Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni. b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2MEC1; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0MEC1; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; . - 16 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 9 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-5.00- 24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 32° e 43° alinea per i servizi notturni.;
b) A a livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFRimprese, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 12° alinea della precedente lettera a); - l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 5° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.92.9 si può concordare: - l’elevazione fino a 18 ore della durata complessiva dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui al 4° alinea della precedente lettera a); - allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del successivo punto A.3, può essere concordata l’estensione il prolungamento fino a 11 ore della fascia oraria fino alle ore 1.00 durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a)) anche interessanti la fascia oraria 0.00-1.00, nel numero massimo di 5 servizi per mese.
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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0MEC3 oppure MEC4, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli comprendente una pausa di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0almeno 30 minuti; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con moduli modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 7 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella programmati in A/R interessanti la fascia oraria 5.000.00-24.00 e 5.00 ed effettuati con i limiti modulo di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.equipaggio, MEC3 oppure MEC4, con le modalità definite a livello aziendale;
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può essere concordata concordare: - l’elevazione a 11 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e/o l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 1° e alinea della precedente lettera a); - l’elevazione a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e/o l’estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione a 9 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 3° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 4° alinea della precedente lettera a); - l’elevazione a 18 ore complessive dei due periodi giornalieri antecedente e per i servizi diurni seguente il RFR di cui al 5° alinea della precedente lettera a), con la durata massima pari a 10 ore per i servizi diurni.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2MEC1; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0MEC1; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; . - 16 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 9 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.;
b) A a livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFRimprese, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera
a) e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e al 2° alinea della precedente lettera a); - l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 5° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, 2.9 si può essere concordata l’estensione concordare: - l’elevazione fino a 18 ore della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi durata complessiva dei due periodi di cui al 1° lavoro giornalieri antecedente e 2° alinea e per i servizi diurni seguente il RFR di cui al 5° alinea della precedente lettera a); - allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del successivo punto A.3, il prolungamento fino a 11 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a) anche interessanti la fascia oraria 0.00-1.00, nel numero massimo di 5 servizi per mese.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Lavoro giornaliero. a) La la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0MEC1 oppure MEC4; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio equipaggio, con durata massima pari a 8 9 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-5.00- 24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata concordata: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera a); - l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - ‐ 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - ‐ 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - − 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - − 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Samples: CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - -‐ 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - -‐ 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Samples: CCNL Della Mobilità
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0MEC1, XXX0MEC4; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0MEC1, XXX0MEC4; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Samples: CCNL Della Mobilità
Lavoro giornaliero. a) 2.6.1 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero della prestazione giornaliera è pari a: - 8 a 10 ore per i servizi di andata e 30 minuti, per servizi programmati in A/R ritorno collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00, prolungabile a livello aziendale sino alle ore 1.00, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i treni viaggiatori e, limitatamente ai servizi che prevedono il ritorno non in attività di condotta dopo l’8a ora di prestazione, per i treni merci.
2.6.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.6.4, per i servizi programmati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 24.00 – 5.00, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 8 ore per il personale di bordo ed in 7 ore per il personale di macchina.
2.6.3 Per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore. Tale limite è elevabile a 8 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, nei seguenti casi: - per il personale di bordo (PdB) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 – 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0lunga percorrenza; - 10 per il personale di macchina (PdM) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 – 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza e a treni merci.
2.6.4 Per il personale di cui al presente punto 2 i servizi di andata e ritorno ad agente unico di condotta e con un solo agente di scorta riguardanti treni del trasporto regionale e locale effettuati nella fascia oraria 5.00 – 24.00 con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’infrastruttura, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore, sia per il PdM che per il PdB, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale. A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14 e mantenendo i limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente capoverso, sarà possibile ampliare la fascia 5.00 – 24.00 estendendola alle fasce orarie 4.00-5.00 e 24.00 – 1.00, nonché estendere la durata massima della prestazione lavorativa fino a 8 ore per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni– 1.00.
b) A livello di contrattazione aziendale2.6.5 L’assenza dalla residenza, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera adeterminata dalla sequenza prestazione (andata). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2MEC1; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0MEC1; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; . - 16 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 9 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-5.00- 24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 32° e 43° alinea per i servizi notturni.;
b) A a livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFRimprese, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera a) e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e al 2° alinea della precedente lettera a); - l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 5° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.92.9 si può concordare: - l’elevazione fino a 18 ore della durata complessiva dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui al 4° alinea della precedente lettera a); - allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del successivo punto A.3, può essere concordata l’estensione il prolungamento fino a 11 ore della fascia oraria fino alle ore 1.00 durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a)) anche interessanti la fascia oraria 0.00-1.00, nel numero massimo di 5 servizi per mese.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB224.00; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0MEC1; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio MEC2, MEB1, . MEB2; . - 16 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 9 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-5.00- 24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 32° e 43° alinea per i servizi notturni.serv i zi notturn i ; /) >
b) A a livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza migliorare l'efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFRimprese, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione l'elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e l'estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 110 alinea della precedente lettera a); - l'estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 4° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza l'efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, 2.9 si può essere concordata l’estensione concordare: - l'elevazione fino a 18 ore della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi durata complessiva dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 54° alinea della precedente lettera a); - allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del successivo punto A.3, il prolungamento fino a 11 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi di cui al 1 ° alinea della precedente lettera a) anche interessanti la fascia oraria 0.00-1.00, nel numero massimo di 5 servizi per mese.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipag- gio MEC2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli mo- dulo di equipaggio XXX0MEC3 oppure MEC4, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli comprendente una pausa di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0almeno 30 minuti; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con moduli modulo di equipaggio equipag- gio MEC2; - 7 ore per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipag- gio, MEB1, MEB2MEC3 oppure MEC4; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti al precedente 3° alinea per i servizi not- turni; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 op- pure MEC4 con durata massima pari a 8 ore per i servizi diurni e con i limiti di durata previsti al precedente 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare mi- gliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può essere concordata concordare: - l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 1° e alinea; - l’elevazione a 11 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 1° alinea della pre- cedente lettera a); - l’elevazione a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 2° alinea della pre- cedente lettera a); - l’elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 4° alinea della prece- dente lettera a) per i servizi interessanti le fasce orarie 0.00- 1.00 e 4.00-5.00; - l’elevazione fino a 9 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2MEC1; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0MEC1; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; . - 16 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 9 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-5.00- 24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.;
b) A a livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFRimprese, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera
a) e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e al 2° alinea della precedente lettera a); - l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 5° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, 2.9 si può essere concordata l’estensione concordare: - l’elevazione fino a 18 ore della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi durata complessiva dei due periodi di cui al 1° lavoro giornalieri antecedente e 2° alinea e per i servizi diurni seguente il RFR di cui al 5° alinea della precedente lettera a); - allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del successivo punto A.3, il prolungamento fino a 11 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a) anche interessanti la fascia oraria 0.00-1.00, nel numero massimo di 5 servizi per mese.
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Lavoro giornaliero. a) 2.6.1 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero della prestazione giornaliera è pari a: - 8 a 10 ore per i servizi di andata e 30 minuti, per servizi programmati in A/R ritorno collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00, prolungabile a livello aziendale sino alle ore 1.00, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i treni viaggiatori e, limitatamente ai servizi che prevedono il ritorno non in attività di condotta dopo l’8a ora di prestazione, per i treni merci.
2.6.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.6.4, per i servizi programmati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 24.00 – 5.00, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 8 ore per il personale di bordo ed in 7 ore per il personale di macchina.
2.6.3 Per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore. Tale limite è elevabile a 8 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, nei seguenti casi: - per il personale di bordo (PdB) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 – 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0lunga percorrenza; - 10 per il personale di macchina (PdM) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 – 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza e a treni merci.
2.6.4 Per il personale di cui al presente punto 2 i servizi di andata e ritorno ad agente unico di condotta e con un solo agente di scorta riguardanti treni del trasporto regionale e locale effettuati nella fascia oraria 5.00 – 24.00 con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’infrastruttura, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore, sia per il PdM che per il PdB, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale. A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14 e mantenendo i limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente capoverso, sarà possibile ampliare la fascia 5.00 – 24.00 estendendola alle fasce orarie 4.00-5.00 e 24.00 – 1.00, nonché estendere la durata massima della prestazione lavorativa fino a 8 ore per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio XXX0, XXX0; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni– 1.00.
b2.6.5 L’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza prestazione (andata) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può + riposo fuori residenza + prestazione (ritorno) non potrà essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.pprogrammata per periodi superiori a 24 ore.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
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Samples: Contratto Aziendale
Lavoro giornaliero. a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a: - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; - 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0; - 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2MEC1; - 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio XXX0, XXX0MEC1; - 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 0.00- 5.00, per servizi effettuati con moduli modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2; . - 16 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 9 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-5.00- 24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 32° e 43° alinea per i servizi notturni.;
b) A a livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFRimprese, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria: - l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 12° alinea della precedente lettera a); - l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 5° alinea della precedente lettera a). Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.92.9 si può concordare: - l’elevazione fino a 18 ore della durata complessiva dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui al 4° alinea della precedente lettera a); - allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del successivo punto A.3, può essere concordata l’estensione il prolungamento fino a 11 ore della fascia oraria fino alle ore 1.00 durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a)) anche interessanti la fascia oraria 0.00-1.00, nel numero massimo di 5 servizi per mese.
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