LOTTO IV
COMUNE DI LA MADDALENA
Piazza Garibaldi, 13 07024 – La Maddalena (OT)
LOTTO IV
Capitolato di Polizza di Assicurazione Danni accidentali e danni al bagaglio
Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma - pec: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Definizioni comuni
ANNUALITA’ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione; | |||||||
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente i dipendenti del Contraente e/o ad altri soggetti per i quali sussista un obbligo contrattuale e/o di legge e/o individuati dai Regolamenti in vigore, autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del mezzo di trasporto privato | |||||||
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. | |||||||
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. | |||||||
BROKER | La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker). | |||||||
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione. | |||||||
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito dell’Assicurato. | di | danno | indennizzabile | che | rimane | a | carico |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA | L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. | |||||||
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. | |||||||
PREMIO | La somma dovuta alla Società. | |||||||
ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) | La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. | |||||||
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. | |||||||
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. | |||||||
SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. | |||||||
Definizioni di settore
Sezione I – Xxxxx Accidentali
COLLISIONE | Impatto tra veicoli |
DANNI ACCIDENTALI | Tutti i danni materiali subiti dal veicolo, a seguito di urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada. |
DIPENDENTI | Tutte le persone fisiche (compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. |
MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO | Qualsiasi veicolo utilizzato dall’Assicurato |
Trasferimenti autorizzati, effettuati dal dipendente del Contraente e/o ad altri soggetti per i quali sussista un obbligo contrattuale, e/o di legge e/o individuati dai Regolamenti in vigore, per adempimenti di servizio al di fuori dell’ufficio. Sono compresi in tale definizione anche i trasferimenti autorizzati che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.
MISSIONE
L'installazione stabilmente fissata al mezzo di trasporto fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
OPTIONAL
Impatto del veicolo, sia durante la circolazione che in sosta, contro oggetti fissi o in movimento.
URTO
il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.
VALORE COMMERCIALE
Sezione II – Danni al bagaglio
Beni trasportati, di proprietà dei Dipendenti del Contraente, per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente.
BAGAGLIO
La Società Il Contraente
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Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Art. 1.3 – Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del
d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 1.5 – Clausola di Recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art.
1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto
E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 1.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 - Coassicurazione e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate per i medesimi rischi.
Il presente contratto di assicurazione, si intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle eventuali assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti o da eventuali future.
Art. 1.15 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
- che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
- che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell’evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; gli
importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.
Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta).
Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio
Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.
Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.
Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.21 – Legittimazione
La Società dà e prende atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, dai CCNL o dai regolamenti del Contraente al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Art. 1.22 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
La Società Il Contraente
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Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare
Sezione I – Xxxxx Accidentali
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le condizioni particolari, le norme che regolano la gestione dei sinistri, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Sez. I - Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo art. 2.2 “Categorie e somme assicurate” e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto in uso agli Assicurati, per i quali sia stato preventivamente autorizzato l'uso, ed utilizzati dagli Assicurati stessi:
- in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesso.
In conseguenza di:
- incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- furto/rapina, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina – consumati o tentati;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- eventi naturali e/o atmosferici, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, ecc.;
- danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature);
- danni accidentali;
- traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione comprende anche i danni subiti ai pezzi di ricambio ed alle parti accessorie e/o optionals, se stabilmente installati sul mezzo di trasporto.
Sez. I - Art. 2.2 - Categorie e somme assicurate
Le garanzie sono prestate per le seguenti categorie assicurate:
A) Dipendenti;
Si precisa che (a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie kasko prestate con il presente contratto) sono compresi i trasferimenti compiuti:
Dai dipendenti per ragioni di servizio nell’ambito cittadino e del Comune di residenza, che non comportino corresponsione di indennità chilometrica, purché risultanti nei registri di missione e comunicati alla Compagnia ai fini del conteggio del premio; sono da intendersi inclusi in garanzia i trasferimenti dei Dipendenti autorizzati, per motivi di ordine organizzativo, all’uso del proprio mezzo direttamente dall’abitazione al luogo di missione.
Le somme assicurate, per ogni mezzo di trasporto, corrispondono al valore commerciale del mezzo con il massimo di Euro 25.000,00.
Sez. I - Art. 2.3 - Limite di risarcimento (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile)
La Società garantisce il risarcimento dei danni subiti fino al massimo per mezzo del valore commerciale dello stesso purché, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l’indennizzo potrà superare il valore commerciale.
Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera il 75% del valore commerciale del mezzo.
Per ogni sinistro verrà applicato una franchigia di € 300,00 per sinistro.
In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno, senza applicazione della franchigia. L’eventuale rivalsa nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
Sez. I - Art. 2.4 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde).
Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.
Sez. I - Art. 2.5 – Delimitazioni dell’assicurazione
L'assicurazione non è operante per i danni:
- avvenuti quando il mezzo di trasporto è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- derivanti dall'utilizzo improprio del mezzo di trasporto rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- verificatisi in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione o dell'adempimento di servizio.
- provocati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza e/o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente o delle persone incaricate della guida;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo- comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.
Sez. I - Art. 2.6 – Rinuncia alla rivalsa
La Società a deroga di quanto disposto dall’art. 1916 del Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del mezzo di trasporto e dei trasportati.
Sezione II – Danni al bagaglio
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le condizioni particolari, le norme che regolano la gestione dei sinistri, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Sez. II Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento ai beni trasportati, di proprietà dei dipendenti del Contraente ed eventuali altre categorie (indicate nell’Allegato - Prospetto di offerta) per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente (per queste ultime, se non diversamente disciplinato, si intenderà applicabile, per analogia, la normativa prevista per i dipendenti), all’interno del mezzo di trasporto privato usato dagli stessi, preventivamente autorizzati, per svolgere adempimenti di servizio fuori ufficio e/o missioni.
Sez. II Art. 2.2 - Limite di risarcimento
La Società garantisce il risarcimento, entro il limite indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta), di tutti i danni materiali e diretti ai beni trasportati, nonché dei danni agli stessi beni quando conseguenti ad un sinistro risarcibile ai sensi della Sezione I - Danni Accidentali, che precede.
La liquidazione avverrà in base al valore commerciale che avevano i beni al momento del verificarsi del sinistro.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.
Sez. II Art. 2.3 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
La garanzia non è operante per danni:
a) agevolati con xxxx e colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) verificatisi quando il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave (con tutti i congegni di sicurezza).
Sono, inoltre, esclusi i seguenti beni:
- denaro in ogni sua forma;
- titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller’s cheques;
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce.
Sez. II Art. 2.4 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde).
Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.
La Società Il Contraente
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Art. 3 Condizioni particolari
Art. 3.1 – Recupero e traino mezzo di trasporto
Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza di euro 500,00 per evento, le spese sostenute per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza.
Art. 3.2 – Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato
Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.
L’Assicurato potrà, inoltre, chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto.
Art. 3.3 – Esonero denuncia generalità assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi di trasporto.
Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:
• che il mezzo di trasporto al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimento di servizio;
• data e luogo ove l’Assicurato si è recato per missione o adempimento di servizio;
• generalità dell’Assicurato;
• dati identificativi del mezzo di trasporto usato.
La Società Il Contraente
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Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l’ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro al Broker. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, l’ulteriore documentazione del caso. La denuncia deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione o altra documentazione equivalente od equipollente.
Salvo le riparazioni di prima urgenza, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, purché detto consenso sia dato entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia.
Art. 4.2 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4.3 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Art. 4.4 - Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o risarcimento dovuto, comprensivo dell’eventuale franchigia contrattualmente prevista, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.
L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Trascorso il termine di cui sopra senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%.
Al termine dell’annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a trasmettere al Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion fatta per la fattispecie prevista all’ultimo comma dell’art. 2.3 “Limite di risarcimento”, al fine di ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia.
Il Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 1.19 - “Regolazione e conguaglio del premio”.
La Società Il Contraente
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Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
La Società Il Contraente
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
Art. 1.3 – Variazioni del rischio
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto;
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto; Art. 1.11 - Foro competente;
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.15 - Clausola Broker.
Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio. Art. 1.22 – Tracciabilità Flussi Finanziari
La Società Il Contraente
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1 CONTRAENTE
C.F.
Comune di La Maddalena Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xx Xxxxxxxxx (XX)
82004370902
2 DURATA CONTRATTUALE
FRAZIONAMENTO
Anni 3 mesi 2 giorni 23
Dalle ore 24.00 del 08/10/2018 Alle ore 24.00 del 31/12/2021
Annuale
3 RISCHIO ASSICURATO
Sez. I Danni Accidentali (DPR 43/90) Sez. II Danni al bagaglio
4 SOMME ASSICURATE
p Sezione I per ogni veicolo
per ogni mezzo di trasporto privato
Valore commerciale con il limite massimo di
Sezione II per sinistro
A Primo Rischio Assoluto
er ogni mezzo di trasporto privato
Valore commerciale con il limite massimo di
Euro 25.000,00
Euro 1.000,00
5 OFFERTA
Sezione I Xxxxx Accidentali Xxxxx Accidentali
1) Chilometri effettuati con mezzi di proprietà dei dipendenti e/o familiari degli stessi:
Km. 24.000 x Euro ……..…...
Sezione II Danni al bagaglio
2) Chilometri effettuati con mezzi di proprietà dei dipendenti e/o familiari degli stessi:
Km. 24.000 x Euro ……..…...
Premio annuo lordo
Euro (cifre)………….
Euro (lettere) …………
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Euro (cifre)………….
Euro (lettere) …………
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PREMIO XXXXX XXXXX ANTICIPATO COMPLESSIVO Euro
(cifre)…………………………..……….
(PREMIO BASE PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO) Euro (lettere) ………………………………...
Premio lordo periodo 08/10/2018 – 31/12/2018
Euro (cifre)………….
Euro (lettere) …………
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6 | ONERI DELLA SICUREZZA | ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € ………………………………….. |
ACCETTAZIONE
7
La Società , autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento
ISVAP o D.M. n. …….. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.
) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua il bando, il disciplinare, il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8
Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , autorizza al trattamento dei dati personali,
disgiuntamente, la Società ed il Broker.
La Società Il Contraente
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