Common use of Licenziamento collettivo Clause in Contracts

Licenziamento collettivo. 1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 77, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/1991. 2. Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.A e XX.XX. territoriali o nazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni provin- ciali e regionali e all'AGIDAE. 3. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma, le R.S.A. e/o XX.XX manifesteranno con richiesta formale all'Istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale. 4. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10. 5. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro. 6. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. 7. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 82 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.

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Samples: CCNL Scuola 2016 2018

Licenziamento collettivo. 1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 77, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/1991223/91. 2. Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.A e XX.XX. territoriali Territoriali o nazionaliNazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni provin- ciali Provinciali e regionali Regionali e all'AGIDAE. 3. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma, le R.S.A. e/o XX.XX manifesteranno con richiesta formale all'Istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale. 4. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10. 5. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro. 6. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. 7. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 82 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Licenziamento collettivo. 1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento licen-ziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 7778, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/1991. 2223/91. Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.A e XX.XX. territoriali Territoriali o nazionaliNazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni provin- ciali Provinciali e regionali Regionali e all'AGIDAE. 3. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente pre-cedente comma, le R.S.A. e/o XX.XX manifesteranno con richiesta formale all'Istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale. 4. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento rice-vimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto ri-dotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10. 5. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro. 6. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni giorni, dall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente prece-dente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. 7. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero esu-bero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 82 83 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.

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Samples: CCNL Scuola

Licenziamento collettivo. 1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 7782, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/1991. 2. Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.A e XX.XX. territoriali Territoriali o nazionaliNazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni provin- ciali Provinciali e regionali Regionali e all'AGIDAE. 3. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma, le R.S.A. e/o XX.XX XX.XX. manifesteranno con richiesta formale all'Istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale. 4. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10. 5. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro. 6. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. 7. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 82 84 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Licenziamento collettivo. 1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 77articolo 61, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/1991. 2L. 223/91. Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.A R.S.I./R.S.U. e XX.XX. territoriali Nazionali o nazionaliTerritoriali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni provin- ciali Provinciali e regionali Regionali e all'AGIDAE. 3. all'A.G.I.D.A.E. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma, le R.S.A. R.S.I./R.S.U. e/o XX.XX manifesteranno con richiesta formale all'Istituto all'istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale. 4. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10. 5. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro. 6lavoro. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni giorni, dall'invio della comunicazione agli uffici periferici Uffici Periferici del Ministero del Lavorolavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. 7. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commicomma, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 82 63 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.

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Samples: CCNL Agidae 2002 2005

Licenziamento collettivo. 1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento licen- ziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 7778, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/1991223/91. 2. Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.A e XX.XX. territoriali Territoriali o nazionaliNazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni provin- ciali Provinciali e regionali Regionali e all'AGIDAE. 3. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente pre- cedente comma, le R.S.A. e/o XX.XX manifesteranno con richiesta formale all'Istituto al- l'Istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale. 4. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento rice- vimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto ri- dotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10. 5. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro. 6. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni giorni, dall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente prece- dente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. 7. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero esu- bero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 82 83 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.

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Samples: CCNL Scuola 2006/2009