Commissioni di gara Clausole campione

Commissioni di gara. 1. Nell’espletamento del supporto tecnico-operativo mediante le attività di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, punti I e II, nell’ambito delle procedure di gara per l’af fidamento degli appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la eventuale Commissione giudicatrice sarà composta sia da componenti individuati da INVITALIA all’interno del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, secondo modalità previste dalla Policy aziendale vigente che assicurano la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso di un’adeguata competenza tecnica, nonché da soggetti iscritti in un elenco, appositamente formato, e dotati delle professionalità richieste per le attività di valutazione. 2. INVITALIA, tuttavia, può richiedere all’Ente Aderente, o l’Ente Aderente può richiedere ad INVITALIA, che l’Ente Aderente designi un Commissario di gara (per le Commissioni formate da tre componenti) ovvero due Commissari di gara (per le Commissioni formate da cinque componenti). A tal f ine, l’Ente Aderente indicherà ad INVITALIA una rosa di nominativi pari al doppio dei Commissari di sua competenza, tra i quali INVITALIA effettuerà un sorteggio ai fini della nomina della Commissione di gara. In tale ipotesi, i nominativi della rosa dovranno riferirsi a dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente Aderente in possesso di un’adeguata competenza tecnica, che, se nominati previo sorteggio, espleteranno l’incarico a titolo gratuito. Il Presidente della Commissione Giudicatrice sarà sempre nominato da INVITALIA tra i soggetti dalla stessa designati.
Commissioni di gara. 1. Le Commissioni di gara per Xxxxxx e Opere Pubbliche nell’espletamento delle procedure relative ai pubblici incanti od aste pubbliche ed alle licitazioni private sono costituite con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici nel modo seguente: a) dirigente con funzione di presidente b) funzionario responsabile dell’unità organizzativa dei Lavori Pubblici c) dipendente dell’unità organizzativa dei Lavori Pubblici di categoria non inferiore alla C, con funzione anche di segretario della Commissione 2. Le Commissioni di gara per Xxxxxx e Opere Pubbliche nell’espletamento delle procedure relative ad appalti concorso e altre gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono costituite con provvedimento del Direttore Generale nel modo seguente: a) dirigente con funzione di presidente b) due commissari scelti mediante sorteggio pubblico tra gli appartenenti alle categorie di cui all’art. 21, comma 6 della legge 109/94 3. Le Commissioni di gara per forniture di beni e le prestazioni di servizi nell’espletamento delle procedure relative ai pubblici incanti od aste pubbliche ed alle licitazioni private sono costituite con provvedimento del Dirigente competente nel modo seguente: a) dirigente con funzione di presidente b) dipendente dell’Ente esperto in procedure di gara, con funzione anche di segretario della Commissione c) funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha formato la proposta di determinazione che da luogo all’espletamento della gara 4. Le Commissioni di gara per le forniture di beni e le prestazioni di servizi nell’espletamento delle procedure relative ad appalti concorso e altre gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono costituite con provvedimento del Direttore Generale nel modo seguente: a) dirigente con funzione di presidente b) due commissari esperti scelti, mediante sorteggio, tra dipendenti di Pubbliche Amministrazioni o professionisti particolarmente competenti nella specifica materia oggetto della gara. 5. In casi assolutamente eccezionali e opportunamente motivati di assenza o impedimento di un componente della Commissione, si provvede alla sostituzione del componente assente o impedito con apposito provvedimento del soggetto cui spetta la costituzione della commissione. Le sostituzioni di dipendenti del Comune sono effettuate con altri dipendenti di pari inquadramento contrattuale (dirigente-dirigente, funzionario-funzionario) del compon...
Commissioni di gara. 1. All’espletamento delle procedure di gara provvede una Commissione composta dal Responsabile del Settore interessato, che la presiede, e da altri due Responsabili di Settore, ovvero da un Responsabile di Settore e dal Segretario Comunale, quale membro esperto giuridico. Uno dei componenti la Commissione funge anche da Segretario verbalizzante. La Commissione può anche sempre essere presieduta dal Segretario Comunale. 2. La Commissione può essere integrata da uno o più componenti esterni esperti in specifiche materie, qualora il Presidente lo ritenga necessario, in relazione alla peculiarità dell’oggetto del contratto. 3. (abrogato)
Commissioni di gara. 1. All’esame delle offerte pervenute provvede apposita Commissione di gara così composta: - Dirigente Settore competente o, in sua assenza, il Dirigente di altro Settore designato dal Segretario Generale – Presidente; - Dirigente del Settore XX.XX o suo delegato competente; - Dipendente appartenente al settore di competenza designato dal Dirigente del settore competente che svolge anche le funzioni di segretario, 2. Vale, per le modalità di svolgimento della gara, quanto previsto dall’art. 11. 3. Le gare ufficiose che precedono gli affidamenti a trattativa privata sono espletate dal Dirigente del Settore interessato o da altro responsabile di unità organizzativa interna al settore dello stesso delegato, e da due testimoni scelti dal Dirigente medesimo. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dello stesso settore.
Commissioni di gara. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del responsabile del servizio e sono composte, salvo quanto disposto nel successivo art.19, da tre membri effettivi. Il Responsabile del servizio di cui all’art.5 è di diritto Presidente delle commissioni; l’istruttore amministrativo del settore interessato funge da membro e segretario; il terzo membro viene individuato fra i dipendenti dell’Ente o di altre pubbliche amministrazioni esperti nella materia dell’appalto. L’esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la gara.
Commissioni di gara. 1. L’esame delle offerte avviene ad opera di Commissioni tecniche, nominate ai sensi di legge, cui compete l’aggiudicazione del lavoro, della fornitura e/o del servizio. 2. Le Commissioni di gara per lavori, forniture e servizi sono di norma nominate con decreto del Rettore. 3. Per i lavori di importo pari o superiore ad € 40.000, ma inferiore ad € 150.000, le Commissioni di valutazione delle offerte sono nominate dal Responsabile del procedimento, se in possesso di qualifica dirigenziale, in numero massimo di 3 componenti esperti della materia, di norma individuati tra il personale interno dell’Ateneo. 4. Per le forniture ed i servizi di importo pari o superiore ad € 40.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, le Commissioni di valutazione delle offerte sono nominate dal Responsabile del procedimento, se in possesso di qualifica dirigenziale, in numero massimo di 3 componenti esperti della materia, di norma individuati tra il personale interno dell’Ateneo.
Commissioni di gara. 1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o concorso di idee è riservato ad apposita commissione composta dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e da due dipendenti preferibilmente appartenenti al sevizio interessato individuati dal Presidente. 2. La Presidenza della commissione è attribuita al Segretario Comunale. 3. Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale individuato dal Presidente. 4. La commissione per l'appalto-concorso o il concorso di idee è integrata, in presenza di particolari ragioni di opportunità, da due esperti nel settore scelti per la loro qualificazione tecnica e specifica preparazione professionale nominati dalla Giunta Comunale. 5. In caso di gara ufficiosa la Commissione è composta dal Presidente ( Segretario Comunale) e da due dipendenti preferibilmente appartenenti al servizio interessato individuati dal Presidente, e avrà il compito di procedere alla apertura delle buste, alla verifica della regolarità delle offerte ed alla stesura della relativa graduatoria. 6. Alla Commissione è demandato il compito di pervenire ad una graduatoria di merito e di formulare una proposta di aggiudicazione da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione.
Commissioni di gara. 1. INVITALIA procederà all’individuazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici all’interno del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, secondo modalità previste dalla Policy aziendale vigente che assicurano la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso, da parte dei membri della Commissione giudicatrice, di un’adeguata competenza tecnica.
Commissioni di gara. 1. Le Commissioni di gara sono presiedute dal soggetto responsabile nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto, come individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del presente Regolamento. 2. La presidenza delle Commissioni di gara è attribuita al responsabile del Servizio tecnico in sostituzione del Segretario comunale, quando quest’ultimo interviene in qualità di ufficiale rogante. 3. Nelle procedure di gara, anche ufficiose, in cui l’aggiudicazione avviene esclusivamente sulla base del prezzo offerto, la Commissione è composta dal Presidente e da altri due componenti, che fungono anche da testimoni, scelti dal Presidente stesso. 4. Nelle procedura di gara in cui l’aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è composta dal Segretario comunale, a cui è affidato anche il compito di redigere il processo verbale delle operazioni, e da almeno altri due componenti, tra cui il Presidente, individuato ai sensi del precedente comma 1. Della Commissione di gara possono essere chiamati a far parte anche soggetti esterni all’amministrazione comunale dotati della necessaria professionalità e/o competenza tecnico giuridica.