Le sanzioni. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l’ente in caso di condanna ai sensi del Decreto: ▪ sanzione pecuniaria la sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero e nell’ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l’ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. È solamente l’ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio; ▪ sanzioni interdittive le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l’ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: ⮚ l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; ⮚ in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: ⮚ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ⮚ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ⮚ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ⮚ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ⮚ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente cui si riferisce l’illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; ▪ confisca con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (x. Xxxx. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l’utile netto realizzato dall’ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell’ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere; ▪ pubblicazione della sentenza di condanna la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l’ente viene condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell’ente. Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l’esercizio della normale attività d’impresa, precludendo all’ente una serie di affari. Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato. La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.
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Le sanzioni. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzioneLe sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, cui può essere sottoposto l’ente in caso di condanna ai sensi del Decreto: ▪ sanzione pecuniaria la sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero e nell’ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda seguito della fattispecie, dipende dalla gravità commissione del reato, sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:
a) sanzioni pecuniarie (articoli da 10 a 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”, la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o fatto illecito e per prevenire la commissione di altri ulteriori illeciti; l’ammontare della ogni singola quota va invece stabilito, tra da un minimo di € 258,00 euro 258 ad € 1.549,00, sulla base delle un massimo di euro 1.549 e l’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. È solamente l’ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell’obbligazione per il pagamento ; l’ammontare della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunquepertanto, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il proprio patrimonio; ▪ secondo (importo della quota);
b) sanzioni interdittive le sanzioni interdittive (articoli da 13 a 17): si applicano, applicano solo nei casi in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se cui sono espressamente previste per il reato per cui l’ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: ⮚ l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicalesono (art. 9, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; ⮚ in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: ⮚ comma 2): • l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ⮚ • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ⮚ • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni l’ottenimento di un pubblico servizioservizio pubblico; ⮚ tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ⮚ • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le Le sanzioni interdittive sono temporaneehanno la caratteristica di limitare o condizionare l’attività sociale e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l’ente (interdizione dall’esercizio dell’attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. Tali sanzioni si applicano, con come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:
i) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
ii) in caso di reiterazione degli illeciti.
1 Intendendosi per tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Le sanzioni interdittive hanno una durata che varia da non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente cui si riferisce l’illecito. Esse possono essere applicate anche ; in deroga alla temporalità è possibile l’applicazione in via cautelaredefinitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell’art. 16 del Decreto 231. È molto importante notare che l’art. 45 del Decreto 231 prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell’art. 9, prima della sentenza di condannacomma 2, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano in via cautelare quando sussistono gravi indizi della di responsabilità dell’ente e vi sono fondati e specifici elementi che facciano fanno ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui il quale si procede; ▪ . Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all’art. 15 che in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell’attività del medesimo per un periodo pari alla durata della pena interdittiva;
c) la confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del nei confronti dell’ente, ed ha per oggetto il prezzo o del il profitto del reato o (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di beni denaro o altre utilità di valore equivalente. Il equivalente al prezzo o al profitto del reato reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte quello di Cassazione (x. Xxxx. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654impedire che l’ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di “lucro”;
d) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l’utile netto realizzato dall’ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell’ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere; ▪ pubblicazione della sentenza di condanna la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18): può essere disposta quando l’ente all’ente viene condannato ad applicata una sanzione interdittiva; consiste nella la pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l’ente l'ente ha la sede principale, ; la pubblicazione è a spese dell’ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull’immagine dell’ente stesso. Deve, infine, osservarsi che l’Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre: • il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); • il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese dell’entedel procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l’esercizio della normale attività d’impresa, precludendo all’ente una serie di affari54). Le sanzioni amministrative interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l’ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: • abbia risarcito il danno o lo abbia riparato; • abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso); • abbia messo a carico dell’ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato; • abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati e illeciti. La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reatoQualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.
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Le sanzioni. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgscontenuto nel Decreto prevede l’applicazione di: • sanzioni pecuniarie; • sanzioni interdittive; • confisca; • pubblicazione della sentenza. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l’ente in caso di condanna ai sensi del Decreto: ▪ sanzione pecuniaria la La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora ridotta nel caso in cui:
a) l’autore del reato ha commesso il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa viene calcolata tramite fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero e nell’ammontarevantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: ⮚ l’Ente ha risarcito integralmente il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare o attenuare danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l’ammontare della singola quota va invece stabilito, tra ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e ⮚ un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche Modello è stato adottato e patrimoniali dell’entereso operativo. È solamente l’ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio; ▪ sanzioni interdittive le Le sanzioni interdittive si applicanoapplicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l’ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: ⮚ l’ente :
a) l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicalesoggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell’Ente ovvero da un soggetto subordinato qualora soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato sia è stata resa possibile determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ⮚ o
b) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni sono: ⮚ l’interdizione interdizione dall’esercizio dell’attività; ⮚ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ⮚ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ⮚ l’esclusione esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o sussidi e l’eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi; ⮚ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Eccezionalmente applicabili con effetti definitiviIl Decreto prevede che, le sanzioni qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: • la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; • l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Le misure interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente cui si riferisce l’illecito. Esse possono essere applicate applicabili anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora cautelare - ove sussistano gravi indizi della responsabilità di colpevolezza dell’ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; ▪ confisca con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto reiterazione del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (x. Xxxx. Pen- sin dalla fase delle indagini preliminari., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l’utile netto realizzato dall’ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell’ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere; ▪ pubblicazione della sentenza di condanna la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l’ente viene condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell’ente. Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l’esercizio della normale attività d’impresa, precludendo all’ente una serie di affari. Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato. La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.
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Le sanzioni. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l’ente in caso di condanna ai sensi del Decreto: ▪ sanzione pecuniaria la sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero e nell’ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l’ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. È solamente l’ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio; ▪ sanzioni interdittive le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l’ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: ⮚ l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; ⮚ in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: ⮚ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ⮚ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ⮚ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ⮚ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ⮚ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente cui si riferisce l’illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; ▪ confisca con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (x. Xxxx. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l’utile netto realizzato dall’ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell’ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere; ▪ pubblicazione della sentenza di condanna la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l’ente viene condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell’ente. Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l’esercizio della normale attività d’impresa, precludendo all’ente una serie di affari. Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato. La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.
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Le sanzioni. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. LgsL’art. 231/2001 è articolato 9, comma 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all’Ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei Reati Presupposto, ovvero: • sanzione pecuniaria, che consiste in quattro tipi una somma di sanzione, cui può essere sottoposto l’ente denaro quantificata in caso di condanna ai sensi del Decreto: ▪ sanzione pecuniaria la sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero e nell’ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla base alla gravità del reato, dal al grado di responsabilità dell’entedella Società, dall’attività all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti; l’ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base . Il Giudice terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’entedella Società e dello scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. È solamente l’ente a rispondereIn caso di condanna dell’Ente, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell’obbligazione per il pagamento della la sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivopecuniaria è sempre applicata; • sanzioni interdittive, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio; ▪ sanzioni interdittive le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l’ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: ⮚ l’ente ha tratto dal reato prevedono un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; ⮚ in caso “obbligo di reiterazione degli illecitinon fare”. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: ⮚ l’interdizione :
i. l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività; ⮚ ;
ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ⮚ ;
iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ⮚ ;
iv. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ⮚ ;
v. il divieto divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le Le sanzioni interdittive sono temporaneecomminate, con una congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato. La durata che varia da delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, in un intervallo compreso tra tre mesi a e due anni. Solo in casi particolarmente gravi, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’ente cui si riferisce l’illecitoalcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva. Esse Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente della Società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di vengano commessi illeciti della stessa indole dello stesso tipo di quello per cui si procedegià commesso; ▪ confisca con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca • confisca, che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di un valore ad essi equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (x. Xxxx. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l’utile netto realizzato dall’ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell’ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere; ▪ • pubblicazione della sentenza di condanna la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l’ente viene condannato ad una condanna, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva; , che consiste nella pubblicazione della sentenza condanna una sola volta, per estratto o per interointero a spese dell’Ente, in uno o più giornali indicati dal giudice Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune Comune ove l’ente l’Ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell’ente. Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l’esercizio della normale attività d’impresa, precludendo all’ente una serie di affari. Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato. La condanna definitiva dell’ente è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.
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Samples: Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Ex d.lgs.231/2001