Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 9.1 Terna, nell’esecuzione del presente contratto, è responsabile dei danni che siano esclusivamente conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili. 9.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o caso fortuito, quali eventi eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito: a) scioperi; b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; c) blocchi o embarghi; d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aerei; e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; f) atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4. 9.3 Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le proprie. 9.4 Le Parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo): a) assemblee sindacali; b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale; c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impianto; d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi; e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi; f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive; g) mancato rilascio, entro i termini previsti in Disciplina, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigente.
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Samples: Contratto Di Approvvigionamento Di Capacità Di Energia Elettrica
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 9.1 Terna6.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, nell’esecuzione il GME, nella prestazione del presente contrattoServizio, è responsabile dei danni che siano di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula stipulazione del presente contrattoContratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Ternadel GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
9.2 Qualora 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione del Servizio entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si verifichi un sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
6.4 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per gli eventuali danni subiti dal Contraente e/o da terzi nel caso in cui il GME riceva dal GSE apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare una procedura di assegnazione dell’energia del comparto energy release svolta o in corso di svolgimento.
6.5 É facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e/o e caso fortuito, quali eventi eccezionali per ed in generale in tutti i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a) scioperi;
b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c) blocchi o embarghi;
d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aerei;
e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4.
9.3 Per l’intero periodo casi in cui l’evento l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del Sistema, di forza maggiore e/o caso fortuitosospendere l’accesso al Sistema stesso, o i suoi effetti permangano, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le propriesospensione.
9.4 Le Parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impianto;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) mancato rilascio, entro i termini previsti in Disciplina, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigente.
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Samples: Regolamento Della Bacheca Dei Contratti Di Lungo Termine Di Energia Da Fonti Rinnovabili
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 9.1 Terna, nell’esecuzione del presente contratto, 15.1 Terna è responsabile dei danni che siano di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
9.2 15.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o di caso fortuito, quali eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a) a. scioperi;
b) b. guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c) c. blocchi o embarghi;
d) d. fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aereivulcaniche;
e) e. collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
f. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) g. atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4.
9.3 15.3 Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano, permangano la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le proprie.
9.4 15.4 Le Parti parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;, qualora, l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione dell’sito da parte dell’Assegnatario
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impiantocombustibili;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) mancato rilasciointerventi sugli impianti legati al medesimo servizio di servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza, entro i termini previsti in Disciplinaincluse attività di modifica, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto;
h) malfunzionamento del canale di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigentetrasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure.
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Samples: Contract for the Regulation of Instantaneous Reduction of Electricity Withdrawals
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 9.1 Terna6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, nell’esecuzione del presente contrattoil GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni che siano di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula stipulazione del presente contrattoContratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Ternadel GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
9.2 Qualora 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si verifichi un sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
6.4 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per danni subiti dal Contraente e/o da terzi derivanti da eventuali indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Sistema PSV organizzato e gestito da SRG.
6.5 E’ facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e/o e caso fortuito, quali eventi eccezionali per ed in generale in tutti i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a) scioperi;
b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c) blocchi o embarghi;
d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aerei;
e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4.
9.3 Per l’intero periodo casi in cui l’evento l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del Sistema, di forza maggiore e/o caso fortuitosospendere l’accesso al Sistema stesso, o i suoi effetti permangano, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le propriesospensione.
9.4 Le Parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impianto;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) mancato rilascio, entro i termini previsti in Disciplina, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigente.
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Samples: Contratto Di Adesione Al Mercato
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 9.1 Terna, nell’esecuzione del presente contratto, 14.1 Terna è responsabile dei danni che siano di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
9.2 14.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o di caso fortuito, quali eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a) a. scioperi;
b) b. guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c) c. blocchi o embarghi;
d) d. fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aereivulcaniche;
e) e. collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
f. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) g. atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4.
9.3 14.3 Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano, permangano la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le proprie.
9.4 14.4 Le Parti parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;, qualora, l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione dell’sito da parte dell’Assegnatario
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impiantocombustibili;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) mancato rilasciointerventi sugli impianti legati al medesimo servizio di interrompibilità, entro i termini previsti in Disciplinaincluse attività di modifica, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto;
h) malfunzionamento del canale di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigentetrasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure.
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Samples: Service Agreement
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 9.1 Terna, nell’esecuzione del presente contratto, 13.1 Terna è responsabile dei danni che siano di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
9.2 13.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o di caso fortuito, quali eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a) a. scioperi;
b) b. guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c) c. blocchi o embarghi;
d) d. fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aereivulcaniche;
e) e. collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
f. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) g. atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4.
9.3 13.3 Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano, permangano la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le proprie.
9.4 13.4 Le Parti parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora, l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione del sito da parte dell’Assegnatario;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impiantocombustibili;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) mancato rilasciointerventi sugli impianti legati al medesimo servizio di interrompibilità, entro i termini previsti in Disciplinaincluse attività di modifica, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto;
h) malfunzionamento del canale di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigentetrasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure.
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Samples: Service Agreement
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 9.1 Terna6.1 Il GME, nell’esecuzione del presente contrattonella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni che siano di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula del presente contrattoContratto. Le Parti si danno reciprocamente atto Il Contraente riconosce che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Ternadel GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i eventuali danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
9.2 Qualora 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si verifichi un sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere trasmessa al GME entro e non oltre venti giorni dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza del prodursi dell’evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo di tale Parte, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
6.4 E’ facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del Sistema o della PDR, di sospendere l’accesso al Sistema stesso e/o caso fortuitoalla PDR stessa, quali eventi eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato senza necessità di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, previa comunicazione delle circostanze che determinano la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a) scioperi;
b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c) blocchi o embarghi;
d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aerei;
e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4sospensione.
9.3 Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le proprie.
9.4 Le Parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impianto;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) mancato rilascio, entro i termini previsti in Disciplina, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigente.
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Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 9.1 Terna6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, nell’esecuzione del il GME, nello svolgimento delle attività di cui al presente contrattoContratto, è responsabile dei danni che siano di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula stipulazione del presente contrattoContratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Ternadel GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
9.2 Qualora 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa allo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si verifichi un sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
6.4 E’ facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e/o e caso fortuito, quali eventi eccezionali per ed in generale in tutti i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a) scioperi;
b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c) blocchi o embarghi;
d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;collisione di veicoli aerei;
e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.4.
9.3 Per l’intero periodo casi in cui l’evento l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del sistema informatico, di forza maggiore e/o caso fortuitosospendere l’accesso al sistema informatico stesso, o i suoi effetti permangano, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le propriesospensione.
9.4 Le Parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili o di fornitura delle materie prime essenziali per il funzionamento dell’impianto;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) mancato rilascio, entro i termini previsti in Disciplina, dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio o agli interventi di ripotenziamento e rifacimento degli impianti di produzione di energia elettrica previsti dalla normativa vigente.
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Samples: Contratto Di Adesione Per Lo Svolgimento Dell’attività Di Market Making