Common use of Liquidazione Clause in Contracts

Liquidazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o risarcimento dovuto, comprensivo dell’eventuale franchigia contrattualmente prevista, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Trascorso il termine di cui sopra senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%. Al termine dell’annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a trasmettere al Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion fatta per la fattispecie prevista all’ultimo comma dell’art. 2.3 “Limite di risarcimento”, al fine di ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia. Il Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 1.19 - “Regolazione e conguaglio del premio”. La Società Il Contraente ………………………. ………………………

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Samples: www.sardegnaambiente.it, www.cbsc.it, www.regione.sardegna.it

Liquidazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o risarcimento dovuto, comprensivo dell’eventuale franchigia contrattualmente prevista, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Trascorso il termine di cui sopra senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%. Al termine dell’annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a trasmettere al Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion fatta per la fattispecie prevista all’ultimo comma dell’art. 2.3 “Limite di risarcimento”, al fine di ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia. Il Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 1.19 - “Regolazione e conguaglio del premio”. La Società Il Contraente ………………………. ……………………….

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Samples: www.aslnuoro.it, www.aslnuoro.it

Liquidazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del casoA meno che sia già stato liquidato o annullato, la Società liquida l’indennità e/ciascun Titolo sarà liquidato come indicato nell’Elemento C.18. I Certificates possono essere liquidati anticipatamente al verificarsi di un Evento di Turbativa Aggiuntivo, un Evento di Turbativa Aggiuntivo Opzionale, un Evento Straordinario, un Evento di Rettifica Potenziale o risarcimento dovuto, comprensivo dell’eventuale franchigia contrattualmente prevista, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia se l'adempimento delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei Titoli diventa contraria alla legge o impossibile per motivi di Elemento Titolo forza maggiore o per legge. L'importo pagabile ai sensi dei Titoli in caso di liquidazione anticipata sarà pari al valore di mercato di ciascun Titolo Rappresentante dei Portatori dei Titoli L’Emittente non ha nominato alcun Rappresentante dei Portatori dei Titoli. Si veda anche l'Elemento C.8 che precede per quanto riguarda i diritti connessi ai Titoli. C.10 Componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi Non applicabile. C.11 Ammissione alla negoziazione È stata presentata richiesta di ammissione alla quotazione dei Titoli su Borsa Italiana ai fini della loro accettazionedistribuzione e successiva ammissione alle negoziazioni sul mercato SeDeX, provvede organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. C.15 Come il valore dell'investimento in titoli derivati è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti L’eventuale importo pagabile al pagamentomomento del rimborso è calcolato con riferimento alle azioni ordinarie di Fiat S.p.A. (codice Reuters: FIA.MI) (il “Sottostante di Riferimento”). Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diversoSi veda l'Elemento C.9 che precede e l'Elemento C.18 che segue. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Trascorso il termine di cui sopra senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%. Al termine dell’annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a trasmettere al Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion fatta per la fattispecie prevista all’ultimo comma dell’art. 2.3 “Limite di risarcimento”, al fine di ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia. Il Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 1.19 - “Regolazione e conguaglio del premio”. La Società Il Contraente ………………………. ………………………C.16

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Samples: acepi.it

Liquidazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del casoA meno che sia già stato liquidato o annullato, la Società liquida l’indennità e/ciascun Titolo sarà liquidato come indicato nell’Elemento C.18. I Certificates possono essere liquidati anticipatamente al verificarsi di un Evento di Turbativa Aggiuntivo, un Evento di Turbativa Aggiuntivo Opzionale, un Evento Straordinario, un Evento di Rettifica Potenziale o risarcimento dovuto, comprensivo dell’eventuale franchigia contrattualmente prevista, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamentose l'adempimento delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei Titoli diventa contraria alla legge o impossibile per motivi di forza maggiore o per legge. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. L’indennità viene corrisposta L'importo pagabile ai sensi dei Titoli in Italia in valuta corrente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti caso di liquidazione firmatianticipata sarà pari al valore di mercato di ciascun Titolo Rappresentante dei Portatori dei Titoli L’Emittente non ha nominato alcun Rappresentante dei Portatori dei Titoli. Trascorso Si veda anche l'Elemento C.8 che precede per quanto riguarda i diritti connessi ai Titoli. C.10 Componente derivata per quanto riguarda il termine pagamento degli interessi Non applicabile. C.11 Ammissione alla negoziazione Sarà presentata dall’Emittente (o per conto dello stesso) una richiesta di cui sopra senza quotazione per i Titoli presso Borsa Italiana e per l'ammissione dei Titoli alla negoziazione sul mercato telematico "Securitised Derivatives Market" (gestito da Borsa Italiana S.p.A.) C.15 Come il valore dell'investimento in titoli derivati è influenzato dal valore degli L’eventuale importo pagabile al momento del rimborso è calcolato con riferimento all’Indice FTSE MIB (codice Reuters:.FTMIB) (il “Sottostante di Riferimento”). Si veda l'Elemento C.9 che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%. Al termine dell’annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a trasmettere al Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion fatta per la fattispecie prevista all’ultimo comma dell’art. 2.3 “Limite di risarcimento”, al fine di ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia. Il Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 1.19 - “Regolazione precede e conguaglio del premio”. La Società Il Contraente ………………………. ………………………l'Elemento C.18 che segue.

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Samples: www.borsaitaliana.it

Liquidazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o risarcimento dovuto, comprensivo dell’eventuale franchigia contrattualmente previstale indennità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli interessati e, e avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta correnteitaliana. ANTICIPI La Società corrisponde su richiesta dell’Assicurato, anticipi in caso di ricovero ospedaliero ed ingessatura ed in caso di invalidità permanente, qualora l’accertamento definitivo sia rinviato ad oltre 2 anni dal giorno dell’infortunio. Detti anticipi da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio verranno effettuati fino a concorrenza di un esborso massimo di € 25.823,00= CONTROVERSIE Le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere su qualsiasi controversia sorta in merito ad un sinistro ad un Collegio di tre Medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Il pagamento dovrà avvenire Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, restando invece le spese e competenze del Terzo medico a carico della Società. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di 2 (due) anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione firmati. Trascorso il termine di cui sopra senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%. Al termine dell’annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a trasmettere al Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion fatta per la fattispecie prevista all’ultimo comma dell’art. 2.3 “Limite di risarcimento”, al fine di ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia. Il Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 1.19 - “Regolazione e conguaglio del premio”. La Società Il Contraente ………………………. ………………………definitiva dell'infortunio.

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Samples: www.ssica.it

Liquidazione. Ricevuta Possono essere liquidate come prestazioni aggiuntive (art. 14, comma 6 e art. 18, comma 1 CCNL 03/11/2005) le attività svolte dai Dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo dipendente (sono esclusi contratti libero professionali e i MET). L’attività aggiuntiva dei dirigenti deve svolgersi al di fuori dell’orario istituzionale, con timbratura specifica (codice 11) in entrata e in uscita, nella sede di erogazione dell’attività. Le eventuali mancate/errate timbrature devono essere comunicate, secondo i percorsi aziendali definiti, entro il mese di svolgimento. La liquidazione dell’attività aggiuntiva avverrà con riferimento alle marcature che risulteranno nel portale aziendale. L'attività aggiuntiva, pur essendo svolta oltre il debito orario contrattuale, rientra nell'orario di lavoro pertanto l’attività programmata in regime di libera professione “aggiuntiva” non deve determinare violazione delle norme inerenti l’organizzazione dell’orario di lavoro, previste dal D. Lgs. n. 66/2003 e smi (comunicazione a firma direttore generale prot. 86292 del 23/11/2015). La liquidazione dei compensi avverrà, di regola, avendo a riferimento il bimestre o comunque la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti tempistica sufficiente a permettere il consolidamento del casocartellino ed espletate le attività di controllo. L’Azienda procederà al pagamento delle prestazioni aggiuntive solamente se, la Società liquida l’indennità e/nel bimestre considerato o risarcimento in altro periodo definito aziendalmente, il dipendente risulterà aver effettuato l’orario istituzionalmente dovuto. Nel caso in cui l’orario effettuato in aggiuntiva sia superiore a quello autorizzato si procederà al pagamento dell’orario autorizzato; qualora le prestazioni erogate risultino inferiori a quelle concordate, comprensivo dell’eventuale franchigia contrattualmente prevista, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamentole ore di aggiuntiva pagate saranno ridotte del tempo corrispondente alle prestazioni non erogate. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato Direttore di struttura è tenuto ad assicurare l’equa partecipazione dei medici che hanno aderito, a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Trascorso il termine di cui sopra senza verificare che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%. Al termine dell’annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna l’attività erogata corrisponda a trasmettere al Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion fatta per la fattispecie prevista all’ultimo comma dell’art. 2.3 “Limite di risarcimento”, al fine di ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia. Il Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 1.19 - “Regolazione quella autorizzata e conguaglio del premio”. La Società Il Contraente ………………………. ………………………ad inviare all’ufficio libera professione (xxxxxxxxxx.xx@xxxx.xx.xx):

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Samples: www.ausl.mo.it