Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte a norma dell’art. 13 della Legge 300 del 20/05/1970, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. 1. Il lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte a norma dell’art. dell’articolo 13 della Legge 300 del 20/05/1970, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte svolte, a norma dell’art. 13 della Legge 300 del 20/05/1970, dell’articolo 1 comma 7 della legge 10/12/2014 n° 183 nonché quanto previsto in materia di mansione dal Dlgs. 81/2015, senza apportare alcuna diminuzione della retribuzioneretribuzione rispetto a quanto pattuito. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente lavoratore medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto qualora superi i 30 giorni.
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