ENTI BILATERALI Clausole campione

ENTI BILATERALI. In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
ENTI BILATERALI. Premessa
ENTI BILATERALI. In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei dato- ri di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regi- me tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro. Le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’articolo 1 della legge 247/2007, che attua il Protocol- lo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale impor- tanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, anche al fine dell’indivi- duazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’articolo 1 della suddetta legge 247/2007.
ENTI BILATERALI. Premessa Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l’attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l’attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l’istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
ENTI BILATERALI. 1. FORMA.TEMP In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente contratto in ordine alla for- mazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la for- mazione e l’integrazione al reddito “FORMA.TEMP”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, realizzando: a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei po- tenziali candidati a una missione. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; b) iniziative comuni volte a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; l’inserimento o il reinserimento nel mer- cato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la verifica dell’utilizzo della somministra- zione per l’emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Gli interventi e le iniziative di cui sopra sono attuati nel quadro delle politiche e delle mi- sure stabilite dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e precisamente per quelle di cui al successivo articolo 12. Il Fondo, per conseguire i propri scopi, si avvale delle risorse derivanti: a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1, 2 e 8 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276); b) da eventuali finanziamenti pubblici e privati; c) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali; d) da contributi previsti da contratti ed accordi collettivi; e) da eventuali interessi e proventi finanziari.
ENTI BILATERALI. Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate per il tramite degli Enti Bilaterali, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro Intermittente, manca la garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e, quindi, del corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni integrative sanitarie. Per quanto precede, le Parti concordano quanto segue: 1) per i Lavoratori Intermittenti, i Datori di lavoro non dovranno versare la contribuzione afferente la “Gestione Speciale”, né dovranno riconoscere l’Elemento Perequativo Sostitutivo, contrattualmente previsto per i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi (art. 153 del CCNL), essendo prevista, in alternativa, l’indennità di cui al sottostante punto 3); 2) i contributi per le prestazioni dell’Ente Bilaterale (Certificazioni, Interpretazioni contrattuali, ecc.) dovuti alla “Gestione Ordinaria”, in tutti i casi di ricorso al lavoro intermittente, saranno i seguenti: Contributo a carico del Datore, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00 Contributo per il Lavoratore: € 1,50 € 18,00 Totale contributo “Gestione Ordinaria” € 6,00 € 72,00 3) ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata l’Indennità Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad € 0,1445. Tale indennità, non sarà utile alla determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
ENTI BILATERALI. Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate per il tramite degli Enti Bilaterali, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro Intermittente, manca la garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e, quindi, del corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni integrative sanitarie. Perciò, le Parti concordano quanto segue:
ENTI BILATERALI. Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. sulla base dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrasi a livello nazionale per esaminare la possibilità e le opportunità di costituire appositi Fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti bilaterali. Inoltre, con la contrattazione di secondo livello, possono essere istituiti specifici Fondi di categoria all'interno degli Enti bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale. Tali Fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 4.
ENTI BILATERALI. In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente con- tratto in ordine alla formazione professionale, alla previdenza e al- l’integrazione al reddito, operano gli enti bilaterali FORMATEMP ed EBIREF di cui agli allegati 3 e 5. Relativamente al sistema di relazioni sindacali previste dal presente contratto e per le finalità in esso contenute opera l’ente bilaterale EBI- TEMP di cui all’articolo 10.
ENTI BILATERALI. Premessa Dichiarazione a verbale