Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione Clausole campione

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. 1. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. 2. Le parti promuovono l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata il 15 novembre 2000. 3. Le parti promuovono altresì l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2002, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della società civile.
Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. 1. Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere le attività criminali e illegali, comprese le attività transazionali, organizzate o di altro tipo, quali: a) il traffico di migranti; b) la tratta di esseri umani; c) il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco, comprese le armi leggere e di piccolo calibro; d) il contrabbando e il traffico di droghe illecite, sostanze psicotrope e precursori; e) il contrabbando e il traffico di merci; f) attività economiche e finanziarie illegali quali la contraffazione, le importazioni parallele e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici; g) l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali; h) ogni forma di corruzione, sia nel settore privato che in quello pubblico; i) la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni e j) la criminalità informatica. 2. Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi di contrasto. Esse procedono all'effettiva attuazione delle norme internazionali pertinenti, in particolare di quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e dai relativi protocolli di cui sono firmatarie. 3. Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e alle raccomandazioni scaturite dalle valutazioni effettuate in relazione a tale convenzione.
Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.