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Trasferte Clausole campione

Trasferte. (Vedi accordo di rinnovo in nota) I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Trasferta intera 40,00 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizion...
Trasferte. L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori dell'abituale sede di lavoro. In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria sede di lavoro ed avrà diritto: a) al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) al rimborso delle altre spese vive necessarie all'espletamento della missione. Lo stesso trattamento compete al lavoratore chiamato come teste in causa civile e penale per ragioni inerenti il servizio.
Trasferte. 1. La trasferta si concretizza nel temporaneo allontanamento, per motivi di servizio, del personale non viaggiante dalla residenza di servizio allo stesso assegnata. 2. Il lavoratore comandato in trasferta ha diritto ad aver rimborsate le spese di viaggio dallo stesso sostenute ed analiticamente documentate per l’acquisto dei titoli di viaggio del vettore che lo stesso è stato autorizzato ad utilizzare per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta e per il corrispondente viaggio di rientro. 3. Per recarsi dalla propria residenza di servizio alla località della trasferta, il lavoratore può essere preventivamente autorizzato ad utilizzare, in alternativa ai vettori richiamati al comma 2. del presente articolo, un veicolo aziendale o, in ulteriore alternativa - quest’ultima limitata a casi assolutamente eccezionali e sporadici -, un veicolo di cui ha la disponibilità; in quest’ultimo caso, lo stesso ha diritto a percepire le indennità calcolate con le modalità e nella misura descritta all’art. 75 (Indennità legate alla prestazione giornaliera), commi 7. (Rimborso chilometrico) e 8. (Indennità rischio mezzo autonomo), del presente accordo; 4. Fatti salvi i casi eventualmente diversamente normati, il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi nella località della trasferta e per il relativo rientro non costituisce orario di lavoro, a meno che lo stesso non sia dapprima comandato a raggiungere la propria residenza di servizio o altra diversa località come, ad esempio, nel caso in cui questi sia stato autorizzato ad utilizzare un veicolo aziendale stazionante presso un’altra sede/deposito aziendale; in quest’ultimo caso l’orario di lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore è stato comandato a raggiunge il luogo di stazionamento del veicolo in parola. 5. Al personale non viaggiante che, in esecuzione di un ordine ricevuto, si reca a prestare la propria attività lavorativa in una località diversa da quella in cui ha la propria residenza di servizio, è riconosciuto, in aggiunta ai rimborsi di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo, il trattamento economico e normativo di trasferta previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 10. (Trasferta integrata), del presente accordo. 6. Al personale non viaggiante comandato in trasferta ai sensi del presente articolo è consentito optare, nel caso in cui questa preveda uno o più pernottamenti fuori sede, per il rimborso analitico delle spese d...
Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.14, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali. 2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Trasferte. 1. Al lavoratore che per esigenze di servizio venga inviato fuori dalla sede di lavoro, intendendosi per tale le località in cui sono ubicati gli impianti aziendali, spetta a titolo di trasferta il rimborso delle spese effettive di viaggio e delle altre spese necessarie per l’espletamento della missione dietro presentazione dei relativi documenti di viaggio e ricevute fiscali, secondo quanto previsto ai punti seguenti: x. xxxxxxxx delle spese di viaggio in 1ª classe effettivamente sostenute; b. rimborso delle spese di vitto nei limiti della normalità e di quelle di alloggio in albergo di 2ª categoria, quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore a sostenere tali spese; c. rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e debitamente comprovate. 2. I rimborsi di cui ai precedenti punti non fanno parte della retribuzione ordinaria e non si cumulano con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento ritenuto più favorevole.
Trasferte. Al lavoratore in trasferta, ove questo venga occupato in più sedi di attività dell'azienda ed ove le stesse sia dislocate nell’ambito della stessa provincia, oltre al rimborso delle spese eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta una indennità di disagio, riferita a tutti gli istituti contrattuali il cui importo viene fissato in 16,00 € per tutti i livelli di inquadramento per trasferte di durata inferiore alle 24 ore, viceversa per le trasferte di durata superiore sarà riconosciuta un’indennità di 32,00 € al giorno o frazione dello stesso.
Trasferte. 1. Al lavoratore inviato dall’azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti all’utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di vitto e alloggio, ovvero verrà corrisposta una indennità di trasferta giornaliera (diaria). 2. Gli importi del suddetto rimborso spese o della diaria saranno riferiti ai trattamenti individuati secondo le prassi in atto a livello aziendale. 3. Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
TrasferteLe spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall'impiegato per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 25 per cento, a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.
TrasferteIl personale ha l'obbligo, ai sensi del vigente CCNL di partecipare alle trasferte che impegnano la Fondazione in Italia ed all'estero. Allo scopo la Direzione fornirà alla RSU preventive informazioni. Il mezzo di trasporto viene rimesso alla discrezionalità della Direzione. Per i trasporti privati verranno garantite idonee condizioni di sicurezza e comfort. Nelle trasferte regionali ed interregionali il personale è tenuto ad effettuare fuori sede le prestazioni che gli vengono richieste con la medesima articolazione oraria prevista per la sede. Al fine dell'esaurimento dell’orario di lavoro, in occasione delle trasferte (regionali e interregionali oltre i 45 km, nazionali e internazionali) verranno conteggiati i tempi effettivi delle singole prestazioni come indicati nell'O.d.G., la durata effettiva dello spettacolo e i tempi di viaggio. I tempi di viaggio si intendono riferiti al trasferimento da una città all’altra; pertanto, dal luogo da dove viene fissata la partenza alla sede operativa e viceversa. Per le trasferte che si esauriscono nell'ambito di una giornata, qualora il rientro in sede non avvenisse entro le ore 2,30 e non fosse possibile assicurare il pernottamento nei termini previsti dal vigente CCNL, al personale verrà riconosciuto l'equivalente economico del costo di un albergo di 2a categoria. In caso venissero utilizzate camere in alberghi anche di categoria superiore alla 2a, queste verranno assegnate dando priorità all'ordine delle categorie di lavoratori indicato nel CCNL e nell'ambito delle stesse, ai livelli d'inquadramento superiore In caso di trasferte di più giorni di durata la Fondazione farà alloggiare il personale in camera doppia con servizi in albergo il più vicino possibile alla sede produttiva. Se ciò non fosse possibile si applicherà la norma di cui al co. 2 punto C) -Trasferte - del vigente CCNL. La durata degli spettacoli è forfetizzata come da normativa per gli spettacoli in sede. - Si conviene che prove e spettacoli effettuati in spazi nell'ambito del Comune di Venezia (isole e Mestre comprese) nonché prestazioni effettuate in luoghi di lavoro o magazzini messi a disposizione dell'amministrazione comunale, sono da considerarsi a tutti gli effetti come sedi del Teatro La Fenice. Al personale comandato temporaneamente presso sedi extracomunali, sarà rimborsato il costo del biglietto. - Qualora l'attività della Fondazione sia realizzata in ambito extracomunale, l'orario di lavoro decorrerà dal suo inizio nella sede produtti...
Trasferte per missioni presso località diverse da quelle indicate al punto 1.) Le saranno riconosciuti i rimborsi relativi alle spese di alloggio, di vitto, trasporto e per l’eventuale uso di auto propria, connessi alle trasferte preventivamente autorizzate.