Common use of Lavoro intermittente Clause in Contracts

Lavoro intermittente. 1) Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate. 2) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. 3) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. 4) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo seguente. 5) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Appears in 2 contracts

Samples: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo

Lavoro intermittente. 1) Il contratto . Le Imprese con almeno 5 lavoratori a tempo indeterminato in forza possono costituire rapporti di lavoro subordinato intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è . Con tale tipo di contratto il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, della Datrice che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate. 2) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. 3) 2. Il ricorso all’assunzione con il contratto di lavoro intermittente può deve fronteggiare esigenze discontinue, non programmabili, che non siano sostenibili, ordinariamente, con il personale già in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di etàforza presso la Datrice, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. 4) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo seguente. 5) Il ricorso al lavoro intermittente è vietatoquali: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di scioperoemergenza assistenziale domiciliare; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacaliemergenza trasporto e servizio funebre; ed inoltre c) servizi di necroforo e seppellitore; d) servizi funebri e) Sostituzione provvisoria e temporanea di personale assente nei servizi cimiteriali, presso unità produttive nelle quali si sia procedutofunebri ed assistenziali La Datrice potrà altresì assumere lavoratori intermittenti anche fra soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che non siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento. 3. La Datrice non può sostituire la prestazione ordinaria di un lavoratore dipendente con la prestazione di un lavoratore assunto con contratto intermittente. 4. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve indicare: - la durata e le ipotesi, entro oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; - il luogo e le modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo; - il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità ove prevista, come appresso stabilita; - l’indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione e i 6 mesi precedenti, tempi e le modalità di pagamento delle retribuzione e della indennità di disponibilità; - le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 5. La prestazione lavorativa richiesta al lavoratore intermittente non potrà superare la media giornaliera settimanale dei lavoratori occupati a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 tempo pieno e 24 dovrà essere comunque contenuta nei limiti della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni prestazione lavorativa ordinaria di cui si riferisce all’art. 18. 6. Al lavoratore assunto con il contratto di lavoro intermittenteintermittente vengono garantite tutte le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto. 7. Al lavoratore intermittente in attesa di essere chiamato ad intervenire, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante può essere richiesta la garanzia della disponibilità nei limiti di cui al punto 5; in questo caso viene corrisposta una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario indennità, per ogni ora di disponibilità, pari al 28% del costo orario. 8. In tal caso il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. 9. In conformità alla normativa vigente, con diritto al trattamento lavoratore intermittente al quale venga chiesta la garanzia di integrazione salarialedisponibilità è corrisposta l’indennità prevista solo nel caso di effettiva chiamata, che interessino lavoratori adibiti oltre nei casi espressamente previsti dall’art. 36 primo comma, se la garanzia viene chiesta nei seguenti periodi: • Dal 8.12 al 7.1 di ogni anno; • Dal lunedì prima di pasqua al venerdì seguente la pasqua; • Dal mese di giugno al mese di settembre, calcolati per intero; • Dal venerdì alle mansioni 18,00 al lunedì alle 10,00 di ogni settimana, e negli altri periodi stabiliti dalla contrattazione territoriale. In caso di chiamata nei periodi di cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato sopra al lavoratore sarà corrisposta oltre la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..retribuzione per la prestazione effettuata anche la relativa indennità per l’intera giornata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro intermittente. 1) Ai sensi degli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003: 1 - CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 1.1 - Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e ed alle condizioni di seguito riportateriportati. 2) 1.2 - Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’annodi prestazione lavorativa. 3) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno1.3 - In via sperimentale, e con più di 55 anni.comunque fino alla data prevista dagli articoli 34, comma 2 e 86, comma 12 del 4) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo seguente. 5) 1.4 - Il ricorso al lavoro intermittente intermittente, invece, è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge legge 23 luglio 1991, n. 223/1991 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavorodell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 81/2008 626, e s.m.i..successive modificazioni. 1.5 - Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, indicate ai precedenti punti 1.2 ed 1.3, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al successivo punto 2; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; g) il rinvio alle norme del presente articolo.

Appears in 1 contract

Samples: Partnership Agreement

Lavoro intermittente. 1) Il lavoro intermittente, previsto dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003 a decorrere dal 25 giugno 2008, è così regolamentato: 1 Contratto di lavoro intermittente 1.1 Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e ed alle condizioni di seguito riportateriportati. 2) 1.2 Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’annodi prestazione lavorativa. 3) 1.3 Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 24 venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 annianche pensionati. 4) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo seguente. 5) 1.4 Il ricorso al lavoro intermittente intermittente, invece, è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge legge 23 luglio 1991, n. 223/1991 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavorodellʹorario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dellʹarticolo 4 del D.lgs. decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 81/2008 626, e s.m.i..successive modificazioni. 1.5 Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, indicate ai precedenti punti 1.2 ed 1.3, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al successivo punto 2; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere lʹesecuzione della prestazione di lavoro, nonchè delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; g) il rinvio alle norme del presente articolo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro intermittente. 1) Ai sensi degli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003: 1 - CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 1.1 - Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate.contratto 2) 1.2 - Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo di- scontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’annodi prestazione lavorativa. 3) Il 1.3 - In via sperimentale, e comunque fino alla data prevista dagli articoli 34, comma 2 e 86, comma 12 del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in ogni caso essere concluso con soggetti stato di disoccupazione con meno di 24 25 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e età ovvero da lavoratori con più di 55 anni45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento. 4) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo seguente. 5) 1.4 - Il ricorso al lavoro intermittente intermittente, invece, è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia procedutoprocedu- to, entro i 6 sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge legge 23 luglio 1991, n. 223/1991 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione sospen- sione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavorodell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 81/2008 626, e s.m.i..successive modificazioni. 1.5 - Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, indicate ai precedenti punti 1.2 ed 1.3, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al successivo punto 2; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contrat- to; g) il rinvio alle norme del presente articolo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro intermittente. 1) Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate. 2) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. 3) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. 4) In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 5) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo seguente. 56) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato: a) a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva x. xxxxx diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Appears in 1 contract

Samples: Collective Labor Agreement

Lavoro intermittente. 1) . Con il presente articolato le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dagli articoli dal 13 al 18 del D.Lgs 81/2015. Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, dell’impresa che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e ed alle condizioni di seguito riportateche seguono. 2) Il . L’impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per periodi predeterminati nell’arco della settimanaesigenze tecniche, del mese produttive, organizzative o dell’annosostitutive individuate dalla contrattazione di II Livello. 3) . Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere essere, altresì, concluso con anche per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 25 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e età ovvero da lavoratori con più di 55 anni, per un periodo complessivamente non superiore a 400 gg di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. 4) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo seguente. 5) . Il ricorso al lavoro intermittente è vietato: a) : • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva ; • salvo diversa disposizione degli accordi sindacalisindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli artt. 4 e 24 della Legge legge n. 223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero ; • presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavorodell’ orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) ; • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i...; • da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del contratto di lavoro intermittente, non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento e apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; • per le qualifiche e mansioni rientranti nel livello 1 del presente CCNL. 5. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: • indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; • luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo; • Indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; • trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità così come successivamente prevista, i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione stessa; • eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 6. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% del minimo salariale e del relativo rateo di tredicesima mensilità previsti dal presente CCNL. 7. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore stesso è tenuto ad informare l’impresa preventivamente specificando la durata dell’impedimento con le modalità previste dalla legge e dal presente CCNL e documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs 81 del 15/06/2015 le Parti convengono di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore “Studi Tributari” In particolare la Parti prendono atto che: • Il settore richiede un’organizzazione del lavoro e dei rapporti contrattuali atipici in virtù, soprattutto, del fatto che le scadenze fiscali e la predisposizione delle dichiarazioni annue si concentrano in precisi periodi dell’anno giustificando ampiamente la necessità di utilizzare contratti di collaborazione coordinata; • La specificità delle particolari esigenze funzionali ed organizzative del settore che costituiscono proprio la caratteristica dell’organizzazione dello studio tributario basata sulla valorizzazione dei professione fiscale; • I tributaristi sono autonomi nella loro funzione di predisposizione delle denunce annuali e di elevata specializzazione (ISTAT 69.20.11 e seguenti). Pertanto le Parti stabiliscono che i contratti ancora operanti per i tributaristi o consulenti tributari con rapporto di lavoro, dopo il 31 dicembre 2015, dovranno essere coerentemente ricondotti a contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che tale forma contrattuale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs 81 del 15/06/2015, è consentita in ragione delle evidenti esigenze produttive ed organizzative particolari del settore, ferme restando le altre condizioni normative ed economiche già previste nel richiamato contratto collettivo nazionale. Si precisa inoltre che non si ritiene di dover limitare ad una percentuale della forza lavoro l’utilizzo di tale forma contrattuale essendo da ritenersi essenziale ed anzi auspicabile per ragioni produttive l’estensione a tutti i tributaristi/ consulenti tributari. Le parti convengono di prevedere discipline specifiche riguardanti lo svolgimento del praticantato per l’accesso alla professione di consulente tributario.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro