Trasferte Clausole campione

Trasferte. L'impresa, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori dell'abituale sede di lavoro. In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria sede di lavoro ed avrà diritto:
Trasferte. 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
Trasferte. 1. Al lavoratore che per esigenze di servizio venga inviato fuori dalla sede di lavoro, intendendosi per tale le località in cui sono ubicati gli impianti aziendali, spetta a titolo di trasferta il rimborso delle spese effettive di viaggio e delle altre spese necessarie per l’espletamento della missione dietro presentazione dei relativi documenti di viaggio e ricevute fiscali, secondo quanto previsto ai punti seguenti:
Trasferte. 1. Al lavoratore inviato dall’azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti all’utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di vitto e alloggio, ovvero verrà corrisposta una indennità di trasferta giornaliera (diaria).
Trasferte. All'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
Trasferte. Al lavoratore in trasferta, ove questo venga occupato in più sedi di attività dell'azienda ed ove le stesse sia dislocate nell’ambito della stessa provincia, oltre al rimborso delle spese eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta una indennità di disagio, riferita a tutti gli istituti contrattuali il cui importo viene fissato in 16,00 € per tutti i livelli di inquadramento per trasferte di durata inferiore alle 24 ore, viceversa per le trasferte di durata superiore sarà riconosciuta un’indennità di 32,00 € al giorno o frazione dello stesso.
Trasferte. Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall'impiegato per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 25 per cento, a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfetizzazioni (vedi art. 65, lett. “I”).
Trasferte. All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua attività compete:
Trasferte. Al lavoratore, occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pie' di lista, le spese che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio. Le spese di trasporto saranno rimborsate, a parte, al loro costo effettivo. Per l'uso di mezzi di trasporto valgono le norme dell'art. 55 (trasferimenti). Inoltre al lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà corrisposta una indennità in ragione del 22 per cento della retribuzione giornaliera (8/175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché l'ex premio di produzione (1)) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10 per cento se la trasferta, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro. E in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata. Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.