L’artigiano Clausole campione

L’artigiano. Per quanto attiene alla vendita on line effettuata dal produttore artigiano i problemi che sorgono sono ben più pregnanti, tenuto conto che la non applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998 è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti – da parte dei soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane – avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. Dal dettato legislativo parrebbe escludersi la possibilità, per l’artigiano, di vendere i propri prodotti tramite Internet. Come però già si diceva per l’agricoltore, la presenza su Internet, non vuol significare automaticamente lo svolgimento di una attività di vendita, altrimenti, così argomentando, all’artigiano sarebbe precluso l’impiego di strumenti promozionali, si pensi ad una inserzione su un quotidiano, solo perché fuori dei locali di produzione. A ben guardare, la disposizione in commento richiede che la vendita abbia luogo nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. Ne consegue che se la vendita – anche se a distanza – si conclude giuridicamente in detti locali non sussistono problemi all’ammissibilità del commercio on line anche da parte degli artigiani. E’ però indispensabile che il luogo di conclusione del contratto (ossia che la vendita di conclude presso i locali di produzione dell’impresa) sia opportunamente evidenziata all’interno del sito impiegato per l’attività on line53. I soggetti cui si applica l’art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998, ossia il dettagliante, è tenuto a presentare prima dell’inizio dell’attività una apposita comunicazione al Comune. Tale comunicazione, come detto, deve essere effettuata con il Modello COM 6-bis, distribuito dai Comuni e dalle Camere di commercio.
L’artigiano. 7. L’imprenditore agricolo

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