Maggiori spese Clausole campione
Maggiori spese. La Società, a parziale deroga dell’art. 27, lettera b 15), Xxxxx esclusi dall’Assicurazione, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 6 mesi dal verificarsi del Sinistro) e riguardino, a titolo di esempio: l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; le le attività presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. La Società in nessun caso rimborsa le maggiori spese conseguenti ad un Sinistro: - di fenomeno elettrico; - causato da guasto macchine; - dovuto a furto o rapina. La Società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di Indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'Ente assicurato venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro. Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva non è operante quanto disposto dell’art. 68 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Maggiori spese. A parziale deroga dell’Art. 41 comma e ) , la Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività quali, a titolo di esempio: - uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - lavorazioni presso terzi; - fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; - affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 120 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Maggiori spese. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – esclusi “Furto e rapina” e “Guasti alle macchine” - che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività del- l’azienda assicurata, la Compagnia risponde delle spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamen- te documentate, sempreché tali spese siano state soste- nute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrut- ti. Ai fini della presente garanzia detto periodo avrà du- rata massima di 12 mesi dal verificarsi del Sinistro. Le spese indennizzabili potranno essere a titolo d’esempio: • l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettri- ca o termica da parte di terzi; • gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo del- l’attività compresi i relativi costi di trasferimento. • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; • difficoltà di reperimento delle merci o delle macchi- ne/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, sta- ti di guerra. La presente garanzia è prestata in deroga all’art. 1907 del Codice Civile.
Maggiori spese. Se durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del Procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000,00 Euro. Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Maggiori spese. Se durante i lavori di manutenzione risultano spese supplementari a causa di:
a) interventi o modifiche da parte del cliente a carico dei componenti hardware e software di cui deve essere effettuata la manutenzione;
b) errori di utilizzo da parte del cliente;
c) falsi messaggi di errore da parte del cliente;
d) cause di errore che esulano dai componenti su cui deve essere effettuata la manutenzione;
e) preparazione e messa a disposizione carenti degli oggetti di cui si deve effettuare la manutenzione;
f) o adempimento carente di altri obblighi di colla- borazione del cliente, Sunrise può fatturare al cliente le spese supplementa- ri. Ciò vale anche per tutti i lavori di manutenzione che vanno oltre l’estensione della manutenzione indicata nel contratto.
Maggiori spese. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e xxxxxxxxxx, a titolo di esempio:
Maggiori spese. 5.1 Qualora l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, sostenesse spese per diminuire od eliminare la ridotta o mancata capacità produttiva o il protrarsi del tempo di tale riduzione o mancanza, dette spese saranno indennizzate entro il limite massimo corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato dovuto per la mancata o ridotta capacità produttiva che tali spese hanno evitato.
Maggiori spese. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società indennizzerà le spese, debitamente documentate, sostenute per il proseguimento dell’attività e sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione/rimpiazzo delle cose assicurate e danneggiate/distrutte, con il massimo di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. La Società non risponde delle maggiori spese dovute a: • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; • difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore. L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
Maggiori spese. Se nel corso delle prestazioni di integrazione insorgo- no a carico di Sunrise maggiori spese non coperte dal contratto, come p. es. a causa (i) di una formulazione errata o incompleta dei requisiti da parte del cliente,
Maggiori spese. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività ed imputabili a causa di scioperi o stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.