Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 ore annue pro-capite non cumulabili. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: a) straordinario diurno feriale:13% sulle prime 75 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annue; 33% sulle ore annue eccedenti, b) straordinario diurno festivo:65%; c) straordinario notturno feriale: 50%; d) straordinario notturno festivo: 75%. 3. È oggetto di contrattazione aziendale la definizione di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle prestazioni di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionali. 4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 150 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione del comma 2. 5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 20, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall’azienda in base a previsioni conte- nute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50%; - festivo notturno: 75%. 6. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 11. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con tur- nazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2, e all’art. Nei limiti consentiti dalla legge18, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedanocomma 5, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 ore annue pro-capite non cumulabili2° periodo.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13feriale: 15% sulle prime 75 50 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annue; 3331% sulle ore annue eccedenti,, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;
b) straordinario diurno festivo:65festivo: 65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. È oggetto di contrattazione aziendale la definizione di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle Le prestazioni di lavoro straordinario dalla cinquantunesima alla centesima ora compresa saranno compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata della percentuale del 23% a seguito dell’espletamento di un esame congiunto preventivo, ai fini della tutela della sicurezza del lavoro, che l’azienda attiverà con la rappresentanza sindacale aziendale e festivole strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, superiore a quello previsto al comma 1sulle modalità e sui criteri attuativi del lavoro straordinario che dovranno essere predisposti dall’azienda (programmazione dell’utilizzo, anche per singole famiglie professionalirotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”).
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 150 200 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione del comma 2dei commi 2 e 3.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 2021, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall’azienda in base a previsioni conte- nute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza.
6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50%; - festivo notturno: 75%.:
67. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 22.00 e le ore 06,0006.00; fatto salvo quanto previsto al comma 12.
8. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
9. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22.00 alle 06.00.
10. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
11. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra di cui al comma 7 è compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%; fatto salvo quanto previsto al comma 12.
12. A decorrere dall’1.4.2012, relativamente ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del mattino, si considera prima ora del servizio diurno l’ora dalle 5 alle 6 e per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell’espletamento di una
13. I trattamenti di cui ai commi 2, 3, 6, 11 e 12 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.
14. Con riguardo al lavoro straordinario e festivo, la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire un monte ore annuo di lavoro straordinario superiore a quello previsto dal comma 1.
15. Entro i lavoratori interessati con tur- nazione avvicendate (notturne mesi di gennaio e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego luglio di ogni anno l’azienda, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza personale, fornisce informazione specifica alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario procapite del lavoro notturno semestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.
16. Sono fatti salvi gli accordi collettivi aziendali in modo continuativovigore concernenti i trattamenti economici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative considerate nel presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’artall'art. 17, commi 1 e 2. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 ore annue pro-capite non cumulabili.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13% sulle prime 75 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annue; 33% sulle ore annue eccedenti,
b) straordinario diurno festivo:65festivo: 65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. È oggetto di contrattazione aziendale la definizione di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle prestazioni di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionali.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 150 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione dall'applicazione del comma 2.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’artdall'art. 20, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati considerati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall’azienda dall'azienda in base a previsioni conte- nute nel contenute nei contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50%; - festivo notturno: 75%.
6. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 11. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con tur- nazione turnazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
7. Per i lavoratori che eseguono lavoro in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dal terzo (22,00/06,00).
8. A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, e vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.
9. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104, e successive modificazioni;
d) la lavoratrice madre adottiva o affidataria o, in alternativa, il padre adottivo o affidatario con lei convivente di un minore nei primi tre anni dal suo ingresso in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età del minore stesso.
10. Il lavoro notturno di cui al comma 6 e compensalo con la retribuzione individuate oraria maggiorata del 33%; fatto salvo quanto previsto al comma 11. Detta maggiorazione è omnicomprensiva di ogni effetto retributivo legale e contrattuale anche aziendale, fatto salvo quanto previsto all’art. 71 relativamente al Trattamento di Fine Rapporto.
11. Relativamente ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del mattino, si considera prima ora del servizio diurno l’ora dalle 5 alle 6 e per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell'espletamento di una contrattazione di secondo livello specificamente attivata allo scopo di definire modalità e criteri attuativi di tali turni (programmazione dell'utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”), ai fini della tutela della sicurezza del lavoro. Resta ferma la corresponsione della sola normale retribuzione per le prestazioni lavorative rese nelle successive ore diurne.
12. I trattamenti di cui ai commi 2, 3, 5, 10 e 11 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.
13. Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno l’azienda, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, fornisce informazione specifica ai soggetti sindacali competenti a norma dell’art. 1 del presente C.C.N.L. sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario procapite del semestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.
14. Sono fatti salvi gli accordi collettivi aziendali in vigore concernenti i trattamenti economici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative considerate nel presente articolo.
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Samples: CCNL 18.6.2018
Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 ore annue pro-capite non cumulabili.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13% sulle prime 75 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annue; 33% sulle ore annue eccedenti,
b) straordinario diurno festivo:65festivo: 65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. È oggetto di contrattazione aziendale la definizione di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle prestazioni di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionali.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 150 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione del comma 2.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 20, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati considerati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall’azienda in base a previsioni conte- nute contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50%; - festivo notturno: 75%.
6. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 11.
7. Per i lavoratori che eseguono lavoro in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dal terzo (22,00 / 06,00).
8. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.
9. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
d) la lavoratrice madre adottiva o affidataria o, in alternativa, il padre adottivo o affidatario con lei convivente di un minore nei primi tre anni dal suo ingresso in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età del minore stesso.
10. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra di cui al comma 6 è compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%; fatto salvo quanto previsto al comma 11. Detta maggiorazione è omnicomprensiva di ogni effetto retributivo legale e contrattuale anche aziendale, fatto salvo quanto previsto all’art. 71 relativamente al Trattamento di Fine Rapporto.
11. Relativamente ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del mattino, si considera prima ora del servizio diurno l’ora dalle 5 alle 6 e per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell’espletamento di una contrattazione di secondo livello specificamente attivata allo scopo di definire modalità e criteri attuativi di tali turni (programmazione dell’utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”), ai fini della tutela della sicurezza del lavoro. Resta ferma la corresponsione della sola normale retribuzione per le prestazioni lavorative rese nelle successive ore diurne.
12. I trattamenti di cui ai commi 2, 3, 5, 10 e 11 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.
13. Entro i lavoratori interessati con tur- nazione avvicendate (notturne mesi di gennaio e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego luglio di ogni anno l’azienda, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, fornisce informazione specifica ai soggetti sindacali competenti a norma dell’art. 1 del presente CCNL sui dati riassuntivi relativi al lavoro notturno straordinario procapite del semestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.
14. Sono fatti salvi gli accordi collettivi aziendali in modo continuativovigore concernenti i trattamenti economici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative considerate nel presente articolo.
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Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario le ore di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e comma 1, nonché quello ipotizzato dall’art. 18, comma 4, 2° capoverso. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari particolari, anche imprevedibili imprevedibili, esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con per un tetto massimo di monte ore non superiore a 150 ore annue pro-capite di lavoro straordinario per ogni anno solare. Gli eventuali residui del predetto monte ore non cumulabilisono utilizzabili nell’anno solare seguente.
2. Le prestazioni di Il lavoro straordinario sono compensate è compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13feriale: 12% sulle prime 75 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annueannue dalle 76 fino alle 150; 3335% sulle ore annue eccedenti,;
b) straordinario diurno festivo:65festivo: 65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. È Le modalità e i criteri attuativi del lavoro straordinario predisposti dall’azienda (programmazione dell’utilizzo tenendo conto anche delle disponibilità individuali, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”, ecc.) – qualora non già stabiliti - sono oggetto di contrattazione aziendale preliminare esame congiunto con la definizione RSU, congiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, e di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle prestazioni successiva comunicazione ai lavoratori con specifico ordine di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionaliservizio.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro saranno compensate con le maggiorazioni di cui al comma 2, a seconda delle fattispecie. Resta fermo che le eventuali ore di lavoro straordinario, determinate da tali assenze, non saranno considerate sono utili al computo del monte annuo di 150 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione del comma 2.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 2021, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati tali dal successivo articolo 20festivi, richiesta dall’azienda in base a previsioni conte- nute contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza.
6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50%; - festivo notturno: 75%.
67. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 22.00 e le ore 06,0006.00; fatto salvo quanto previsto al comma 1112. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con tur- nazione turnazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
8. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
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Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario l'orario di lavoro settimanale di cui all’artall'art. 17, commi 1 e 2, e all'art. 18 A), comma 5, 2° periodo. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 200 ore annue pro-capite non cumulabili.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13feriale: - 15% sulle prime 75 50 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annue; 33- 31% sulle ore annue eccedenti,, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, lettera e);
b) straordinario diurno festivo:65festivo: 65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. È Nell'ultimo trimestre dell'anno che precede quello di riferimento, saranno oggetto di contrattazione aziendale aziendale, con l'obiettivo di fruire del regime legale della detassazione per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 2, lettera B) "La contrattazione di secondo livello - gli accordi collettivi aziendali, le seguenti materie:
a) la definizione dei criteri relativi alle modalità di impiego e di rotazione delle prestazioni straordinarie individuali compatibili con la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
b) la determinazione che le prestazioni pro-capite annue di lavoro straordinario, in forza di quanto previsto al comma 1 e alla successiva lettera d), costituiscono strumento utile al conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
c) le prestazioni di lavoro straordinario dalla cinquantunesima alla centesima ora compresa compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 23%;
d) la definizione di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle prestazioni di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionali;
e) le eventuali estensioni a categorie sociali di lavoratori dell'esclusione dal lavoro straordinario e notturno.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario l'orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 150 200 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente corrispondente/a quella derivante dall’applicazione del comma 2dall'applicazione dei commi 2 e 3.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’artdall'art. 20, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati tali dal successivo articolo 20festivi, richiesta dall’azienda dall'azienda in base a previsioni conte- nute contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50diurno:50%; - festivo notturno: 75notturno:75%.
6. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 1112. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con tur- nazione turnazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego l'impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
7. Per i lavoratori che eseguono lavoro in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dal terzo (22,00 / 06,00).
8. A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.
9. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia runico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5/2/1992, n. 104, e successive modificazioni.
10. Il lavoro notturno di cui al comma 6 è compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%; fatto salvo quanto previsto al comma 11. Detta maggiorazione è omnicomprensiva di ogni effetto retributivo legale e contrattuale anche aziendale, fatto salvo quanto previsto all'art. 71 relativamente al Trattamento di Fine Rapporto.
11. A decorrere dall'1/7/2012, relativamente ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del mattino, si considera prima ora del servizio diurno l'ora dalle 5 alle 6 e per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell'espletamento di una contrattazione di secondo livello specificamente attivata allo scopo di definire modalità e criteri attuativi di tali turni (programmazione dell'utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di "soggetti meritevoli di tutela"), ai fini della tutela della sicurezza del lavoro. Qualora, entro 30 giorni dall'avvio della specifica trattativa - fatte salve le eventuali proroghe concordate tra le parti - non sia stata sottoscritta la prevista intesa, le parti aziendali potranno richiedere l'assistenza delle parti nazionali stipulanti per il perfezionamento dell'intesa stessa. Nell'obiettivo di fruire dei regimi legali della detassazione e della decontribuzione, per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, ecc., le parti aziendali potranno definire misure, criteri, modalità per il lavoro notturno, eventualmente anche nell'ambito della trattativa di cui sopra. Resta ferma la corresponsione della sola normale retribuzione per le prestazioni lavorative rese nelle successive ore diurne.
12. I trattamenti di cui ai commi 2, 3, 5, 10 e 11 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.
13. Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno l'azienda, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza,, fornisce informazione specifica alla RSU ed in mancanza alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario procapite del semestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.
14. Sono fatti salvi gli accordi collettivi aziendali in vigore concernenti i trattamenti economici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative considerate nel presente articolo.
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Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17È considerato straordinario, commi 1 e 2. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedanoai soli fini contrattuali, il lavoratore lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale svolto nell'arco di 6 giornate settimanali o l'orario giornaliero stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 ore annue pro-capite non cumulabili.
2) o le 40 settimanali. Le prestazioni ore di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13% sulle prime 75 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annue; 33% sulle ore annue eccedenti,
b) straordinario diurno festivo:65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. È oggetto di contrattazione aziendale la definizione di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle prestazioni di lavoro straordinario e festivo, superiore prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionali.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 150 ore; retribuiti ferma restando la corresponsione della maggiorazione prevista. Per il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli accordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore che, di norma verranno assunti al momento della decisione delle prestazioni d'orario straordinario in misura corrispondente che, appunto, daranno luogo a quella derivante dall’applicazione tali riposi. Di norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra tutti i lavoratori. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del comma 2.
5mattino. Si considera Per lavoro festivo si intende quello autorizzato e compiuto effettuato nelle domeniche o nei giorni festivi individuati dall’artdi riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 20, comma 160 e 65 salvo quello che termina il 3° turno. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni festivi o con- siderati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall’azienda di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in base a previsioni conte- nute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste altro giorno della committenzasettimana fatta salva la maggiorazione. Le prestazioni di Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono compensate con la corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentualioraria: - festivo diurnolavoro straordinario: 35%; - lavoro straordinario notturno escluso sabato e prefestivi: 45%; - lavoro straordinario festivo: 50%; - lavoro straordinario festivo notturno: 7565%.
6. Si considera ; - lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00: 40%; fatto salvo quanto previsto al comma 11- lavoro festivo: 45%; - lavoro notturno festivo: 60%; - lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo: 10%. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con tur- nazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativostraordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Il principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte dei lavoratori.
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Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e comma 1, nonché quello ipotizzato dall’art. 18, comma 4, 2° capoverso. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari particolari, anche imprevedibili imprevedibili, esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con per un tetto massimo di monte ore non superiore a 150 ore annue pro-capite procapite di lavoro straordinario per ogni anno solare. Gli eventuali residui del predetto monte ore non cumulabilisolo utilizzabili nell’anno solare seguente.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13feriale: 12% sulle prime 75 ore annue; 20% sulle ulteriore 75 ore annue; 33annue dalle 76 fino alle 150: 35% sulle ore annue eccedenti,;
b) straordinario diurno festivo:65festivo: 65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. È Le modalità e i criteri attuativi del lavoro straordinario predisposti dall’azienda (programmazione dell’utilizzo tenendo conto anche delle disponibilità individuali, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”, ecc.) – qualora non già stabiliti – sono oggetto di contrattazione aziendale preliminare esame congiunto con la definizione RSU congiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, e di un eventuale limite totale annuo pro-capite delle prestazioni successiva comunicazione ai lavoratori con specifico ordine di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionaliservizio.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro saranno compensate con le maggiorazioni di cui al comma 2, a seconda della fattispecie. Resta fermo che le eventuali ore di lavoro straordinario, determinate da tali assenze, non saranno considerate sono utili al computo del monte annuo di 150 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione del comma 2.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 2021, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati tali dal successivo articolo 20festivi, richiesta dall’azienda in base a previsioni conte- nute contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza.
6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno: 50%; - festivo notturno: 75%.
67. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 1112. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con tur- nazione turnazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
8. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
9. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.
10. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria o, in alternativa, il padre adottivo o affidatario con lei convivente, di un minore nei primi tre anni dal suo ingresso in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età del minore stesso;
d) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
11. Il lavoratore notturno di cui al comma 8 è compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%; fatto salvo quanto previsto al comma 12. Detta maggiorazione è onnicomprensiva di ogni effetto retributivo legale e contrattuale anche aziendale, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 relativamente al Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
12. Con riguardo ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del mattino, si considera prima ora del servizio diurno l’ora dalle 5 alle 6. Per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell’espletamento di una contrattazione di secondo livello specificamente attivata allo scopo di definire modalità e criteri attuativi di tali turni (programmazione dell’utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”), ai fini della tutela della salute e sicurezza del lavoro. Qualora, entro 30 giorni dall’avvio della specifica trattativa - fatte salve le eventuali proroghe concordate tra le parti - non sia stata sottoscritta la prevista intesa, le parti aziendali potranno richiedere l’assistenza delle parti nazionali stipulanti per il perfezionamento dell’intesa stessa. Nell’obiettivo di fruire dei regimi legali agevolati previdenziali e fiscali, per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, ecc., le parti aziendali potranno definire misure, criteri, modalità per il lavoro notturno, eventualmente anche nell’ambito della trattativa di cui sopra. Resta ferma la corresponsione della sola normale retribuzione per le prestazioni lavorative rese nelle successive ore diurne.
13. I trattamenti di cui ai commi 2, 6, 11 e 12 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.
14. Con riguardo al lavoro straordinario, la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire un monte ore annuo di lavoro straordinario superiore a quello previsto dal comma 1.
15. Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno l’azienda, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza personale, fornisce informazione specifica alle RSU e alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario procapite del semestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.
16. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in vigore concernenti i trattamenti economici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative considerate nel presente articolo.
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Lavoro straordinario, notturno, festivo. 1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario normale di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi comma 1 e 2. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari anche imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 ore annue pro-capite non cumulabili.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale:13maggiorata: - del 31% sulle prime 75 ore annueper prestazioni feriali; 20- del 65% sulle ulteriore 75 ore annueper prestazioni festive; 33- del 50% sulle ore annue eccedenti,
b) straordinario diurno festivo:65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: per prestazioni notturne – feriali; - del 75%% per prestazioni notturne – festive.
3. È Le prestazioni procapite annue di lavoro straordinario sono pari a 200 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo la definizione di un eventuale superiore limite totale annuo pro-capite delle prestazioni di lavoro straordinario e festivo, superiore a quello previsto al comma 1, anche per singole famiglie professionaliorario annuo.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali Le prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo rese nelle prime 26 ore feriali diurne del monte annuo individuale di 150 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione 200 ore di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del comma 215%.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 20, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o con- siderati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall’azienda in base a previsioni conte- nute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza.
6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentualimaggiorata: - del 50% in caso di festivo diurno: 50%; - del 75% in caso di festivo notturno: 75%.
67. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, notturno quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 06,00; fatto salvo quanto previsto al comma 116,00.
8. Le prestazioni di lavoro notturno, siano esse in turni avvicendati che in turni non avvicendati, sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%.
9. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, si considera lavoro notturno quello delimitato dal terzo turno (22,00/06,00).
10. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con tur- nazione turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del un impiego di lavoro notturno in modo continuativomaniera continuativa.
11. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.
12. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
13. I trattamenti di cui ai commi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo non sono tra loro cumulabili.
14. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno l’azienda fornisce informazione specifica alle rappresentanze sindacali aziendali sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario del quadrimestre precedente, distinti per Area operativo- funzionale o reparto.
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