Trasferte Clausole campione
Trasferte. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Trasferta intera 40,00 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizion...
Trasferte. L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori dell'abituale sede di lavoro. In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria sede di lavoro ed avrà diritto:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) al rimborso delle altre spese vive necessarie all'espletamento della missione. Lo stesso trattamento compete al lavoratore chiamato come teste in causa civile e penale per ragioni inerenti il servizio.
Trasferte. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennità per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui alla lett. d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 16. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendo al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile. Per il solo settore del vetro le disposizioni di cui alla lett. d) per gli operai sono le seguenti: - una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/25 del minimo tabellare e contingenza mensile), se la missione dura oltre 24 ore. L'indennità di cui alla lett. d) sarà corrisposta nella misura del 15% dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca ...
Trasferte. 1. Per esigenze di servizio l’Azienda può inviare il lavoratore in trasferta a svolgere la propria attività, in località diversa dalla normale sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che superano le 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta;
b. indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale media per ciascuna area;
c. per le frazioni orarie che superino le 8 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ superiori alle 8 ore e fino alle 24 ore comprensive del tempo necessario per il viaggio:
a. 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto A b);
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in trasferta.
2. L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell’Azienda, è consentito solo su autorizzazione della Direzione o unità territoriale competente, da concedersi preventivamente.
3. Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall’art. 101, cumulabile con il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all’80% delle spese vive presunte.
5. Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l’Azienda e l'interessato.
6. La presente disciplina decorre dalla stipula del CCNL.
7. La disciplina del presente articolo si applica anche ai dipendenti chiamati a testimoniare dall’azienda in procedimenti civili, penali e giuslavoristi.
Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente previsto nella lettera di assunzione.
Trasferte. 1. Al lavoratore che per esigenze di servizio venga inviato fuori dalla sede di lavoro, intendendosi per tale le località in cui sono ubicati gli impianti aziendali, spetta a titolo di trasferta il rimborso delle spese effettive di viaggio e delle altre spese necessarie per l’espletamento della missione dietro presentazione dei relativi documenti di viaggio e ricevute fiscali, secondo quanto previsto ai punti seguenti:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ delle spese di viaggio in 1ª classe effettivamente sostenute;
b. rimborso delle spese di vitto nei limiti della normalità e di quelle di alloggio in albergo di 2ª categoria, quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore a sostenere tali spese;
c. rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e debitamente comprovate.
2. I rimborsi di cui ai precedenti punti non fanno parte della retribuzione ordinaria e non si cumulano con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento ritenuto più favorevole.
Trasferte. 1. Al lavoratore inviato dall’azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti all’utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di vitto e alloggio, ovvero verrà corrisposta una indennità di trasferta giornaliera (diaria).
2. Gli importi del suddetto rimborso spese o della diaria saranno riferiti ai trattamenti individuati secondo le prassi in atto a livello aziendale.
3. Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Trasferte. Al lavoratore in trasferta, ove questo venga occupato in più sedi di attività dell'azienda ed ove le stesse sia dislocate nell’ambito della stessa provincia, oltre al rimborso delle spese eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta una indennità di disagio, riferita a tutti gli istituti contrattuali il cui importo viene fissato in 16,00 € per tutti i livelli di inquadramento per trasferte di durata inferiore alle 24 ore, viceversa per le trasferte di durata superiore sarà riconosciuta un’indennità di 32,00 € al giorno o frazione dello stesso.
Trasferte per missioni presso località diverse da quelle indicate al punto 1.) Le saranno riconosciuti i rimborsi relativi alle spese di alloggio, di vitto, trasporto e per l’eventuale uso di auto propria, connessi alle trasferte preventivamente autorizzate.
Trasferte. Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall’impiegato per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 25%, a titolo di rimborso delle piccole spese non docu- mentabili. Sono ammesse le forfettizzazioni (vedi art. 61, lett. h).
