Maggiori spese Clausole campione

Maggiori spese. A parziale deroga dell’Art. 41 comma e), la Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività quali, a titolo di esempio: - uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - lavorazioni presso terzi; - fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; - affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 60 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Maggiori spese. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività ed imputabili a causa di scioperi o stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Maggiori spese. La Società, a parziale deroga dell’Art. 12 punto I lettera l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata con la specifica partita, le spese straordinarie debitamente documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività, dovute a: • uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • lavorazioni presso terzi; fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; • difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione. La condizione particolare non è operante per i danni da: • fenomeno elettrico; • anormale produzione del freddo; qualora prestati in polizza. CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Maggiori spese. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – esclusi “Furto e rapina” e “Guasti alle macchine” - che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività del- l’azienda assicurata, la Compagnia risponde delle spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamen- te documentate, sempreché tali spese siano state soste- nute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrut- ti. Ai fini della presente garanzia detto periodo avrà du- rata massima di 12 mesi dal verificarsi del Sinistro. Le spese indennizzabili potranno essere a titolo d’esempio: • l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettri- ca o termica da parte di terzi; • gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo del- l’attività compresi i relativi costi di trasferimento. • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; • difficoltà di reperimento delle merci o delle macchi- ne/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, sta- ti di guerra. La presente garanzia è prestata in deroga all’art. 1907 del Codice Civile.
Maggiori spese. 5.1 Qualora l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, sostenesse spese per diminuire od eliminare la ridotta o mancata capacità produttiva o il protrarsi del tempo di tale riduzione o mancanza, dette spese saranno indennizzate entro il limite massimo corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato dovuto per la mancata o ridotta capacità produttiva che tali spese hanno evitato.
Maggiori spese. 1) La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini del Capitolo 1 Incendio, che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga dell’Art.
Maggiori spese. Se durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del Procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000,00 Euro. Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Maggiori spese. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e xxxxxxxxxx, a titolo di esempio:
Maggiori spese. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività e/o il ripristino delle condizioni antecedenti il sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
Maggiori spese. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società indennizzerà le spese, debitamente documentate, sostenute per il proseguimento dell’attività e sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione/rimpiazzo delle cose assicurate e danneggiate/distrutte, con il massimo di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. La Società non risponde delle maggiori spese dovute a: • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; • difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore. L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.