Materiali e forniture in genere. I materiali occorrenti, per eseguire le opere appaltate, saranno della migliore qualità esistente in commercio, senza difetti, nuovi di fabbrica, lavorati secondo le migliori regole d’arte e dovranno essere provenienti dalle migliori fabbriche. Prima dell’impiego, in ogni caso, i materiali dovranno ottenere l’approvazione della D.L., in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione etc. stabiliti dal presente Capitolato. La Ditta appaltatrice sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall’Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. Dette prove saranno effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. Affinché il tempo richiesto per l’esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, la Ditta appaltatrice dovrà: 1. approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre a prove di laboratorio; 2. presentare i campioni immediatamente dopo l’affidamento dei lavori; 3. escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; 4. in genere, fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato. Per i materiali già approvvigionati a piè d’opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz’altro scartati oppure se possano ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. Nel primo caso, e nel secondo quando la Ditta appaltatrice non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, la Ditta appaltatrice stessa dovrà provvedere, a proprie spese, all’allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L. In mancanza, potrà provvedere direttamente l’Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell’Impresa appaltatrice. Le decisioni della Direzione dei Lavori, in merito all’accettazione dei materiali, non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante in sede di collaudo. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio del Committente, il quale per i materiali da acquistare si assicurerà che provengano da produttori di provata capacita e serietà. A queste condizioni e purché i materiali corrispondano ai requisiti di seguito fissati, l’Impresa è libera di provvedere ai materiali ove reputerà più opportuno. I materiali potranno essere posti in opera solamente dopo essere stati accettati dal Committente e dalla DL. In correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato in merito alla qualità e le caratteristiche dei materiali e delle forniture in genere l’Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture da impiegarsi o che abbiano già trovato impiego. Tutte le spese di prelevamento e d’invio dei campioni ai Laboratori prove autorizzati per legge o a quelli di fiducia indicati dal Committente compreso quello del Committente medesimo, oltre le spese occorrenti per le sperimentazioni, saranno a carico dell’Impresa. Gli addetti al Laboratorio come quelli del Committente dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri, ove avviene l’approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali previsti in appalto. Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti agli impianti, ai mezzi d’approvvigionamento o alla realizzazione dovranno agevolare le operazioni di prelievo. Per i campioni asportati dall’opera in corso d’esecuzione, l’Impresa e tenuta a provvedere a sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa. Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, sempre a spese dell’Impresa. L’esito favorevole delle prove, anche se eseguite nel cantiere, non esonera l’impresa da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti requisiti. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Committente e del Responsabile del cantiere per conto dell’Impresa, al fine di garantirne l’autenticità. L’accettazione dei materiali, che normalmente è definitiva dopo che i materiali sono posti in opera, non può mai pregiudicare il diritto del Committente di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se già posti in opera e fino a collaudo definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti e alle caratteristiche contrattuali. I materiali di rifiuto, come sopra detto, devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla Direzione Tecnica a completa cura e spese dell’Impresa. In caso d’inadempienza vi provvederà il Committente a totale spesa dell’impresa.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Materiali e forniture in genere. I materiali occorrenti, per eseguire le opere appaltate, saranno della migliore qualità esistente in commercio, senza difetti, nuovi di fabbrica, lavorati secondo le migliori regole d’arte e dovranno essere provenienti dalle migliori fabbriche. Prima dell’impiego, in ogni caso, i materiali dovranno ottenere l’approvazione della D.L., in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione etc. stabiliti dal presente Capitolato. La Ditta appaltatrice sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall’Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. Dette prove saranno effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. Affinché il tempo richiesto per l’esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, la Ditta appaltatrice dovrà:
1. approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre a prove di laboratorio;
2. presentare i campioni immediatamente dopo l’affidamento dei lavori;
3. escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti;
4. in genere, fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato. Per i materiali già approvvigionati a piè d’opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz’altro scartati oppure se possano ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. Nel primo caso, e nel secondo quando la Ditta appaltatrice non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, la Ditta appaltatrice stessa dovrà provvedere, a proprie spese, all’allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L. In mancanza, potrà provvedere direttamente l’Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell’Impresa appaltatrice. Le decisioni della Direzione dei Lavori, in merito all’accettazione dei materiali, non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante in sede di collaudo. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio del Committentedell’Appaltante, il la quale per i materiali da acquistare si assicurerà che provengano da produttori di provata capacita capacità e serietà. A queste condizioni e purché i materiali corrispondano ai requisiti di seguito fissati, l’Impresa è libera di provvedere ai i materiali ove reputerà più opportuno. I materiali potranno essere posti in opera solamente dopo essere stati accettati dal Committente e dalla DLdall’Appaltante. In correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato in merito alla qualità e le caratteristiche dei materiali e delle forniture in genere l’Impresa l’Appaltatore è obbligata obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture da impiegarsi o che abbiano già trovato impiego. Tutte le spese di prelevamento e d’invio dei campioni ai Laboratori prove autorizzati per legge o a quelli di fiducia indicati dal Committente dalla Società Appaltante compreso quello del Committente medesimodella Società Appaltante medesima, oltre le spese occorrenti per le sperimentazioni, saranno a carico dell’Impresa. Gli addetti al Laboratorio come quelli del Committente dell’Appaltante dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri, ove avviene l’approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali previsti in appalto. Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti agli impianti, ai mezzi d’approvvigionamento o alla realizzazione dovranno agevolare le operazioni di prelievo. Per i campioni asportati dall’opera in corso d’esecuzione, l’Impresa e è tenuta a provvedere a sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa. Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, sempre a spese dell’Impresa. L’esito favorevole delle prove, anche se eseguite effettuate nel cantiere, non esonera l’impresa da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti requisiti. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Committente dell’Appaltante e del Responsabile del cantiere per conto dell’Impresa, al fine di garantirne l’autenticità. L’accettazione dei materiali, che normalmente è definitiva dopo che i materiali sono posti in opera, non può mai pregiudicare il diritto del Committente dell’Appaltante di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se già posti in opera e fino a collaudo definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti e ed alle caratteristiche contrattuali. I materiali di rifiuto, come sopra detto, devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla Direzione Tecnica a completa cura e spese dell’Impresa. In caso d’inadempienza vi provvederà il Committente l’Appaltante a totale spesa dell’impresa.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Lavoro Pubblico
Materiali e forniture in genere. I materiali occorrenti, per e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire le opere appaltate, saranno della migliore dovranno essere delle migliori qualità esistente esistenti in commercio, senza difettipossedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, nuovi se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di fabbricaunificazione e normazione (UNI, lavorati GEI, UNEL,ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla nonna sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale. Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/l0ó/CEE. ovvero cerarmi a specifiche nazionali dei paesi ella comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/l0ó/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei Lavori Pubblici., Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (v. in particolare il D.P.R.. 21/04/1993 n° 246). Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta 1’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le migliori regole d’arte norme del C.N.R. od UNI, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà si che rutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc. i materiale e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampale l'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso. Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere provenienti dalle migliori fabbricheimmediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, .e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Prima dell’impiegoL'Appaltatore resta, comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, i materiali dovranno ottenere l’approvazione della D.L., in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione etc. stabiliti dal presente Capitolato. La Ditta appaltatrice sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall’Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. Dette prove saranno effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. Affinché il tempo richiesto per l’esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, la Ditta appaltatrice dovrà:
1. approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre a prove di laboratorio;
2. presentare i campioni immediatamente dopo l’affidamento dei lavori;
3. escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti;
4. in genere, fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato. Per i materiali già approvvigionati a piè d’opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz’altro scartati oppure se possano ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. Nel primo caso, e nel secondo quando la Ditta appaltatrice non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, la Ditta appaltatrice stessa dovrà provvedere, a proprie spese, all’allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L. In mancanza, potrà provvedere direttamente l’Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell’Impresa appaltatrice. Le decisioni della Direzione dei Lavori, in merito all’accettazione dei materiali, non potranno in alcun caso pregiudicare pregiudica i diritti dell’Amministrazione appaltante che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio del Committente, il quale per i materiali da acquistare si assicurerà che provengano da produttori di provata capacita e serietà. A queste condizioni e purché i materiali corrispondano ai requisiti di seguito fissati, l’Impresa è libera di provvedere ai materiali ove reputerà più opportuno. I materiali potranno essere posti in opera solamente dopo essere stati accettati dal Committente e dalla DL. In correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato in merito alla qualità e le caratteristiche dei materiali e delle forniture in genere l’Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture da impiegarsi o che abbiano già trovato impiego. Tutte le spese di prelevamento e d’invio dei campioni ai Laboratori prove autorizzati per legge o a quelli di fiducia indicati dal Committente compreso quello del Committente medesimo, oltre le spese occorrenti per le sperimentazioni, saranno a carico dell’Impresa. Gli addetti al Laboratorio come quelli del Committente dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri, ove avviene l’approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali previsti in appalto. Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti agli impianti, ai mezzi d’approvvigionamento o alla realizzazione dovranno agevolare le operazioni di prelievo. Per i campioni asportati dall’opera in corso d’esecuzione, l’Impresa e tenuta a provvedere a sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa. Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, sempre a spese dell’Impresa. L’esito favorevole delle prove, anche se eseguite nel cantiere, non esonera l’impresa da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti requisiti. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Committente e del Responsabile del cantiere per conto dell’Impresa, al fine di garantirne l’autenticità. L’accettazione dei materiali, che normalmente è definitiva dopo che i materiali sono posti in opera, non può mai pregiudicare il diritto del Committente di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se già posti in opera e fino a collaudo definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti e alle caratteristiche contrattuali. I materiali di rifiuto, come sopra detto, devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla Direzione Tecnica a completa cura e spese dell’Impresa. In caso d’inadempienza vi provvederà il Committente a totale spesa dell’impresafinale.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Materiali e forniture in genere. Relativamente ai materiali, alle apparecchiature ed agli elementi tecnici in genere oggetto del presente Appalto, l’Appaltatore potrà reperire gli stessi nei siti e presso i produttori che riterrà opportuni purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ogni fornitura risponda alle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel seguito. I materiali occorrentie le finiture da impiegarsi nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e dovranno inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato speciale o degli altri atti contrattuali o del Progetto. Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Essi dovranno inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione con la precisazione che, ove il richiamo nel presente Capitolato speciale fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà ritenersi riferita alla norma sostitutiva e ciò salvo diversa specifica indicazione. I materiali previsti nello scopo della legge n. 791 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni e per i quali esiste una norma relativa dovranno essere muniti di marchio IMQ o altro marchio di conformità rilasciato da laboratorio riconosciuto o di autocertificazione del costruttore; i materiali non previsti nello scopo della predetta legge e senza norme di riferimento dovranno essere comunque conformi alla legge n. 186 del 1-3-1968 e successive modifiche e integrazioni. L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, ove a ciò attrezzato, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato speciale o dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati sia formati in opera e sulle forniture in genere. Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate. Le prove saranno della migliore qualità esistente normalmente eseguite in commerciocontraddittorio tra le parti interessate alla fornitura. In mancanza di una normativa specifica di Capitolato, senza difetti, nuovi la Direzione Lavori ha la facoltà di fabbrica, lavorati secondo dettare le migliori regole d’arte e norme di prova necessarie. Le prove previste da specifiche disposizioni di legge dovranno essere provenienti effettuate solo presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati conformemente a quanto indicato dalle migliori fabbrichenorme stesse. Prima dell’impiegoPer tutti i tipi di prova, in ogni caso, i materiali dovranno ottenere l’approvazione della D.L., in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione etc. stabiliti dal presente Capitolato. La Ditta appaltatrice sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, l’Appaltatore dovrà fornire la manodopera e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall’Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. Dette prove saranno effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarienecessarie e dovrà predisporre le eventuali opere provvisionali in qualità e tipologie adeguate all’esecuzione delle prove medesime. Affinché Tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dall’applicazione delle presenti prescrizioni e da quelle di legge, compresi quelli necessari per il tempo richiesto per l’esecuzione prelievo, il confezionamento ed il trasporto dei campioni e provini di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, la Ditta appaltatrice dovrà:
1. approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre a prove prove, nonché i costi di laboratorio;
2esecuzione di queste ultime si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali e rimangono a carico dell’Appaltatore. presentare i campioni immediatamente dopo l’affidamento dei lavori;
3. escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti;
4. in genere, fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato. Per Tutti i materiali già approvvigionati e le provviste riconosciuti come non idonei ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori oppure mancanti delle previste o prescritte certificazioni saranno rifiutati e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a piè d’opera cura e riconosciuti non idoneispese dell’Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L’impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la Direzione dei Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz’altro scartati oppure se possano ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. Nel primo caso, e nel secondo quando la Ditta appaltatrice non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, la Ditta appaltatrice stessa dovrà provvedere, a proprie spese, all’allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L. In mancanza, potrà provvedere direttamente l’Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell’Impresa appaltatrice. Le decisioni cui accettazione da parte della Direzione dei Lavori, Lavori non pregiudica in merito all’accettazione dei materiali, non potranno in alcun nessun caso pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante della Stazione Appaltante in sede di collaudo. La scelta Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di un tipo propria iniziativa, impieghi materiali di materiale nei confronti dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o adotti modalità di lavorazione più accurate, egli non avrà comunque diritto ad aumenti dei prezzi o delle quantità. Le stime economiche saranno sviluppate come se i materiali avessero dimensioni, qualità e posa stabiliti dal contratto. Qualora venga ammessa dalla Stazione Appaltante una qualche riduzione o diminuzione nella qualità o nella consistenza di alcuni materiali (in quanto non pregiudizievole all’idoneità dell’opera), la Direzione Lavori potrà applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Nel caso in cui, senza responsabilità dell’Appaltatore, i lavori e le forniture debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell’esito di prove, l’Appaltatore non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o per spese che dovesse sostenere; egli potrà tuttavia richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori e delle forniture. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante, l’Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in esame presso un altro Istituto, sostenendone i relativi oneri. Qualora invece l’esito delle prove pervenga con ritardo per motivi attribuibili alla condotta dell’Appaltatore ed i lavori e le forniture debbano essere sospesi (anche parzialmente), spirato il termine ultimativo prescritto dalla Direzione Lavori, saranno applicate le penali per il ritardo nel compimento dei lavori e delle forniture. In mancanza di riferimenti si richiamano, per l'accettazione, le norme contenute nel Capitolato generale d'appalto che qui si intendono integralmente trascritte, purché le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel presente Capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, normative comunitarie, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO). Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche od elettromeccaniche, l’Appaltatore fornirà dispositivi conformi, alla data di fornitura delle apparecchiature, alle prescrizioni ed agli standard vigenti stabiliti da leggi, normative comunitarie e norme tecniche o fra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio del Committente, il quale per settore. Per quel che concerne i materiali da acquistare si assicurerà che provengano da produttori di provata capacita e serietà. A queste condizioni e purché i materiali corrispondano ai requisiti di seguito fissaticostruzione, l’Impresa è libera di provvedere ai materiali ove reputerà più opportuno. I materiali potranno essere posti in opera solamente dopo essere stati accettati dal Committente e dalla DL. In correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato in merito alla qualità e le caratteristiche dei materiali e delle forniture in genere l’Impresa è obbligata a prestarsi questi dovranno in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture da impiegarsi o che abbiano già trovato impiegocaso risultare conformi ai disposti del D.Lgs. Tutte le spese di prelevamento e d’invio dei campioni ai Laboratori prove autorizzati per legge o a quelli di fiducia indicati dal Committente compreso quello del Committente medesimo, oltre le spese occorrenti per le sperimentazioni, saranno a carico dell’Impresa. Gli addetti al Laboratorio come quelli del Committente dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri, ove avviene l’approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali previsti in appalto. Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti agli impianti, ai mezzi d’approvvigionamento o alla realizzazione dovranno agevolare le operazioni di prelievo. Per i campioni asportati dall’opera in corso d’esecuzione, l’Impresa e tenuta a provvedere a sua cura e spese106/2017, al ripristino della parte manomessa. Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, sempre a spese dell’Impresa. L’esito favorevole delle prove, anche se eseguite nel cantiere, non esonera l’impresa Regolamento Prodotti da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti requisiti. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Committente e del Responsabile del cantiere per conto dell’Impresa, Costruzione (CPR 305/2011) ed al fine di garantirne l’autenticità. L’accettazione dei materiali, che normalmente è definitiva dopo che i materiali sono posti in opera, non può mai pregiudicare il diritto del Committente di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se già posti in opera e fino a collaudo definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti e alle caratteristiche contrattuali. I materiali di rifiuto, come sopra detto, devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla Direzione Tecnica a completa cura e spese dell’Impresa. In caso d’inadempienza vi provvederà il Committente a totale spesa dell’impresaD.M. 17/01/18 ove applicabili.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto