LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Clausole campione

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. 1)La moneta e' un mezzo di scambio x l'acquisto di beni e servizi di ogni genere? 2)Le unita' nelle quali si esprime la moneta possono costituire la misura del valore del bene o servizio? 3)Gli strumenti monetari sono cose mobili sulle quali e' impresso un numero di unita' monetaria che esprime il valore nominale? 4)Che cosa s'intende x potere di acquisto della moneta? 5)Il potere di acquisto e' inversamente proporzionale al livello dei prezzi dei beni o servizi? 6)Una diminuzione del potere di acquisto tra il 2 e il 10 per cento e' normale? 7)Sono frequenti gli aumenti del potere di acquisto? 8)Che cosa esprime il principio nominalistico? 9)Il principio nbominalistico e' in favore del debitore in caso di diminuzione dele potere di acquisto? 10)Il debitore che adempie in ritardo e' responsabile x i danni cagionati derivanti dalla svalutazione della moneta? 11)Attraverso quali clausole sia il debitore(Rischio di rivalutazione)che il creditore(Rischi di svalutazione)possono sottrarsi ai rischi derivanti dalle modificazioni del potere di acquisto? 12)In che cosa consiste la clausola oro? 13)Che cosa s'intende x debiti di valore e cos per debiti di valuta? 14)Quale la differenza tra i debiti di valore e quelli di valuta?
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. 1. Obbligazioni di valuta e di valore. Il principio nominalistico e quello valoristico
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. Gli artt. 1283 (anatocismo) In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda (giudiziale) o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza 1284 (saggio degli interessi) legali (ma vedi ora interessi di mora ex D. lgs. 231/2002) Le OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: L’art. 1287: E’ possibile domandare in causa ‘’cose’’ in via alternativa: dammi o l’una, o l’altra.
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE 

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  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.