Lavoro temporaneo. 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) e
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Lavoro temporaneo. In applicazione a quanto stabilito dall’art. 1. Il , co. II, punto a) della Legge 24/06/1997, n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, 196, può essere concluso, oltre che sottoscritto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) eseguenti casi:
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Lavoro temporaneo. 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, 1997 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'artdell’art. 1, 1 lett. bB) ee C) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
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Lavoro temporaneo. 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal secondo comma 2 dell'artdell’art. 1, lett. b) ee c), della stessa legge, anche per l’aumento delle attività nelle seguenti fattispecie:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale