702/2015
Art. 5 – Modalità di conteggio del rimborso Art. 6 – Procedura dei controlli
Art. 7 – Descrizione del servizio e importo gara Art. 8 – Lotti
Art. 9 – Requisiti del personale, mezzi tecnici impiegati e sede operativa Art. 10 – Variazioni nella consistenza dell’appalto
Art. 11 – Personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria Art. 12 – Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria Art. 13 – Qualità della prestazione
Art. 14 – Inizio del servizio ed efficacia del contratto Art. 15 – Inadempienze e penalità
Art. 16 – Condizioni economiche di fornitura Art. 17 – Scioperi a cause di forza maggiore Art. 18 – Deposito cauzionale
Art. 19 – Esecuzione del contratto
Art. 20 – Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali Art. 21 – Norme di sicurezza
Art. 22 – Presentazione fattura e modalità pagamenti
Art. 23 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Art 24 – DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva Art. 25 – Risoluzione e disdetta del contratto
Art. 26 – Cessione del contratto, del credito e del subappalto
Art. 27 – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
Art. 28 – Fallimento, successione e liquidazione del fornitore Art. 29 – Disdetta del contratto da parte del fornitore
Art. 30 – Obblighi di informazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 Art. 31 – Clausola limitativa della proponibilità d’eccezioni
Art. 32 – TerminI e comminatorie Art. 33 – Revisione prezzi
Art. 34 – Diritto di recesso
Art. 35 – Clausola di salvaguardia Art. 36 – Accesso agli atti
Art. 37 – Clausola T&T – trasparenza e tracciabilità
Art. 38 – Codice Etico e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali Art. 39 – Spese contrattuali
Art. 40 – Foro competente Art. 41 – Disposizioni finali
Premessa
La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, da effettuarsi con ambulanza, furgone o autovettura idonea al trasporto dei pazienti, dalla residenza/dimora del paziente ai Centri Dialisi afferenti l’Azienda Socio Sanitaria di Pavia, di seguito denominata ASST di Pavia.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente capitolato disciplina le modalità di trasporto di soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialisi, previa certificazione rilasciata dal Responsabile del Contro Dialisi di riferimento, dalla dimora degli stessi al Centro Dialisi più vicino e dal Centro Dialisi alla dimora. In dettaglio si individuano le diverse tipologie di trasporto ammesse, oggetto del presente procedimento:
• Trasporto mediante ambulanza, limitatamente ai casi in cui la Certificazione ritenga tale modalità di trasporto necessaria, per servizi effettuati dai soggetti contrattualizzati con l’ASST di Pavia;
• Trasporto mediante impego di autovetture o furgoni finestrati, per servizi effettuati da soggetti contrattualizzati con l’ASST di Pavia.
Art. 2 - Soggetti coinvolti
• Destinatari del servizio: utenti nefropatici cronici, residenti/domiciliati nel territorio della ATS di Pavia,
• Associazioni di volontariato, enti, imprese (di seguito denominati Vettori):soggetti incaricati di svolgere il servizio di trasporto sanitario semplice, in virtù di accordi contrattuali stipulati con l’ASST di Pavia a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura;
• ASST di Pavia tenuta a garantire all’utenza un servizio efficiente, costante, nel rispetto della normativa e della regolamentazione regionale e nazionale in materia;
• Centri Dialisi di riferimento, incaricati di certificare, in capo ai pazienti, le modalità di trasporto.
Art. 3 Tipologie di trasporto Autorizzate
Di seguito si descrivono le diverse tipologie di trasporti:
a) Trasporto mediante ambulanza: la necessità della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento, che, con apposita certificazione, dichiara le condizioni cliniche dell’assistito e la conseguente
necessità di usufruire del “Trasporto protetto”. Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da Soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi.
Personale minimo necessario per il trasporto in ambulanza: due unità (uno con funzioni di guida ed uno di accompagnatore). Di norma in ambulanza è previsto il trasporto di singolo utente per ogni viaggio, salvo casi in cui due pazienti, con certificazione resa in tal senso, possano essere trasportati contemporaneamente; in nessun caso l’ambulanza può trasportare oltre due utenti.
b) Trasporto mediante Autovettura/Furgone finestrato del Vettore incaricato: la possibilità di usufruire della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento, che , con apposita certificazione, dichiara la compatibilità delle condizioni cliniche dell’assistito.
Trattasi di Trasporto Sanitario Semplice per pazienti che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento presso le Strutture Sanitarie. Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da Soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi.
Personale necessario per il trasporto con furgone finestrato e con autovetture: minimo una unità (autista), coadiuvata, ove richiesto dal Centro Dialisi, da un accompagnatore. Condizione necessaria affinché l’Azienda possa autorizzare il trasporto mediante furgone finestrato (in presenza di certificazione del Centro Dialisi) è la compresenza, nell’ambito dello stesso viaggio, di almeno due trasportati. Qualora, per esigenze contingenti – preventivamente comunicate all’Azienda di riferimento – il Vettore si trovasse nella necessità di effettuare viaggi con furgone finestrato dedicati ad un solo paziente, verrà applicata la tariffa relativa al rimborso con autovettura.
Art. 4 - Tariffe massime di rimborso delle spese di trasporto di cui alla D.G.R. X/4702/2015
Tariffa 3
Trasporti da Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti meno di 15 km a tratta
Tariffa | |||
Tariffa 3 | ≤ 15 km/ tratta | Furgone o Autovettura con 1 autista | € 24,00 |
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore1 | € 42,00 | ||
Ambulanza | € 46,00 |
Tariffa 4
Trasporti da Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti più di 15 km a tratta
Tariffa | |||
Tariffa 4 | > 15 km/ tratta | Furgone o Autovettura con 1 autista | € 24 + € 0,50/Km > 30 Km |
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore1 | € 42 + e 0,80/Km > 30 Km | ||
Ambulanza | € 46 + € 0,95/Km > 30 Km |
Maggiorazione 2 trasportati | Maggiorazione 3 trasportati | Maggiorazione > 3 trasportati | |
Furgone o autovettura a 1 accompagnatore | 10,00 | 7,00 | |
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore | 12,00 | 9,00 | 9,00 |
Ambulanza | 14,00 |
Vengono autorizzati esclusivamente i rimborsi relativi al kilometraggio:
• Effettuati con:
o Ambulanza;
o Furgone finestrato,
o Autovettura;
• Per le tratte:
o Andata dalla dimora del paziente al Centro Dialisi di riferimento;
o Ritorno dal Centro Dialisi di riferimento alla dimora dell’utente.
Nel caso di accertata necessità e di autorizzazione al trasporto in ambulanza/furgone finestrato/autovettura per il solo percorso di andata al Centro Dialisi o di solo ritorno dallo stesso, le tariffe vengono dimezzate.
E’ vietato ai Vettori di richiedere ai pazienti eventuali rimborsi aggiuntivi.
Art. 5 - Modalità di conteggio del rimborso
Per quanto riguarda le procedure amministrative per il finanziamento delle diverse tipologie di trasporto si rimanda espressamente al punto 5 del sub-allegato B, del sub allegato 15 della D.G.R. X/4702/2015.
Modalità di calcolo del costo di trasporto ai fini della seduta dialitica
Il costo del trasporto per ciascun assistito deve essere calcolato sulla base dell’importo costante di Km prestabiliti ove previsti, e delle tariffe offerte per le diverse tipologie di trasporto (singolo, plurimo, andata e/o ritorno).
Conteggio dei Km
Sia per ambulanza, che per autovettura/furgone – deve essere effettuato tramite l’applicativo on-line Google Maps – inserendo, comune via, e numero civico della dimora paziente che del Centro Dialisi, facendo riferimento al percorso più breve.
Tale rimborso deve comunque essere costante e non può subire variazioni, salvo che sopravvengano modificazioni permanenti, per le quali si renda necessario rilasciare nuova autorizzazione (es. cambio residenza/dimora del paziente, ecc.).
Eventuali deroghe all’autorizzazione iniziale (che non comportano il rilascio di una nuova) devono essere concordate con l’Azienda e giustificate formalmente ai Vettori, ad esempio:
• Casi eccezionali e di durata predefinita (cambio temporaneo della dimora del paziente, interruzione strada);
• Variazione temporanea della tipologia di trasporto (ad es. temporaneo ricovero del paziente).
Trasporto plurimo
Per quanto riguarda il trasporto plurimo, occorre tenere conto della condizione di debolezza di tali persone dopo il trattamento dialitico e, pertanto, particolare
attenzione deve essere posta riguardo il numero dei trasportati per assicurare tempi ragionevolmente brevi di andata e ritorno.
Per i trasporti plurimi sono state individuate delle maggiorazioni in funzione del numero di pazienti trasportati.
Con riferimento al trasporto con furgone finestrato si applica quanto indicato in precedenza: qualora, per necessità contingenti – preventivamente comunicate all’Azienda di riferimento – il Vettore si trovasse nella necessità di effettuare viaggi con furgone finestrato dedicati a un solo paziente, verrà applicata la tariffa relativa al rimborso con autovettura.
Nel caso di trasporto plurimo di due pazienti che beneficiano di diversa tipologia di rimborso si applicano le tariffe definite per ogni paziente più le maggiorazioni di cui all’art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 6 - Procedura dei controlli
Il presente articolo disciplina l’iter procedurale per l’attuazione dei controlli dell’attività resa dai soggetti affidatari del servizio “in itinere” di cui al paragrafo c) del sub allegato b, del sub allegato 15 della D.G.R. X/4702/2015.
La periodicità del controllo avverrà mettendo a disposizione del Vettore un applicativo, da parte della Stazione Appaltante, che consentirà la procedura dei controlli.
Art. 7 - Descrizione del servizio e importo gara
Attualmente l’ASST di Pavia gestisce n. 96 pazienti.
Il servizio dovrà essere espletato in tempo utile a garantire il trattamento dialitico e nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e di fine terapia.
Il servizio dovrà essere gestito tutti i giorni feriali, secondo le indicazioni e modalità fornite dall’ASST di Pavia.
Il trattamento dialitico è previsto anche nei giorni festivi infrasettimanali, ad eccezione del 25 dicembre e del primo dell’anno. Tali trattamenti sino anticipati/posticipati alla domenica precedente/successiva le festività in oggetto.
Per la naturale flessibilità del servizio si potranno verificare modifiche al programma o annullamento di trasporto che il Centro di Dialisi provvederà a segnalare tempestivamente all’Operatore Economico affidatario.
L’operatore economico affidatario, deve:
• Essere disponibile a cambiamenti di programma;
• Concordare con l’ASST di Pavia e il Centro Dialisi i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto al fine di evitare lunghe soste dei pazienti nel dopo dialisi, e garantire che l’utente che ha concluso rientri alla propria residenza non oltre un tempo congruo con la condizione ed eventualmente predefinito dal Centro Dialisi;
• Nel caso di eventuali inconvenienti del post dialisi, l’affidatario deve contattare urgentemente il personale medico competente;
• Dare assistenza sino al numero civico di residenza dell’utente e accompagnare l’assistito dal mezzo di trasporto all’interno del Servizio di Emodialisi e viceversa;
• Su richiesta dell’ASST e dei Centri Dialisi, i pazienti allettati o con problemi deambulatori dovranno essere prelevati all’interno delle proprie abitazioni e ivi riportate;
Il presente affidamento è considerato ad ogni effetto “Servizio Pubblico” e perciò per nessun motivo potrà essere sospeso o abbandonato.
Non sono consentiti ritardi o interruzioni del servizio dovendo in ogni caso l’affidatario provvedere al servizio anche in circostanze particolari (ad es. condizioni atmosferiche, lavori stradali, etc.).
Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente in favore di quei pazienti indicati dall’ASST di Pavia e dai Centri Dialisi delegati.
I rapporti con pazienti trasportati dovranno essere improntati alla massima cortesia ed ai principi di solidarietà umana.
Valore annuale complessivo dell’appalto: € 634.030,80 iva esente ai sensi del D.P.R. n. 633/1972;
Valore 36 mesi complessivo dell’appalto: € 1.902.092,40 iva esente ai sensi del D.P.R. n. 633/1972;
La Stazione Appaltante, si riserva l’opzione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 sub. b) del d.lgs. 163/2006, di rinnovare l’esito della procedura per ulteriori 36 mesi per un valore complessivo relativo al rinnovo di € 1.902.092,40, da computare nelle determinazioni del valore globale dell’appalto.
Complessivamente, pertanto, il valore globale del presente appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga, è pari a € 3.804.184,80 iva esente.
Art. 8 - Lotti
La procedura è articolata in n. 10 lotti territoriali. Ogni concorrente può presentare domanda per uno, più o tuti i lotti della procedura.
Il concorrente nella dichiarazione amministrativa unica, allegata al Disciplinare di Gara, dovrà indicare i lotto/i lotti per cui intende partecipare.
LOTTO 1
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
1 | 1 | Candia Lomellina | 32 | Casale Monferrato | Trasporto semplice |
LOTTO 2
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
2 | 1 | Gropello Cairoli | 36 | X.Xxxxxxx-Pv | Trasporto semplice |
2 | 2 | Gropello Cairoli | 38 | X.Xxxxxxx-Pv | Trasporto semplice |
2 | 3 | Siziano | 34 | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza |
2 | 4 | Chignolo Po | 62 | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza |
2 | 5 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 00 | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza |
2 | 6 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Trasporto semplice | |
2 | 7 | Bereguardo | X.Xxxxxxx-Pv | Trasporto semplice | |
2 | 8 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 9 | Travacò Sicc. | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 10 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 11 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 12 | Xxxxxxxxx | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 13 | Travacò Sicc. | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 14 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 15 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 16 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 17 | Casorate Xxxxx | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 18 | Xxxxxxxxx | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 19 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 20 | Casorate Xxxxx | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 21 | Travacò Xxxxxxxxxx | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 22 | Pavia | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza | |
2 | 23 | Xxxxxxx | X.Xxxxxxx-Pv | Ambulanza |
LOTTO 3
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
3 | 1 | Bascapé | 36 | Lodi | Trasporto semplice |
3 | 2 | Bascapé | 36 | Lodi | Trasporto semplice |
LOTTO 4
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
4 | 1 | Mortara | 44 | Mede | Trasporto semplice |
4 | 2 | Mortara | 44 | Mede | Trasporto semplice |
4 | 3 | Mortara | 44 | Mede | Ambulanza |
LOTTO 5
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
5 | 1 | Scaldasole | 34 | Mede | Trasporto semplice |
5 | 2 | Tromello | 38 | Mede | Ambulanza |
5 | 3 | Tromello | 38 | Mede | Ambulanza |
5 | 4 | Lomello - | Mede | Trasporto semplice | |
5 | 5 | Mezzana Bigli | Mede | Trasporto semplice | |
5 | 6 | Valle Lomellina | Mede | Trasporto semplice | |
5 | 7 | Mede | Mede | Trasporto semplice | |
5 | 8 | Frascarolo | Mede | Trasporto semplice | |
5 | 9 | Galliavola | Mede | Trasporto semplice |
LOTTO 6
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
6 | 1 | Landriano | 34 | Rozzano | Ambulanza |
LOTTO 7
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
7 | 1 | Chignolo Po | 62 | X.Xxxxxx-Xx | Trasporto semplice |
7 | 2 | Belgioioso | 32 | X.Xxxxxx-Xx | Trasporto semplice |
7 | 3 | Pieve Porto Morone | 64 | X.Xxxxxx-Pv | Trasporto semplice |
7 | 4 | Villanterio | 44 | X.Xxxxxx-Pv | Trasporto semplice |
7 | 5 | Dorno | 42 | X.Xxxxxx-Xx | Trasporto semplice |
7 | 6 | Siziano | 36 | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
7 | 7 | Belgioioso | 32 | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
7 | 8 | Xxxxxxx Pancarana | 34 | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
7 | 9 | Vidigulfo | 34 | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
7 | 10 | Torrevecchia Pia | 32 | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
7 | 11 | Gropello Cairoli | 36 | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
7 | 12 | Vistarino | 34 | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
7 | 13 | Dorno | 44 | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
7 | 14 | Pavia | X.Xxxxxx-Xx | Trasporto semplice | |
7 | 15 | Zinasco | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 16 | Pavia | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 17 | Zinasco Nuovo | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 18 | dom Cura Carpignano | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 19 | Cava Manara | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 20 | Pavia | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 21 | Badia Pavese | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 22 | Pavia | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 23 | Ceranova | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 24 | Pavia | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 25 | Calignano | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 26 | Pavia | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 27 | Travacò Xxxxxxxxxx | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 28 | Cava Manara | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx | |
7 | 29 | Certosa di Pavia | X.Xxxxxx-Xx | Xxxxxxxxx |
LOTTO 8
lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
8 | 1 | Cigognola | Stradella | Trasporto semplice | |
8 | 2 | Stradella | Stradella | Ambulanza | |
8 | 3 | Broni | Stradella | Ambulanza | |
8 | 4 | Barbianello | Stradella | Ambulanza | |
8 | 5 | Stradella | Stradella | Ambulanza |
LOTTO 9
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
9 | 1 | Robbio | 56 | Vigevano | Trasporto semplice |
9 | 2 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 3 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 4 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 5 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 6 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 7 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 8 | Gambolò | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 9 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 10 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 11 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 12 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 13 | Cassolnovo | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 14 | Gambolò | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 15 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 16 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 17 | Vigevano | Vigevano | Ambulanza | |
9 | 18 | Gambolò | Vigevano | Ambulanza |
LOTTO 10
Lotto | Assistiti | Domicilio | Km A/R | Centri dialisi | Tipologia di trasporto |
10 | 1 | Voghera | Vo ghera | Trasporto semplice | |
10 | 2 | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | |
10 | 3 | Torrazza Coste | Voghera | Ambulanza | |
10 | 4 | Voghera | Voghera | Ambulanza | |
10 | 5 | Torrazza Coste | Voghera | Ambulanza |
Art. 9 - Requisiti del personale, mezzi tecnici impiegati e sede operativa
Il personale addetto al trasporto sanitario semplice, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile), deve:
- aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantacinquesimo anno di età.
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- sostenere e superare il percorso formativo previsto.
Il personale impiegato può svolgere due tipologie di mansioni: autista e
accompagnatore.
A seconda del mezzo utilizzato tale personale deve possedere i seguenti requisiti:
➢ In caso di utilizzo di autovetture e furgone finestrato: Autista:
a. requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
b. possesso della certificazione rilasciata dall’Ente regionale alla formazione
, direttamente o tramite CeFRA, a seguito del supermercato del percorso formativo previsto dall’All.2.1 della DGR 3542/12;
c. conoscenza della viabilità e dell’area geografica di attività;
d. competenza nell’utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio telecomunicazione.
Accompagnatore: possesso della certificazione regionale rilasciata a seguito del superamento del percorso formativo previsto dall’All.2.1 della DGR 3542/12;
➢ In caso di utilizzo autoambulanza: Autista:
a. requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;
b. possesso della certificazione rilasciata dall’Ente regionale preposto, direttamente o tramite CeFRA, a seguito del supermercato del percorso formativo previsto dall’All.2.2 della DGR 3542/12;
c. aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantesimo anno di età.
d. possesso di una funzione visiva e uditiva pari a quella prevista per la patente posseduta e possesso dei requisiti psichici e fisici;
e. conoscenza della viabilità e dell’area geografica di attività;
f. conoscenza nell’utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio telecomunicazione.
Assistente : possesso della certificazione regionale rilasciata a seguito del superamento del percorso formativo previsto.
L’attività di trasporto sanitario semplice può essere svolta sia da l personale certificato per il trasporto sanitario sai dal personale con qualifica di soccorritore.
Percorso formativo
La formazione prevista per le funzione sopra descritte è svolta a sviluppare conoscenze, abilità pratiche e capacità di assistenza e trasporto della persona con problematiche sanitarie che non necessitano della presenza di personale con una particolare competenza sanitaria.
Al termine del percorso formativo e una volta acquisita la relativa certificazione deve essere effettuata un’attività di tirocinio pratico, in affiancamento a personale esperto, di:
➢ almeno 10 ore di effettiva attività per il personale impiegato sulle autovetture e fugoni finestrati;
➢ almeno 25 ore di attività per il personale impiegato sulle autoambulanze.
I soggetti autorizzati all’attività di trasporto sanitario semplice sono altresì tenuti ad istruire, a loro cura , il proprio personale sull’utilizzo dei presidi e delle dotazioni collocate a bordo di ciascun mezzo utilizzato.
L’attività formativa successiva e integrativa a quella prevista per la certificazione, effettuata dal Soggetto che svolge l’attività di trasporto sanitario semplice e il tirocinio pratico di cui al comma precedente, devono essere documentate dal Direttore Sanitario e mantenute periodicamente.
Mezzi impiegati
Per la tipologia del servizio descritto nel presente documento è consentito l’impiego delle seguenti tipologie di autoveicoli:
- Autovetture;
- Furgone finestrato per trasporto persone;
- Autoambulanze.
Il furgone finestrato e le autovetture sono utilizzabili nel rispetto della normativa vigente in materia.
I veicoli devono essere utilizzati in conformità alla destinazione d’ uso riportata sulla carta di circolazione e secondo la normativa vigente e a quanto successivamente riportato.
Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione, salvo quelli in comodato d’uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali dall’ASL competente.
Caratteristiche dei veicoli
Autovetture: devono rispondere ai seguenti requisiti:
- essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.00 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe all’ASL competente:
- impianto di condizionamento dell’aria per i veicoli immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore del presente documento;
- essere provvisti di almeno tre porte per la salita/discesa;
- aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta “trasporto sanitario semplice” (consentito anche l’impiego di targhe magnetiche).
Se il veicolo è di proprietà del soggetto che gestisce il servizio deve essere applicata la denominazione che lo contraddistingue, l’eventuale recapito, l’eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell’organismo associativo di appartenenza.
E’ fatto divieto di equipaggiare i veicoli con sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) nonché di apporre lo stemma dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale del soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia.
Furgone finestrato: le caratteristiche tecniche dell’autovettura con carrozzeria “Furgone finestrato” sono:
- presenza di finestratura su tutti i lati del vano passeggeri;
- almeno una porta laterale;
- essere immatricolati per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.00 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe all’ASL competente:
- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l’eventuale recapito, l’eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell’organismo associativo di appartenenza;
- impianto di condizionamento dell’aria per i veicoli immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore del presente documento;
- aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta “trasporto sanitario semplice” (consentito anche l’impiego di targhe magnetiche).
E’ fatto divieto di equipaggiare i veicoli con sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) nonché di apporre lo stemma dell’Azienda Regionale
Emergenza Urgenza e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale del soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia.
Nel caso in cui sia previsto il trasporto di persone non autosufficienti con carrozzina, il veicolo deve essere provvisto di:
- pedana idraulica o sistema similare per il caricamento della carrozzina;
- adeguati sistemi di ancoraggio al pianale e al paziente.
Autoambulanze: le caratteristiche tecniche minime delle autoambulanze sono quelle indicate dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto sanitario: Tipo B (D.M. 533/1987). Possono essere utilizzate anche autoambulanze di categoria superiore(Tipo A e A1).
Le autoambulanze utilizzate devono rispondere inoltre ai seguenti requisiti:
- essere immatricolati per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.00 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe all’ASL competente:
- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l’eventuale recapito, l’eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell’organismo associativo di appartenenza;
- non riportare ulteriori scritte o simboli, rispetto a quelli espressamente indicati nel D.M. 553/1987 (AMBULANZA diritta o rovesciata e simboli internazionali di soccorso) e rispettare le indicazioni di colore indicate dal decreto stesso per una più facile identificazione dei mezzi impiegati.
E’ fatto divieto di apporre il logo dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale di soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia, salvo per i mezzi impiegati in attività di soccorso per i quali AREU definirà specifica regolamentazione.
Oltre ai requisiti sopradescritti, le autoambulanze adibite al trasporto sanitario semplice devono avere le dotazioni minime e le caratteristiche indicate nell’Allegato 3.1, di cui alla D.G.R. n. 3542/2012.
Sede operativa
I requisiti minimi per le sedi dei Soggetti che forniscono servizio di trasporto sanitario semplice sono i seguenti
- uno spazio ad uso ufficio;
- presenza di spazi/armadi per la conservazione del materiale e delle attrezzature per l’esercizio dell’attività;
- estintori nella tipologia e nel numero indicati nel Documento di Valutazione
del Rischi ove previsto dalla normativa vigente o almeno due estintore a polvere di 6 kg;
- luogo idoneo al deposito delle bombole di ossigeno nel rispetto della normativa vigente per i soggetti autorizzati all’utilizzo di autoambulanze;
- servizi igienici con doccia;
- uno spogliatoio (minimo 3 mq) calcolando 1 mq per ogni operatore presente contemporaneamente (qualora il personale sia dotato di divisa di servizio)
- presenza di idonei spazi per il ricovero, la pulizia e la sanificazione dei mezzi, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela ambientale.
Art. 10 - Variazioni nella consistenza dell’appalto
Ai sensi dell’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n, 2440 e ss. mm. ii. e del comma 4 dell’art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” la Stazione Appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni sino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
I dati indicati negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l’ASST se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. Nessun diritto sorge in capo al fornitore in ordine all’eventuale ristoro per mancata ordinazione.
Art. 11 – Personale incaricato dalla Ditta Aggiudicataria
La ditta Aggiudicataria, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è responsabile.
Sono a carico del fornitore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale dell’Aggiudicatario opera sotto l’esclusiva responsabilità dl fornitore, anche nei confronti di terzi.
La sorveglianza da parte dei responsabili dell’ASST non diminuisce in nulla le responsabilità del fornitore per l’esatto adempimento della fornitura ed il corretto svolgimento della fornitura, né la responsabilità per danni a cose o persone.
L’esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal fornitore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell’ASST.
Art. 12 - Obblighi a carico della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è tenuta:
• ad avvalersi di personale specializzato dotato di apposite autorizzazioni (in particolare per il lotto 1) per le attività poste a suo carico;
• ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall’ASST nell’intento di non recare intralcio all’attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l’accesso e gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro;
• a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196, conosciuto come legge sulla Privacy;
• ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
• a firmare il contratto entro 30 giorni dalla data di stipula dello stesso.
Art. 13 - Qualità della prestazione
L’esecuzione del servizio deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal contratto. Il fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.
Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l’applicazione di penali nei confronti del fornitore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell’A.O. e in danno del fornitore.
L’ASST appaltante è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere del fornitore effettuare, con raccomandata A.R., l’eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all’ASST eccezione di sorta.
Art. 14 – Inizio del servizio ed efficacia del contratto
La ditta aggiudicataria si impegna, pena la decadenza dell’aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura entro 30 giorni dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione.
La Ditta aggiudicataria che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Regolamento di Gara a carico dell’Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall’aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.
Alla ditta dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall’aggiudicazione ad altra Ditta oltre all’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 15 – Inadempienze e penalità
Il personale dell’ASST verificherà periodicamente la regolarità del servizio oggetto del presente appalto alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale.
Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura e/o di svolgimento del servizio, l’ASST provvederà a contestarle per iscritto alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Alla ditta verrà concesso un termine non superiore a 10 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi in osservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell’addebito all’appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.
Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASST.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione (di cui all'art. 14), la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
In particolare l’ASST applicherà le seguenti penali:
• Mancato rispetto delle direttive impartite dall’Azienda per l’espletamento del servizio: € 250,00 per ogni giorno di inadempimento;
• Mancato rispetto di quanto dichiarato nel disciplinare e nel presente capitolato: € 500,00 per ogni contestazione;
• Utilizzo di mezzo/personale non appropriato per la tipologia di paziente da trasportare: € 500,00 per ogni contestazione;
• Ritardo rispetto a quanto concordato con il Centro Dialisi per la presa in carico del paziente alla sua residenza/dimora, che non consenta lo svolgimento della terapia: € 250,00 per ogni contestazione.
In caso di recidiva l’ASST si riserva la facoltà di applicare a carico dell’aggiudicatario, per ogni inadempienza ulteriore € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASST .
L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l’ASST a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell’ASST al risarcimento di ogni eventuale danno.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASST e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 16 - Condizioni economiche di fornitura
I prezzi determinati all’atto dell’aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per il servizio.
I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati in caso di variazione dell’attività e/o dell’organizzazione del lavoro.
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell’offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell’offerta stessa.
Art. 17 – Scioperi e cause di forza maggiore
Trattandosi di appalto di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
La Ditta, pertanto, si impegnerà a garantire il servizio.
Art. 18 – Deposito Cauzionale
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (Iva esclusa).
Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%).
La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75 per cento dell’importo iniziale. Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella:
progressione mesi | Progressioni in percentuale 12 mesi | Progressioni in percentuale 24 mesi | Progressione in percentuale 36 mesi |
6 | 50 | 25 | 16,67 |
12 | 100 | 50 | 33,33 |
18 | 75 | 50 | |
24 | 100 | 66,67 | |
30 | 75 | ||
36 | 100 |
Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita di volta in volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale.
A richiesta dell’esecutore del contratto, l’U.O.S.D. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.
Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte delle Aziende, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
Nell’attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ).
L’aggiudicatario del Servizio dovrà:
• verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx;
• allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
• allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.
Art. 19 – Esecuzione del contratto
19.1 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Ai sensi del comma 2, dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dell’esecuzione del contratto è un soggetto diverso dal responsabile del procedimento in caso di prestazioni di importi superiori a € 500.000,00 o di prestazioni particolarmente complesse
La stazione appaltante, prima dell’attivazione del contratto, procederà a nominare, ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione dell’appalto.
Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al Fornitore contestualmente all’aggiudicazione definitiva.
19.2 - Avvio dell’esecuzione del contratto
L’Appaltatore del Servizio in epigrafe è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Nei casi previsti dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Esecutore, ai sensi dell’art. 304 del sopra citato DPR.
Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall’Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all’Esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
19.3 - La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.
La sospensione potrà essere disposta per:
• cause di forza maggiore;
• altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l’intervento dell’aggiudicatario del contratto o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, conformemente al disposto dell’art. 308 del menzionato D.P R. Il verbale di sospensione dovrà essere firmato dall’aggiudicatario.
Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal fornitore.
19.4 – La verifica di conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC.
La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
nel caso di forniture e servizi continuativi.
La stazione appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’Esecutore.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.
All’Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.
Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
Sono a carico dell’Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.
Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati.
Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.
Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 20 – Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali
A seguito della descrizione del servizio di cui all’appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all’appalto stesso, considerato che:
- le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l’applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nel DUVRI allegato;
- per lo svolgimento del servizio in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari: per il lotto 1 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale;
per il lotto 2 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale; per il lotto 3 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale; per il lotto 4 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale; per il lotto 5 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale; per il lotto 6 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale; per il lotto 7 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale; per il lotto 8 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale; per il lotto 9 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale; per il lotto 10 ad € 300,00 oltre iva annui per l’intera durata contrattuale;
I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell’appalto. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.
Art. 21 – Norme di sicurezza
La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti sia della stazione appaltante sia di terzi della tutela, della sicurezza, dell’incolumità e della salute dei propri lavoratori.
La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico, per l’ambiente in cui si svolgono i lavori.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:
➢ legge 123/2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
➢ T.U. D.lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza – prevenzione e protezione dei rischi”. L'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il DUVRI , pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.
Si precisa che tale documento dovrà essere scaricato dal sito Internet aziendale, timbrato e sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta concorrente e allegato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’offerta, così come esplicitato nel Regolamento di gara cui si rimanda.
L'aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.
Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall’Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.
L’Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.
Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Art. 22 - Presentazione fattura e modalità pagamenti
Il fornitore presenterà regolare fattura e i relativi documenti di consegna, vidimati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a completamento della fornitura con esito positivo delle operazioni di collaudo.
il pagamento sarà effettuato dall’ASST entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Al fine di individuare la data certa di ricevimento fattura, la trasmissione della stessa può essere effettuata al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx .
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008,
n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.
Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".
In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato alla ditta aggiudicataria la nuova procedura da rispettare.
Si porta a conoscenza, inoltre, che l’Azienda Ospedaliera appaltante ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ):
Denominazione Ente: | Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia |
Codice Univoco Ufficio: | VPNI0X |
Nome dell'Ufficio: | UO_ECONOMICO_FINANZIARIA_OSPE DALE |
Cod. fisc. e Partita I.V.A. | 02613080189 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:
Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:
• data e Numero d’Ordine d’Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
• data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura),
• totale documento;
• codice fiscale del cedente;
• in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Art. 23 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L‘Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
• i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
• i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
• i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente.
La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 24 – DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l’art. 38 del Codice dei Contratti, al comma 1, lett. i), esplicitamente dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento ….omissis….degli appalti di lavori, forniture e servizi, …omissis…né possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana…omissis…”.
La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l’Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione della fornitura.
La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all’Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.
Art. 25 - Risoluzione e disdetta del contratto
L’ASST può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l’Aggiudicatario dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
• per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l’A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite alle tariffe di rimborso del Contratto;
• in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
• quando a carico dell’Aggiudicatario sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
• in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• in caso di cessione del contratto non autorizzato;
• inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell’Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;
Ove la stazione appaltante ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non superiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’ASST adotterà le determinazioni ritenute opportune.
Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle prime due ipotesi - oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’ASST dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la ditta Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l’ASST tratterrà senz’altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione dell’appalto ad altro fornitore.
L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla stazione appaltante e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.
Art. 26 - Cessione del contratto, del credito e subappalto
Ai sensi dell’art. 118, co. 2, del D. Lgs. 163/2006, tutte le prestazioni riferite a servizi e forniture sono subappaltabili o affidabili in cottimo – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione del servizio o parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs, n.163/2006);
• l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs n. 163/2006). L’Azienda Ospedaliera verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs. 159/2011.
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dalla stazione appaltante entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs n. 163/2006).
Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento art. 118, comma 4 D. Lgs n. 163/2006).
L'appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del contratto. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs n. 163/2006).
La stazione appaltante provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art,. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 23 del presente Capitolato Speciale.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. L.vo n. 163/2006).
L’ affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività date in subappalto (art. 118, comma 12 D. L.vo n. 163/2006).
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Non è pertanto, considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente, compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda, che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione di essa.
Art. 27 – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del sub appaltatore.
L’ASST, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 del D.L. n.5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di xxxxxxx, tratterrà le somme dovute all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
In particolare, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del Codice degli Appalti.
Il responsabile del procedimento dovrà provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati.
Nel caso in cui l’imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il responsabile del procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 28 - Fallimento, successione e liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento dell’aggiudicatario, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà dell’ASST di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
Nel caso di morte le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’ASST la facoltà di ritenere cessato il contratto per colpa dell’aggiudicatario e quindi con incameramento del deposito cauzionale.
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l’ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto,
quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
In ogni caso l’Ente si riserva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 37- commi 18 e 19 del D.L.vo 163/2006.
Art. 29 – Disdetta del contratto da parte del fornitore
Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Azienda appaltante tratterrà senz’altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Art. 30 - Obblighi di informazione ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 81/2008
Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all’appalto o introdotte dal fornitore, all’atto della formalizzazione dell’incarico l’ASST comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale del fornitore a fattori di rischio propri della realtà dell’ASST ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo il fornitore deve comunicare per iscritto all’ASST quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.
Tale somma non è soggetta a ribasso e dovrà essere utilizzata dalla ditta Aggiudicataria per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza.
Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.
Art. 31 - Clausola limitativa della proponibilità d’eccezioni
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’A.O. e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 32 – Termini e comminatorie
Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Amministrazione della costituzione in mora dell’Impresa, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.
Art. 33 – Revisione prezzi
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. É previsto l'adeguamento periodico dei prezzi con le modalità indicate all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La revisione prezzi opera per i contratti di durata superiore a 12 mesi; sarà onere del fornitore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale.
La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso del primo anno del contratto, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa sia dovuta) a decorrere dalla data dell’istanza e comunque per le prestazioni eseguite non prima della sopracitata data.
La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dall’ufficio competente, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera c) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, beni e servizi, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si terrà conto degli gli indici ISTAT e di ogni altro elemento utile ad assicurare l’equilibrio economico nel rapporto contrattuale; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio esecuzione del servizio.
Art. 34 – Diritto di recesso
La stazione appaltante – per giusta causa o giustificato motivo - potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 15 giorni solari al fornitore. In tal caso, l’appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
Il contratto, dunque, si risolve dopo 15 giorni dalla comunicazione che l'AO intende avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 1373 c.c.
Art. 35 - Clausola di salvaguardia
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.
Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.
A tale recesso il fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
Inoltre, relativamente al servizio oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale:
• di estendere l’appalto a favore degli altri Presidi Ospedalieri dell’A.O., dandone preavviso all’Appaltatore con almeno sessanta giorni di anticipo;
• di sospendere o ridurre la fornitura appaltata- dandone preavviso all’Assuntore con almeno 30 giorni di anticipo - presso l’Amministrazione della struttura ospedaliera o altre sedi per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali;
Art. 36 – Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 13 comma 5, lett. a) del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l’A.O. consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13 del su menzionato Decreto Legislativo, l’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.
Non occorre istanza iscritta di accesso, salvi i provvedimenti di esclusione o differimenti dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13.
L’accesso e l’eventuale estrazione di copia della documentazione visionata potrà essere esercitato presso la U.O.S.D. Gare, previo contatto telefonico (0383/695303).
Intervenuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto Legislativo, questa Amministrazione, su semplice istanza degli interessati – si impegna, sin d’ora, a rilasciare – previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione – copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara…), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura (della quale, peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell’offerta tecnica (nelle parti che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché copia dell’offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell’offerta (nelle parti relative alle giustificazioni di prezzo che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai concorrenti.
Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Xxxxx 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.
Art 37 – Clausola T&T – trasparenza e tracciabilità
L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere d ei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art.
17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione
delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità
Art. 38 – Codice etico e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
L’operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s’impegna:
1) ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico-Comportamentale adottati dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia pubblicato sul sito aziendale;
2) a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014, n. X/1299 - Allegato 13 al presente disciplinare.
Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico e del Codice di comportamento aziendali e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 39 - Spese contrattuali
Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell’Aggiudicatario.
Inoltre, come disposto dall’art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012 n. 221, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, l’Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.
Art. 40 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Pavia, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..
Art. 41 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
Per specifica accettazione degli articoli da 1 a 41 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui all’art. 1341 del C.C.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)