Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavora- tori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi in- tendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento inadempi- mento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l’organizzazio- ne del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo per mez- zo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare al lavoratore con la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i speci- ficazione dei motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo prece- dente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia ri- volto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi delle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla moti- vazione adottata. Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenziamen- to della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purché segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavora- trice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavo- ratrice nel periodo specificato nell’ottavo comma del presente articolo, si rimanda all’art. 92.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavoratori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l'organizzazione del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il al lavoratore che può chiedere chiedere, entro 8 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento comunicazione, i motivi che lo hanno determinatodeterminato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 7 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo precedente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi delle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nell’ ottavo comma del presente articolo, si rimanda all’art. 93.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavoratori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l'organizzazione del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il al lavoratore che può chiedere chiedere, entro 8 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento comunicazione, i motivi che lo hanno determinatodeterminato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 7 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo precedente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi delle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nell’ ottavo comma del presente articolo, si rimanda all’art. 91.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da gravi inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) oggettivo). Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità giuridica/legale sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro, la revoca della patente che impedisce la possibilità di raggiungimento del luogo di lavoro. Il licenziamento potrà essere intimato trascorsi 180 giorni dalla perdita dei titoli, giorni che saranno oggetto di sospensione senza retribuzione e maturazione di ogni eventuale indennità, senza intervenuto riacquisto. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaiaprova.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art1. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In Nel caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiestaindicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art. 32, a pena l’inefficacia il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art. 34. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme Collegio arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al secondo e terzo comma all’art. 32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del presente articolo è inefficacedirigente.
4. Sono esclusi dalla sfera Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di applicazione risoluzione del presente articolo i lavoratori in periodo contratto di prova e quelli lavoro nei confronti del dirigente che siano sia in possesso dei requisiti di legge per avere aver diritto alla pensione di vecchiaia.
5. Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dal 1° settembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all’anzianità di servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall’art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all’indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all’interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l’intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all’art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.
Art. 40 ("Outplacement")
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavoratori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavvisopreav- viso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l’or- ganizzazione del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il al lavoratore che può chiedere chiedere, entro 8 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento comunicazione, i motivi che lo hanno determinatodetermi- nato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 7 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo pre- cedente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia ri- volto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi delle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla moti- vazione adottata. Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenzia- mento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si pre- sume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pub- blicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavo- ratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività del- l’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavo- ratrice nel periodo specificato nell’ ottavo comma del presente articolo, si rimanda all’art. 93.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della legge 15 luglio 1966retribuzione, n. 604senza preavviso, e dell'art. 35ma con t.f.r., legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato comminato: - per giusta causa o litigio con vie di fatto in azienda; - per assenza senza giustificato motivo con preavvisoper cinque giorni di seguito; - per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; - per furto a danno dell'azienda; - per dolo o colpa grave; - per danneggiamenti volontari, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttivatrafugamenti di disegni e campionatura, all'organizzazione del lavoro lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al regolare funzionamento presente articolo, quando siano già stati comminati due provvedimenti di essasospensione di cui allo stesso paragrafo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo)Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo ed i lavoratori in periodo di prova e quelli provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano in possesso trascorsi 5 giorni, nel corso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaiaquali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari trascorso un anno dalla loro comminazione.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contrattodei lavoratori dipendenti, il licenziamento non può essere intimato effettuarsi che per «giusta causa causa» (art. 2119 del Codice Civile) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività l’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al il suo regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti e l’organizzazione del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il al lavoratore che può chiedere chiedere, entro 8 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento comunicazione, i motivi che lo hanno determinatodeterminato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 7 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo precedente comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione dall’applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione sia fatta entro un mese dal licenziamento. Ai sensi delle disposizioni vigenti il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purchè segua la celebrazione) e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vale a dire: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nell’ ottavo comma del presente articolo, si rimanda all’art. 93.
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'artL’art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti 36 del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali c.c.n.l. del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali 36 (licenziamento per giustificato motivo soggettivoLicenziamento), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro
1. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In Nel caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiestaindicarne contestualmente la motivazione.
2. Il dirigente, a pena l’inefficacia ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all’art. 31. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme Collegio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al secondo e terzo all’art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel 1° comma dell’art. 410-bis del presente articolo è inefficacecodice di procedura civile. Sono esclusi In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla sfera data di applicazione ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del presente articolo i lavoratori dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in periodo caso di prova e quelli risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che siano sia in possesso dei requisiti di legge per avere aver diritto alla pensione di vecchiaia.
5. Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all’anzianità di servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall’art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all’indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all’interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l’intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 7° comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all’art. 2121 cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.".
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Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della legge 15 luglio 1966retribuzione senza preavviso, n. 604ma con t.f.r., e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato comminato: - per giusta causa o litigio con vie di fatto in azienda; - per assenza senza giustificato motivo con preavvisoper 5 giorni di seguito; - per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; - per furto a danno dell'azienda; - per dolo o colpa grave; - per danneggiamenti volontari, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttivatrafugamenti di disegni e campionatura, all'organizzazione del lavoro lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al regolare funzionamento presente articolo, quando siano già stati comminati due provvedimenti di essasospensione di cui allo stesso paragrafo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo)Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo ed i lavoratori in periodo di prova e quelli provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano in possesso trascorsi 5 giorni, nel corso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaiaquali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari trascorso un anno dalla loro comminazione.
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