Commissioni di gara Clausole campione

Commissioni di gara. Nel caso di procedure con criterio dell’offerta al miglior prezzo l’apertura e l’esame della documentazione amministrativa e la proposta di aggiudicazione spettano al RUP, o suo delegato, coadiuvato dall’ufficio Centro Unico Gare che predispone il verbale di gara. 1. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica o negoziate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata, una commissione giudicatrice formata da esperti del settore, alla quale è demandata la valutazione delle offerte. Il RUP valuta la nomina della commissione giudicatrice indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o esterni 2. Il ricorso a componenti esterni è ammesso solo in caso di inesistenza o accertata indisponibilità delle professionalità necessarie all’interno dell’Ente, il trattamento economico dei componenti esterni deve essere ricompreso nel quadro economico della procedura e deve essere determinato sulla base e nel rispetto dei decreti previsti dall’art. 77, c 10 del Codice dei contratti, commisurando gli stessi al grado di complessità delle valutazioni da effettuare. Nei casi previsti dalla normativa vigente il RUP può essere componente della commissione giudicatrice. Per le sedute pubbliche la commissione giudicatrice è coadiuvata dall’ufficio gare che predispone i relativi verbali di gara. 3. Per le nomine dei commissari interni valgono i criteri di scelta e le cause di incompatibilità previsti dalle normative vigenti. 4. La nomina della Commissione, ivi compresi commissari esterni, in possesso dei requisiti di legge, è effettuata direttamente dal RUP .
Commissioni di gara. 1 1. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata è gestito da una commissione la cui composizione così si determina, nella duplice ipotesi riferita all’attuale organizzazione funzionale adottata con deliberazioni C.C. n.184/1995 e n.11/1996. a) che l’oggetto prevalente del contratto rientri nella competenza di un Settore; b) che l’oggetto prevalente del contratto rientri nella competenza di un servizio non ricompresso in settore o se ricompreso, risulti vacante il relativo posto di dirigente o temporaneamente indisponibile la funzione. Nell’ipotesi sub a) la commissione di gara sarà così presieduta e composta: a) Dirigente del settore nel cui ambito di competenza rientri l’oggetto prevalente del contratto con funzioni di Presidente; b) Responsabile del servizio ricompresso nel Settore, nel cui ambito di competenza rientri l’oggetto prevalente del contratto o, in caso di vacanza del posto o temporanea indisponibilità della funzione, funzionario – istruttore direttivo dello stesso servizio o di altri servizi ricompresi nel settore o in altri settori con funzioni di membro – componente. c) Funzionario direttivo o istruttore direttivo, dello stesso Settore o di altri settori con funzioni di membro – componente. Nell’ipotesi sub b) la commissione sarà così presieduta e composta: a) Vice Segretario Generale, o in caso di vacanza del posto o temporanea indisponibilità della funzione, altro Dirigente di Settore che sarà designato dal Sindaco con funzioni di Presidente, in sede di adozione della deliberazione a contrattare ex art.56 della L.n.142/90. 1 Articolo modificato con DCC n.61 del 9/4/1999 e DCC n.76 del 18/5/2007 b) Responsabile del servizio, competente nella materia oggetto della gara, o in caso di vacanza del posto o temporanea indisponibilità della funzione, funzionario – istruttore direttivo dello stesso servizio o di altri servizi con funzioni di membro – componente. c) Funzionario direttivo o istruttore direttivo, dello stesso servizio o di altri servizi o Settori e con funzioni di membro – componente. 2. Alla nomina delle commissioni predette provvederà con proprio atto il Dirigente competente a presiedere la commissione di gara, come su indicato. Detto provvedimento sarà comunicato ai componenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per la gara. 3. La Commissione adempie alle funzioni collegialmente con la presenza di tutti i membri; in caso di dissenso in ordine alle decisioni da adottare la commiss...
Commissioni di gara. 1. All’espletamento delle procedure di gara provvede una Commissione composta dal Responsabile del Settore interessato, che la presiede, e da altri due Responsabili di Settore ovvero da un Responsabile di Settore e dal Segretario Comunale, quale membro esperto giuridico. Uno dei componenti la Commissione funge da segretario verbalizzante. La Commissione può anche essere sempre presieduta dal Segretario Comunale. 2. La Commissione può essere integrata da uno o più componenti esterni esperti in specifiche materie, qualora il Presidente lo ritenga necessario, in relazione alla peculiarità dell’oggetto del contratto. 3. (abrogato).
Commissioni di gara. All'esame delle offerte pervenute provvede apposita Commissione di gara così composta: - Dirigente Settore competente o, in sua assenza, il Dirigente di altro Settore designato dal Segretario Generale - Presidente; - Responsabile Servizio Contratti o altro dipendente di almeno 7a qualifica designato dal Dirigente del Settore XX.XX. - Componente; - Dipendente appartenente al settore di competenza di almeno 6a qualifica, designato dal Dirigente del Settore competente. Svolge le funzioni di segretario un altro dipendente dello stesso settore designato dal Dirigente. Vale, per le modalità di svolgimento della gara, quanto previsto dall'art. 11. Le gare ufficiose che precedono gli affidamenti a trattativa privata sono espletate dal Dirigente del Settore interessato o da altro responsabile di unità organizzativa interna al settore dallo stesso delegato, ed a due testimoni scelti dal Dirigente medesimo. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dello stesso settore.
Commissioni di gara. 1. L’esame delle offerte avviene ad opera di Commissioni tecniche, nominate ai sensi di legge, cui compete l’aggiudicazione del lavoro, della fornitura e/o del servizio. 2. Le Commissioni di gara per lavori, forniture e servizi sono di norma nominate con decreto del Rettore. 3. Per i lavori di importo pari o superiore ad € 40.000, ma inferiore ad € 150.000, le Commissioni di valutazione delle offerte sono nominate dal Responsabile del procedimento, se in possesso di qualifica dirigenziale, in numero massimo di 3 componenti esperti della materia, di norma individuati tra il personale interno dell’Ateneo. 4. Per le forniture ed i servizi di importo pari o superiore ad € 40.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, le Commissioni di valutazione delle offerte sono nominate dal Responsabile del procedimento, se in possesso di qualifica dirigenziale, in numero massimo di 3 componenti esperti della materia, di norma individuati tra il personale interno dell’Ateneo.
Commissioni di gara. 1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o concorso di idee è riservato ad apposita commissione composta dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e da due dipendenti preferibilmente appartenenti al sevizio interessato individuati dal Presidente. 2. La Presidenza della commissione è attribuita al Segretario Comunale. 3. Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale individuato dal Presidente. 4. La commissione per l'appalto-concorso o il concorso di idee è integrata, in presenza di particolari ragioni di opportunità, da due esperti nel settore scelti per la loro qualificazione tecnica e specifica preparazione professionale nominati dalla Giunta Comunale. 5. In caso di gara ufficiosa la Commissione è composta dal Presidente ( Segretario Comunale) e da due dipendenti preferibilmente appartenenti al servizio interessato individuati dal Presidente, e avrà il compito di procedere alla apertura delle buste, alla verifica della regolarità delle offerte ed alla stesura della relativa graduatoria. 6. Alla Commissione è demandato il compito di pervenire ad una graduatoria di merito e di formulare una proposta di aggiudicazione da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione.
Commissioni di gara. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del responsabile del servizio e sono composte, salvo quanto disposto nel successivo art.19, da tre membri effettivi. Il Responsabile del servizio di cui all’art.5 è di diritto Presidente delle commissioni; l’istruttore amministrativo del settore interessato funge da membro e segretario; il terzo membro viene individuato fra i dipendenti dell’Ente o di altre pubbliche amministrazioni esperti nella materia dell’appalto. L’esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la gara.
Commissioni di gara. Introdotta la modifica richiesta dall’ANAC che impone alle amministrazioni di nominare almeno il Presidente delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'albo dell'Autorità, per gli appalti superiori a un milione di euro. Inoltre i nomi commissari per gli appalti oltre le soglie UE saranno direttamente indicati dall'ANAC e non più sorteggiati dalle PA in una rosa di candidati. Per ridurre le spese di trasferta in carico alle amministrazioni l'albo sarà organizzato su base regionale.
Commissioni di gara. 1. La commissione di gara è nominata dal Dirigente della C.U.C. su proposta del R.U.P. interessato. 2. Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso la Commissione di gara è composta: - Presidente nella persona del Dirigente/Responsabile dell’Ente proponente; - da n. 2 componenti da individuarsi tra il personale del Comune proponente; - da n. 1 Segretario verbalizzante dipendente del Comune proponente; 3. Nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione di gara è così composta: - Presidente nella persona del Dirigente/Responsabile dell’Ente proponente; - da n. 2 o 4 componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto da individuarsi tra i funzionari in servizio presso il Comune proponente, tra i dipendenti o il Segretario in servizio presso l’Ente aderente interessato o tra esperti esterni individuati ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 163/2006. 4. In ogni caso il Segretario verbalizzante è un dipendente presso il Comune proponente ed avrà la responsabilità della redazione dei verbali di gara; 5. In caso di indisponibilità, o contemporaneità di più gare, i componenti della commissione di gara potranno essere sostituiti con altro personale dei Comuni aderenti, previo accordo con Dirigenti interessati. 6. Nel caso di componenti esterni, le relative spese restano a carico dell’Ente proponente, stabilendo il compenso nel provvedimento di nomina. 7. Quando il sistema di gara prevede il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa almeno un componente deve essere un dipendente dell’Ente proponente.