Lavori all’estero Clausole campione

Lavori all’estero. Ipotesi in cui: Sotto il profilo dell’Iva italiana: Lo svolgimento di lavori all’estero comporta normalmente
Lavori all’estero. Occorre distinguere in funzione del luogo di svolgimento dei lavori: ▪ lavori svolti in altro Paese Ue: ⮚ ai fini italiani l’operazione è normalmente fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera a) o lettera b), del Dpr n. 633/1972; ⮚ove nel Paese estero l’impresa italiana sia richiesta di aprire una posizione Iva, al fine di gestire la commessa, la fatturazione attiva a carico dell’ente committente sarà senza applicazione dell’Iva in base alla normativa locale (analoga a quella italiana). ▪ Lavori svolti in Paese extra Ue: ⮚Ai fini italiani: come punto precedente; ⮚Ai fini del Paese estero: verifica caso per caso: 🡪 in linea generale NON applicazione dell’Imposta sugli scambi locale. ▪ se l’organismo internazionale ha sede in un Paese Ue e non è dotato di partita Iva: ▪ se la prestazione viene eseguita in Italia: operazione non imponibile articolo 72 del Dpr n. 633/1972; ▪ se la prestazione viene eseguita nel Paese di residenza dell’ente pubblico: l’impresa italiana deve (generalmente) aprire una posizione Iva in loco. Anche in tale situazione la posizione Iva estera emetterà fattura senza applicazione di Iva (in base ad una norma analoga a quella dell’articolo 72). ▪ se l’organismo internazionale ha sede in un Paese Ue ed è dotato di partita Iva: 🡪 operazione fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7/4/e del Dpr n. 633/1972; ▪ se l’organismo internazionale ha sede in un Paese extra Ue:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).