Common use of Lavoro supplementare e straordinario Clause in Contracts

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 200 ore annue per dipendente. È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore settimanali (e retribuito con la stessa paga oraria delle ore ordinarie). Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario diurno sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.51, con una maggiorazione del 15%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi (diurno) per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 15 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Azienda della struttura.

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Samples: Regolamento Per L’assistenza Domiciliare, Regolamento Per L’assistenza Domiciliare, Regolamento Per L’assistenza Domiciliare

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 200 ore annue per dipendente. È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore settimanali (e retribuito con la stessa paga oraria delle ore ordinarie). Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario diurno sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.51, con una maggiorazione del 15%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi (diurno) per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 15 13 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Azienda della struttura. Per ogni ora di lavoro svolta nelle giornate di domenica e nelle festività di cui all'art.13 spetterà una maggiorazione oraria del 15% riferita ai minimi contrattuali conglobati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro