Materie della contrattazione. 1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale. 2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate: a. forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro; b. eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL); c. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici "Premio presenza" con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori e "Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto"; d. qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente Contratto; e. ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione; deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Materie della contrattazione. 1. La ) Fatte salve ulteriori specifiche intese tra le Parti, sono demandate alla contrattazione collettiva di II secondo livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
2. Ad essa è demandata la disciplina delle le seguenti materie specificatamente individuatematerie:
a. forme azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del D.lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b. superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di flessibilitàrapporti di lavoro a tempo parziale;
c. definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto in materia di contratto a tempo parziale, orari plurisettimanali di cui al titolo V capo II del presente Contratto;
x. xxxxxxx di contratti con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1, dell'articolo 23, della Legge 29 febbraio 1987, n. 56, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e. ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro;
f. interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
g. intervallo per la consumazione dei pasti;
h. ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
b. eventuale riduzione dell'orario i. distribuzione degli orari, dei turni di lavoro (ROL)lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
c. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici "Premio presenza" con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori e "Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto";
d. qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente Contratto;
e. ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione; deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; j. articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni turno ai sensi di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; legge;
k. eventuale istituzione del lavoro a turni, turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi ;
l. adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
m. diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale;
n. recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
o. diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo;
p. qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q. individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
r. misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti;
s. premio di risultato;
t. regolamentazione nastro orario settimanale;
u. ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa, qualora non disciplinate nel presente Contratto:
a. definizione di meccanismi volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
b. definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L.;
c. individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
d. definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti;
e. definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
f. determinazione della misura della trattenuta cautelativa;
g. determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari;
x. xxxxxxxx di uscita;
i. contratti a termine;
j. disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato.
k. adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L.;
l. diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
m. recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
n. diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;
o. qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Materie della contrattazione. (1. ) La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente c.c.n.l.C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
(2. ) Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:
a. forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario dell’orario giornaliero di lavoro;
b. eventuale riduzione dell'orario dell’orario di lavoro (ROL);
c. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda nell’azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici "“Premio presenza" ” con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori e "“Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto"”;
d. qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente Contratto;
e. ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione; ;
f. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
g. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
h. determinazione dei turni feriali;
i. eventuale ricorso a collaborazioni coordinate e continuative o a stages;
j. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo Formazienda;
k. possibilità di stabilire diverse percentuali per il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato;
l. possibilità di prevedere una diversa articolazione e percentuale di ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori part-time;
m. possibilità di rimodulare il periodo di prova, il periodo di preavviso ed il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio;
n. possibilità di derogare alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato;
o. possibilità di stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in funzione di parametri quali l’area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale;
p. possibilità di prevedere specifiche ipotesi di modifica della vacanza contrattuale minima tra la stipula di un contratto a tempo determinato e l’altro (c.d. stop & go);
q. in ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Turismo, disciplina di specifiche ipotesi per l’applicazione del diritto di precedenza;
r. possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista, per il contratto di lavoro intermittente, l’indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l’importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
s. possibilità di modificare il piano formativo individuale dell’apprendista anche in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente CCNL;
t. possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell’ambito della medesima categoria legale;
u. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
v. possibilità di definizione di sistemi di welfare integrativi (es. asili nido ecc);
w. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio o che siano autorizzate dalla Parti mediante sigla in assistenza.
(3) Per quanto attiene gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di legge e dalle relative circolari esplicative nonché agli Accordi Interconfederali in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati istituti contrattuali che, nel rispetto delle condizioni poste della normativa vigente, possono dar luogo agli incrementi di cui sopra: il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche, il lavoro notturno, a turno o festivo, le ore di r.o.l., la banca ore ed ex festività non fruite.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi