Mansioni del lavoratore. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Con decorrenza 1° gennaio 2020 il presente articolo 116 è modificato come segue: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di: - 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello; - 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello; - 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello; - 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello. Sono fatte salve le specifiche di cui all'art. 113 del presente c.c.n.l. riguardanti le figure di cui ai punti 21, 23 e 24 del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al 5° livello medesimo.
Appears in 1 contract
Mansioni del lavoratore. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Con decorrenza 1° gennaio 2020 il presente articolo 116 è modificato come segue: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di: - 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello; - 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello; - 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello; - 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello. Sono fatte salve le specifiche di cui all'artall’art. 113 del presente c.c.n.l. riguardanti le figure di cui ai punti 21, 23 e 24 del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al 5° livello medesimo.
Appears in 1 contract
Mansioni del lavoratore. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione L’Art. 101 della retribuzione“Disciplina 2013”è abrogato e sostituito dal seguente: Art. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di 101 - Mansioni del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Con decorrenza 1° gennaio 2020 il presente articolo 116 è modificato come segue: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di: - 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello; livello - 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello; livello - 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello; livello - 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello. livello Sono fatte salve le specifiche di cui all'artall’art. 113 del presente c.c.n.l. 100 della “Disciplina 2013” riguardanti le figure di cui ai punti 21, 21 – 23 e – 24 del 5° V livello e il relativo periodo di permanenza di 18 diciotto mesi al 5° V livello medesimo.
Appears in 1 contract
Mansioni del lavoratore. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Con decorrenza 1° gennaio 2020 il presente articolo 116 è modificato come segue: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di: - • 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello; - livello • 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello; - livello • 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello; - livello • 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello. livello Sono fatte salve le specifiche di cui all'artall’art. 113 del presente c.c.n.l. CCNL riguardanti le figure di cui ai punti 21, 23 e 24 del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al 5° livello medesimo.
Appears in 1 contract