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Attività di vendita Clausole campione

Attività di vendita. E’data facoltà al concessionario di esercitare all’interno dell’impianto la vendita di articoli sportivi legati alle attività svolte nell’impianto e per la didattica, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia. E’consentito il posizionamento di distributori automatici per la vendita di bevande analcoliche, calde e fredde, snack, prodotti per igiene personale, etc...
Attività di vendita. E’ data facoltà al Concessionario di esercitare all’interno dell’impianto la vendita di articoli sportivi per il nuoto e la didattica in acqua, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia. E’ consentito il posizionamento di distributori automatici per la vendita di bevande analcoliche, cuffie, occhialini, prodotti cosmetici, etc…...
Attività di venditaLa procedura dovrà garantire le seguenti funzionalità:  vendita diretta;  creazione di schede clienti con la raccolta dei dati anagrafici degli stessi. Xxxx schede dovranno tenere traccia dello storico delle operazioni negli anni;  inserimento di prenotazioni con evidenza della contropartita contabile (totale o parziale) incassata e raccolta dei dati anagrafici del cliente prenotante;  inserimento di opzioni con possibilità di scadenza modulabile e cancellazione automatica delle stesse, previa evidenza, alla data di scadenza; possibilità di trasformazione da opzione a vendita da scheda cliente;  tutte le vendite/prenotazioni dovranno generare un flusso di dati idonei all’emissione delle relative fatture di acquisto;  tutte le operazioni di vendita/prenotazione/opzione dovranno registrare i ristorni commissionali previsti;  nel caso di vendite/prenotazioni/opzioni relative a soggetti con i quali Fondazione Arena abbia in essere accordi commerciali che prevedano a loro favore dei ristorni commissionali (ad esempio: Punti Remoti e/o Agenzie convenzionate), tali ristorni dovranno essere già evidenziati all’atto della prenotazione;  annullo delle prenotazioni inserite a sistema con i conseguenti risvolti contabili e gestione automatica della corrispondente cancellazione dei ristorni commissionali;  annullo dei biglietti anche tramite lettura del barcode e gestione del rimborso nei casi e nei modi previsti dal regolamento vigente, allegato alla documentazione di gara, o da sue successive modifiche;  tracciabilità delle vendite con evidenza della postazione e dell' operatore che le ha effettuate;  possibilità di invio automatico della conferma di avvenuta prenotazione da scheda cliente;  vendita di biglietti e abbonamenti a data certa e data aperta, con emissione del titolo su vari supporti (tradizionale, non tradizionale, formato elettronico ‘stampa a casa’), sul quale andranno riportati i dati salienti dello spettacolo in conformità alla vigente normativa;  possibilità di rinnovo automatico di abbonamenti a turno fisso;  relativamente alla vendita di posti numerati dovrà essere consentito all'operatore di individuare su una mappa i posti da assegnare oppure di procedere all’assegnazione del miglior posto disponibile. In tal caso la procedura dovrà assegnare i posti tenendo conto dei criteri di miglior posizione che verranno definiti da Fondazione Arena. L’applicazione dovrà tener conto della contiguità dei posti in ragione anche dei sotto- settori...
Attività di vendita. E’ data facoltà al gestore di esercitare all’interno dell’impianto la vendita di articoli sportivi e per la didattica, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia. E’ consentito il posizionamento di distributori automatici per la vendita di bevande analcoliche, prodotti cosmetici, etc…... Il gestore potrà organizzare, all’interno dell’impianto, un centro estivo a carattere sportivo, destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura delle scuole. Il centro estivo, allo scopo di garantire l’integrazione dei soggetti più deboli, deve consentire l’inserimento di soggetti segnalati dai Servizi Sociali o dal Servizio Istruzione del Comune di Asti, con le modalità che verranno direttamente concordate con i Servizi preposti.
Attività di vendita. Art. 28 Operazioni di vendita 28.1 I prodotti ortofrutticoli e florovivaistici conferiti al Centro per la vendita devono essere diretti esclusivamente alle ditte di cui alle lettere a) e d) del comma 3 del precedente articolo 17; i prodotti di cui sopra possono inoltre essere diretti a ditte diverse dalle precedenti, se locatarie di magazzini frigoriferi e se destinate esclusivamente al deposito. 28.2 Le vendite devono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone autorizzate ai sensi del presente regolamento, o da produttori agricoli organizzati da enti di cui all’art. 25, comma 25.3 bis. 28.3 Le organizzazioni dei produttori agricoli, i produttori agricoli, i consorzi e le cooperative di produttori agricoli - ancorché iscritti all’albo dei grossisti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - possono comunque vendere soltanto prodotti propri o, nel caso di associazioni, cooperative o consorzi, dei soci, nei termini stabiliti dal D.Lgs n. 228 del 18.5.2001, attuativo della Legge n. 57 del 5.3.2001. 28.4 A tutto il personale del Centro, che non appartenga alle categorie dei Produttori e Grossisti, è assolutamente proibito svolgere nel medesimo, sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona od in via eccezionale, attività commerciale. E’ pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente sia per conto terzi o per interposta persona. 28.5 I conferenti che abbiano contemporaneamente anche la qualifica di acquirente, qualora non deleghino alle operazioni d’acquisto uno specifico collaboratore, per potere eseguire gli acquisti devono, una volta effettuato lo scarico della merce in vendita, abbandonare il recinto del Centro fino all’orario di inizio delle contrattazioni. 28.6 Gli acquirenti possono visionare la merce esposta per la vendita all’interno del Centro esclusivamente durante gli orari destinati alle contrattazioni.
Attività di vendita. 6.1. Per effettuare attività di vendita di categorie merceologiche non attinenti al settore nautico e/o somministrazione di cibi e bevande è necessario darne comunicazione all’Organizzazione entro il 20 aprile 2018 che invierà all’Espositore interessato la relativa modulistica ai fini dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell’Amministrazione comunale. 6.2. La documentazione dovrà essere compilata e consegnata all’Ufficio competente del Comune di Milano a cura dell’Espositore. 6.3. Copia dell’autorizzazione rilasciata all’Espositore dovrà essere consegnata all’Organizzazione prima dell’inizio della Fiera Regionale e conservata dall’Espositore presso il proprio spazio espositivo assegnato durante tutto il corso della Manifestazione fieristica.
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  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati