Le Commissioni di gara Clausole campione

Le Commissioni di gara. L’ufficio contratti TITOLO II Articolo 12
Le Commissioni di gara. Le Commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche Art. 12 - Le Commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture
Le Commissioni di gara. Art. 10 Le Commissioni di gara 1. Le Commissioni di gara per l’espletamento delle procedure relative alle procedure aperte e a quelle ristrette sono costituite con provvedimento del Segretario comunale, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 2. Le Commissioni di gara sono composte da tre membri individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L’esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le Commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell’ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. 3. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. E’ consentito, comunque che alcune attività istruttorie vengano demandate ad apposite sottocommissioni; è tuttavia necessario che, sia la decisione di scelta delle sottocommissioni sia la valutazione delle loro conclusioni, siano effettuate dalla Commissione nella sua intierezza. 4. Le votazioni sono rese in forma palese. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza. I componenti delle Commissioni non possono astenersi dalla espressione del voto. 5. Le funzioni di Presidente sono attribuite, con il provvedimento di cui al primo comma, ad un Responsabile di ruolo, scelto con criteri di rotazione e, possibilmente, in possesso di professionalità ed esperienza nella materia oggetto dell’appalto. 6. E’ membro della Commissione il responsabile del Servizio o della U.O. da cui proviene la proposta di deliberazione che dà luogo all’espletamento dell’appalto. E’ altresì membro della Commissione altro dipendente di categoria non inferiore alla “C”, scelto con i criteri di cui al comma 5. 7. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da personale di categoria non inferiore alla “C” appartenente al Servizio designato allo svolgimento di funzione in materia di gare e contratti di cui all’art. 8 del presente regolamento, nominato dal Segretario Comunale nell’ambito del provvedimento di cui al primo comma. 8. I provvedimenti costitutivi delle Commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. Ove per improvvisa indisponibilità dei membri designati fosse necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri, il relativo provvedimento può essere comunicato ai sostituti anche nello stesso giorno di espletamento della gara. 9. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene cos...
Le Commissioni di gara. Le commissioni di gara
Le Commissioni di gara. Le Commissioni di gara d’appalto sono costituite con determinazione del responsabile di struttura competente per materia. Esse operano, a pena di nullità, con la presenza di tutti i componenti.
Le Commissioni di gara. 1. Le Commissioni di gara sono così composte: a) per tutte le gare, con esclusione degli appalti-concorso, da un Presidente designato dal Segretario generale e dal funzionario responsabile dell’Ufficio contratti, delegato dal Segretario generale, che funge anche da verbalizzante;

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  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

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