Comunicazione e formazione Clausole campione

Comunicazione e formazione. CDP Venture provvede ad informare tutti i Destinatari circa le disposizioni del presente Xxxxxx. Deve essere garantita, ai Componenti degli organi statutari ed ai Dipendenti, la possibilità di accedere e consultare, anche sulla rete Intranet aziendale, la documentazione costituente il Modello. Ogni Componente degli organi statutari e Dipendente deve poter ottenere una copia cartacea del Modello. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i Dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle Attività Rilevanti, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa. Ai nuovi Componenti degli organi statutari ed ai nuovi Dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione dell’incarico o dell’impiego, copia della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, nonché del Codice etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei contenuti ivi descritti. Ai Collaboratori, Consulenti, Partner, Fornitori ed alle Controparti delle attività di business è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito Internet di CDP Venture il Codice etico ed un estratto del Modello. CDP Venture, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a soggetti terzi non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo e, più in generale, al mercato.
Comunicazione e formazione. La comunicazione del Modello è affidata alla Funzione Human Resources che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari di cui al paragrafo 9.
Comunicazione e formazione. La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello e di tutto quanto ne costituisce integrazione e attuazione a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri. Il Modello è comunicato a cura dei vertici aziendali attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l’avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società. La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza del Decreto, del Codice di Condotta e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria; l’assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con qunto previsto dal Sistema Disciplinare precedentemente enucleato. L’attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione: • della qualifica dei destinatari alla luce dell’organigramma della Società; • dell’appartenenza alla categoria dei soggetti apicali o dei subordinati; • del livello di rischio dell’area in cui operano, con particolare attenzione a coloro che operano nell’ambito delle attività sensibili di cui alla Parte Speciale del presente Modello; • degli obblighi informativi o di controllo nascenti dall’attuazione del presente Modello. La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento. La formazione è operata da esperti in tema di controllo interno e da giuristi competenti nella disciplina dettata dal Decreto. I contenuti dei programmi di formazioni sono vagliati dall’Organismo di Vigilanza della Società. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dalla funzione personale e organizzazione in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza.
Comunicazione e formazione. CDP e le Società coordinate provvedono ad informare tutti i Destinatari circa le disposizione del presente Xxxxxx. Deve essere garantita, ai Componenti degli organi statutari ed ai Dipendenti, la possibilità di accedere e consultare, anche sulla rete Intranet aziendale, la documentazione costituente il Modello. Ogni Componente degli organi statutari e Dipendente deve poter ottenere una copia cartacea del Modello. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i Dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle Attività Rilevanti, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa. Ai nuovi Componenti degli organi statutari ed ai nuovi Dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione dell’incarico o dell’impiego, copia della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, nonché del Codice etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei contenuti ivi descritti. Ai Collaboratori, Consulenti, Partner, Fornitori ed alle Controparti delle attività di business è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito Internet di CDP il Codice etico ed un estratto del Modello. CDP e le Società coordinate, tenuto conto delle finalità del Modello, valuteranno l’opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a soggetti terzi non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo e, più in generale, al mercato.
Comunicazione e formazione. Definizioni
Comunicazione e formazione. La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i Destinatari del Modello.
Comunicazione e formazione. La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.
Comunicazione e formazione. XxxxxXX provvede ad informare tutti i Destinatari circa le disposizione del presente Xxxxxx. Deve essere garantita ai Componenti degli organi statutari e ai Dipendenti la possibilità di accedere e consultare, anche sulla rete Intranet aziendale eventualmente predisposta, il Codice Etico. Ogni Componente degli organi statutari e Dipendente deve poter ottenere una copia cartacea del Codice. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Codice, i Dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle Attività Rilevanti, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa. Ai nuovi Componenti degli organi statutari ed ai nuovi Dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione dell’incarico o dell’impiego, copia del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei contenuti ivi descritti. Ai Collaboratori, Consulenti, Partner, Fornitori ed alle Controparti delle attività di business è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito Internet di GreenIT il Codice Etico.

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  • Comunicazioni Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

  • Formazione I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.