Common use of Lavoro intermittente Clause in Contracts

Lavoro intermittente. (ARTT. 13-18) Gli articoli da 13 a 18 riguardano il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata). Si ricorda che mediante tale contratto - il quale può essere a tempo indeterminato o a termine - un lavoratore "si pone a disposizione" di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente. La disciplina del lavoro intermittente non subisce sostanziali modifiche rispetto alla riforma Fornero (legge n.92/2012), già intervenuta su questo istituto con previsioni che ne hanno di fatto ridotto l’applicazione a seguito di una più complessa burocrazia gestionale. Rispetto all'attuale disciplina dell'istituto, stabilita dagli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che viene espressamente abrogata (art. 55, c.1, lettera d), emergono le seguenti differenze: • stando alla infelice formulazione dell'art. 13, c. 1, del decreto, sembrerebbe che si subordini alle determinazioni dei contratti collettivi anche l'ammissibilità dell'ipotesi di contratto intermittente relativo a periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, mentre la precedente disciplina consentiva in via diretta quest'ipotesi di contratto intermittente (su questo aspetto occorrerà attendere dunque i chiarimenti delle amministrazioni competenti); • il criterio di computo dei lavoratori intermittenti nell'organico dell'impresa ("in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre") è esteso alle ipotesi in cui il computo rilevi per l'applicazione di una disciplina di fonte contrattuale (mentre la corrispondente norma previgente fa riferimento solo all'applicazione delle "normative di legge"). Per quanto riguarda le tipologie di attività per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente occorre continuare a rifarsi alla contrattazione collettiva o, in assenza, ai casi individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo deve ritenersi che, fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale, restino in vigore i casi individuati nel precedente decreto 23 ottobre 2004 e che quindi sia “ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” (art. 55, c. 3). Resta sempre ammesso il lavoro intermittente con giovani con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni si svolgano entro il 25°anno) e con adulti che abbiano più di 55 anni.

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Samples: Vademecum, Vademecum, Vademecum

Lavoro intermittente. (ARTTIl contratto di lavoro intermittente che può essere stipulato anche a tempo determinato è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell'azienda che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni che seguono. 13-18) Gli articoli L'impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da 13 soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età ovvero da lavoratori con più di 45 anni d'età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato: -per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; -salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a 18 riguardano licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; -da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: (a)indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o a chiamata). Si ricorda soggettive che mediante tale contratto - il quale consentono la stipulazione del contratto; (b)luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a tempo indeterminato o 1 giorno lavorativo; (c)indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a termine - un lavoratore "si pone a disposizione" di un datore richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, per lo svolgimento nonché delle modalità di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente. La disciplina del lavoro intermittente non subisce sostanziali modifiche rispetto alla riforma Fornero (legge n.92/2012), già intervenuta su questo istituto con previsioni che ne hanno di fatto ridotto l’applicazione a seguito di una più complessa burocrazia gestionale. Rispetto all'attuale disciplina dell'istituto, stabilita dagli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che viene espressamente abrogata (art. 55, c.1, lettera d), emergono le seguenti differenze: • stando alla infelice formulazione dell'art. 13, c. 1, del decreto, sembrerebbe che si subordini alle determinazioni dei contratti collettivi anche l'ammissibilità dell'ipotesi di contratto intermittente relativo a periodi predeterminati nell'arco rilevazione della settimana, del mese o dell'anno, mentre la precedente disciplina consentiva in via diretta quest'ipotesi di contratto intermittente (su questo aspetto occorrerà attendere dunque i chiarimenti delle amministrazioni competenti); • il criterio di computo dei lavoratori intermittenti nell'organico dell'impresa ("in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre") è esteso alle ipotesi in cui il computo rilevi per l'applicazione di una disciplina di fonte contrattuale (mentre la corrispondente norma previgente fa riferimento solo all'applicazione delle "normative di legge"). Per quanto riguarda le tipologie di attività per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente occorre continuare a rifarsi alla contrattazione collettiva o, in assenza, ai casi individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo deve ritenersi che, fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale, restino in vigore i casi individuati nel precedente decreto 23 ottobre 2004 e che quindi sia “ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” (art. 55, c. 3). Resta sempre ammesso il lavoro intermittente con giovani con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni si svolgano entro il 25°anno) e con adulti che abbiano più di 55 anni.prestazione;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro intermittente. Questa tipologia contrattuale, in cui la prestazione dovuta viene svolta in maniera discontinua su chiamata del datore di lavoro, è declinata su due diverse opzioni per quanto riguarda i presupposti che ne legittimano l’utilizzo. Dovendo prescindere dalle ipotesi soggettive che sono previste in via sperimentale dalla legge ed hanno immediata operatività, sono stati considerati i rinvii a favore dei contratti collettivi relativi alle ipotesi oggettive che riguardano l’: • individuazione delle esigenze giustificative per le prestazioni a carattere discontinuo o intermittente , (ARTTart.34, comma 1); • individuazione della cadenza con la quale il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali sull’andamento del ricorso a tale contratto (art.35, comma 3); • individuazione della misura dell’indennità di disponibilità, (art.36, comma 1) ; • individuazione della misura del risarcimento del danno per il rifiuto del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro, (art.36, comma 6); • individuazione di ulteriori periodi in cui l’indennità di disponibilità è erogabile solo in caso di effettiva chiamata, in aggiunta a quelli previsti dal legislatore (art.37,comma 2). 13-18) Gli articoli Nello scorso anno, il lavoro intermittente è stato recepito da 13 un unico contratto collettivo: a. le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente. Sono indicate nelle esigenze tecnico, produttive, organizzative o sostitutive dell’azienda, rimandando all’ampia causale prevista per la somministrazione lavoro e per il contratto a 18 riguardano termine. Rispetto a questo ultimo, tuttavia, il contratto di lavoro intermittente (o viene posto in posizione di subalternità, nel senso che l’impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa e quindi di poter stipulare un contratto a tempo parziale, è condizione per accedere alla tipologia del lavoro a chiamata). Si ricorda che mediante tale contratto - il quale può essere a tempo indeterminato o a termine - un lavoratore "si pone a disposizione" di un datore di lavoro; b. l’istituto della disponibilità, sia con riguardo alla misura dell’indennità prevista per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente. La disciplina del lavoro intermittente non subisce sostanziali modifiche rispetto alla riforma Fornero (legge n.92/2012), già intervenuta su questo istituto con previsioni che ne hanno di fatto ridotto l’applicazione a seguito di una più complessa burocrazia gestionale. Rispetto all'attuale disciplina dell'istituto, stabilita dagli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che viene espressamente abrogata (art. 55, c.1, lettera d), emergono le seguenti differenze: • stando alla infelice formulazione dell'art. 13, c. 1, del decreto, sembrerebbe che si subordini alle determinazioni dei contratti collettivi anche l'ammissibilità dell'ipotesi di contratto intermittente relativo a i periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, mentre la precedente disciplina consentiva in via diretta quest'ipotesi di contratto intermittente (su questo aspetto occorrerà attendere dunque i chiarimenti delle amministrazioni competenti); • il criterio di computo dei lavoratori intermittenti nell'organico dell'impresa ("in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre") è esteso alle ipotesi in cui il computo rilevi lavoratore è in attesa di utilizzazione, sia con riguardo alla penale in caso di rifiuto ingiustificato. La misura del risarcimento danni da corrispondere alla parte datoriale in caso di rifiuto è prevista per l'applicazione un importo corrispondente alle quote orarie di una disciplina disponibilità per il periodo della prestazione rifiutata; c. la fissazione dei periodi predeterminati per i quali l’indennità di fonte contrattuale (mentre la corrispondente norma previgente fa riferimento disponibilità è corrisposta solo all'applicazione delle "normative in caso di legge"effettiva chiamata da parte dell’azienda, in aggiunta alle ipotesi individuate dal legislatore all’art.37 comma 1 per prestazioni intermittenti e stagionali ( week end, xxxxx xxxxxx, vacanze natalizie e pasquali). Per quanto riguarda le tipologie di attività per le quali , è possibile ricorrere al lavoro intermittente occorre continuare a rifarsi rinviata alla contrattazione collettiva oterritoriale. Nell’anno in corso l’istituto è stato recepito dai contratti collettivi nazionali nei settori industria e artigianato, siglati il 4 marzo 2005 dalla Confederazione italiana Unionquadri, Conflavoratori-Confterziario, con modalità non dissimili dal CCNL Pmi Alimentare. Tra le iniziative contrattuali più recenti va registrato il rinvio operato in assenzaproposito dal CCNL Quadri imprese creditizie, ai casi individuati con decreto del Ministro del lavoro finanziarie e delle politiche sociali. Al riguardo deve ritenersi chestrumentali, fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale, restino in vigore i casi individuati nel precedente decreto 23 ottobre 2004 e che quindi sia “ammessa la stipulazione 12 febbraio 2005; l’accordo di contratti rinnovo prevede infatti un accordo di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata regolamentazione dell’istituto successivo al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” (art. 55, c. 3). Resta sempre ammesso il lavoro intermittente con giovani con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni si svolgano entro il 25°anno) e con adulti che abbiano più di 55 anni.31.12.2005

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Samples: Riforma Biagi E Contrattazione Collettiva