Legge applicabile in mancanza di scelta Clausole campione

Legge applicabile in mancanza di scelta. 1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3, la legge applicabile ai contratti seguenti è determinata come segue: a) il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il vendi- tore ha la residenza abituale; b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; c) il contratto di trasporto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il tra- sportatore ha la residenza abituale; d) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’im- mobile è situato; e) in deroga alla lettera d), la locazione di un immobile conclusa per uso per- sonale e per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dal- la legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese; f) il contratto riguardante la proprietà intellettuale o industriale è disciplina- to dalla legge del paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha g) il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale il franchisee ha la residenza abituale; h) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale. 2. I contratti non contemplati al paragrafo 1 sono disciplinati dalla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al mo- mento della conclusione del contratto, la residenza abituale. Quando la presta- zione caratteristica non può essere determinata, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.
Legge applicabile in mancanza di scelta. Nel caso in cui i contraenti non abbiano designato la legge applicabile, il contratto è regolato dalla legge risultante dall’applicazione delle norme di conflitto. Le soluzioni adottate al riguardo dalla convenzione di Roma e dal successivo regolamento Roma I si presentano piuttosto diversificate. L’art. 4 della convenzione prevede, come regola generale, che in mancanza di scelta da parte dei contraenti, il contratto sia regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. E’ questo il cosiddetto principio di prossimità in virtù del quale l’interprete, e quindi il giudice, è chiamato a determinare quale sia lo Stato con il quale il contratto presenti i contatti più significativi e applicare la legge di tale Stato. L’individuazione degli elementi di collegamento della fattispecie contrattuale a questo o quell’altro Stato non è operata una volta per tutte dal legislatore in termini generali e astratti attraverso la predisposizione di criteri di collegamento rigidi, ma è rimessa al giudice, chiamato a valutare le differenti circostanze che consentono di collegare il contratto a diversi ordinamenti e, quindi, individuare quello con il quale vi sia il contatto più significativo. L’art. 4 della convenzione prevede ulteriormente che ove una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese (diverso da quello con il quale il contratto unitariamente considerato sia più strettamente collegato), a tale parte potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese. Si ammette in tal modo, seppur soltanto in via di eccezione, il frazionamento del contratto in diverse parti assoggettabili a differenti leggi regolatrici, risultandone premiata l’adattabilità alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta. La regola di conflitto così strutturata presenta un indubbio carattere di elasticità e flessibilità in quanto consente di modulare l’individuazione della legge applicabile, tenendo conto delle peculiarità del singolo contratto. Se ciò comporta un vantaggioso adattamento alle specificità del caso concreto e, di riflesso, l’individuazione della legge più appropriata, per altro verso pregiudica la certezza del diritto in uno con la sicurezza e stabilità dei rapporti giuridici. La nozione di collegamento più stretto si presta, infatti, ad una interpretazione soggettiva, essendo rimessa all’interprete una delicata opera di apprezzamento e ponderazione comparativa della ri...
Legge applicabile in mancanza di scelta. 1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a nor- ma dell’articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presen- ta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia sepa- rabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro pa- ese. 2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazio- ne caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria resi- denza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell’eserci- zio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da consi- derare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a nor- ma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede. 3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l’immo- bile è situato. 4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di mer- ci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del con- tratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell’applicazione del presente pa- ragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleg- gio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci. 5. È esclusa l’applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un col- legamento più stretto con un altro paese.

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