LUOGO DI ESECUZIONE E/O CONSEGNA E SPEDIZIONE Clausole campione

LUOGO DI ESECUZIONE E/O CONSEGNA E SPEDIZIONE. 8.1. Il luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori sarà l’Unità Produttiva o altro luogo precisato nell’ordine. 8.2. Ove l’ordine preveda la spedizione di beni, questa sarà effettuata, franco luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori, a cura e spese dell’impresa appaltatrice e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità dei beni ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell’ordine. I rischi della spedizione saranno a carico dell’impresa appaltatrice. Dovranno essere rispettate le condizioni particolari eventualmente contenute nell’ordine; in mancanza di condizioni particolari, dovranno essere utilizzate, previa comunicazione alla Funzione Competente, le modalità più adeguate. 8.3. L’impresa appaltatrice dovrà dare tempestiva notizia dell’avvenuta spedizione alla Funzione Competente. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell’ordine (codice fornitore, numero e posizione) e della distinta dei colli, con l’elenco dei beni contenuti (completo del Codice materiale Fincantieri), la relativa quantità e peso (in base all’unità di misura prevista nell’ordine) e di tutti le ulteriori indicazioni previste dall’ordine. Qualora il documento di trasporto dovesse presentare carenze, errori od omissioni tali da non consentire di individuare in maniera univoca/puntuale i beni ovvero di ricondurre gli stessi ad uno specifico ordine, FINCANTIERI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non prendere in carico i beni in questione. 8.4. FINCANTIERI non prenderà inoltre in carico beni che le siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato ovvero in eccedenza rispetto a quanto previsto dall’ordine. 8.5. FINCANTIERI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prendere comunque in carico i beni oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza. In tal caso le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione dei beni, così come il rischio del deterioramento e/o perimento, saranno a carico dell’impresa appaltatrice. 8.6. La consegna dei beni si intende effettuata con clausola DDP (Incoterms 2010) per tutti i beni provenienti da Paesi comunitari o comunque già immessi in libera pratica nell’Unione Europea e DAP (Incoterms 2010) per i beni provenienti da Paesi extracomunitari o comunque ancora soggetti a vincoli doganali. Resta inteso che la consegna dovrà essere effettuata presso il...

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  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

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