Maggiori spese. 1) La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini del Capitolo 1 Incendio, che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga dell’Art.
a) l’uso di Macchinario in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
c) le lavorazioni presso terzi;
d) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
e) l’affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento;
f) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.
2) La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e conseguente rallentamento dell’attività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, stati di guerra, scioperi che impediscano o rallentino le forniture,
3) La presente garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto” e l’eventuale pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo della Franchigia frontale di Polizza.
4) In caso di esistenza di Polizza di assicurazione specifica a copertura dei danni da “interruzione di esercizio” la presente garanzia non è in alcun modo operante.
Maggiori spese. L’Impresa indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile alla presente Sezione, che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell’attività, che sarebbero state sostenute dall’Assicurato anche in assenza di tale sinistro. I N C E N D I O La presente Condizione Particolare è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. L’assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al sinistro. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale. L’indennizzo sarà corrisposto anche se l’attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purchè equivalenti. È escluso l 'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla presente Sezione. Sono comunque esclusi i danni:
a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione, causato da: • atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; • esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; • da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane; • da fenomeno elettrico.
b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; • difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra; • dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.
c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, ricette della farmacia, titoli, documenti e registri;
Maggiori spese. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – esclusi “Furto e rapina” e “Guasti alle macchine” - che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività del- l’azienda assicurata, la Compagnia risponde delle spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamen- te documentate, sempreché tali spese siano state soste- nute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o di- strutti. Ai fini della presente condizione detto periodo avrà durata massima di 12 mesi dal verificarsi del Si- nistro. Le spese indennizzabili potranno essere a titolo d’esempio: • l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettri- ca o termica da parte di terzi; • gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo del- l’attività compresi i relativi costi di trasferimento. • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; • difficoltà di reperimento delle merci o delle macchi- ne/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, sta- ti di guerra. La presente condizione è prestata in deroga all’art. 1907 del Codice Civile.
Maggiori spese. Se nel corso delle prestazioni di integrazione insorgo- no a carico di Sunrise maggiori spese non coperte dal contratto, come p. es. a causa (i) di una formulazione errata o incompleta dei requisiti da parte del cliente,
Maggiori spese. Se durante i lavori di manutenzione risultano spese supplementari a causa di:
a) interventi o modifiche da parte del cliente a carico dei componenti hardware e software di cui deve essere effettuata la manutenzione;
b) errori di utilizzo da parte del cliente;
c) falsi messaggi di errore da parte del cliente;
d) cause di errore che esulano dai componenti su cui deve essere effettuata la manutenzione;
e) preparazione e messa a disposizione carenti degli oggetti di cui si deve effettuare la manutenzione;
f) o adempimento carente di altri obblighi di colla- borazione del cliente, Sunrise può fatturare al cliente le spese supplementa- ri. Ciò vale anche per tutti i lavori di manutenzione che vanno oltre l’estensione della manutenzione indicata nel contratto.
Maggiori spese. 5.1 Qualora l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, sostenesse spese per diminuire od eliminare la ridotta o mancata capacità produttiva o il protrarsi del tempo di tale riduzione o mancanza, dette spese saranno indennizzate entro il limite massimo corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato dovuto per la mancata o ridotta capacità produttiva che tali spese hanno evitato.
Maggiori spese. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e xxxxxxxxxx, a titolo di esempio:
Maggiori spese. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società indennizzerà le spese, debitamente documentate, sostenute per il proseguimento dell’attività e sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione/rimpiazzo delle cose assicurate e danneggiate/distrutte, con il massimo di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. La Società non risponde delle maggiori spese dovute a: • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; • difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore. L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
Maggiori spese. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività e/o il ripristino delle condizioni antecedenti il sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
b) difficoltà di reperimento di merci o di macchine impianti, imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 C.C. “Assicurazione parziale”.
Maggiori spese. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività ed imputabili a causa di scioperi o stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.