Prestazione lavorativa dei quadri direttivi Clausole campione

Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. Le parti, in considerazione delle novità introdotte dal CCNL del 27 settembre 2005 all’art. 98 in materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi, sottolineano la necessità per le Aziende del settore di rendere effettiva la pratica di modelli organizzativi e di gestione del personale, tali da favorire la piena applicazione per tutti i livelli della categoria dei quadri direttivi dei previsti criteri di flessibilità temporale ed autogestione individuale della prestazione. Le parti concordano di richiamare, in via peraltro del tutto residuale e sussidiaria, la norma in materia individuata all’art. 9 del C.I.P. 22 agosto 2002*, da invocarsi nei casi del tutto eccezionali, in cui le condizioni organizzative non abbiano consentito l’applicazione dei richiamati criteri di flessibilità temporale ed autogestione individuale della prestazione lavorativa e non si sia dato corso alle apposite erogazioni di cui all’art. 98, 3° comma del CCNL vigente. In ogni caso, il riferimento alla suddetta norma del C.I.P. 22.8.2002, con riguardo ai quadri direttivi di 1° e di 2° livello costituisce altresì, nella transizione alla piena operatività del nuovo assetto normativo in materia, parametro congruo per l’individuazione del valore economico dell’apposita erogazione. Ove non si sia già provveduto in modo conforme i contenuti della presente norma si applicano anche alle prestazioni lavorative decorrenti dall’anno 2006, da regolarsi entro il mese di settembre 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la materia è regolata dall’Accordo del 6 settembre 2013 riportato all’allegato D del presente contratto.
Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. Le Aziende, al fine di dare concreta attuazione alle novità introdotte dall’art. 98 del CCNL, in materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi, si impegnano ad adottare modelli organizzativi e di gestione del personale della categoria che, pur tenendo conto delle esigenze operative delle medesime Aziende, siano improntati a criteri di flessibilità temporale e autogestione individuale da parte dei lavorati interessati. I quadri direttivi che effettuano una prestazione lavorativa, eccedente rispetto all’orario normale effettivamente applicabile al personale delle aree professionali, recuperano il tempo lavorato in eccedenza mediante appositi permessi orari retribuiti che possono essere fruiti fornendo al responsabile gerarchico un preavviso minimo di:
Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. Art. 12 Preposti alle succursali
Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. Uno dei punti più controversi del CCNL 7 dicembre 2000 ha riguardato questa normativa. Per quanta riguarda la struttura, si conferma l’autogestione dell’orario per l’inte- ra categoria dei Quadri Direttivi e l’autocertificazione (dell’orario eccedente) per i Quadri Direttivi di primo e secondo livello retributivo. Sono stati evidenziati dei seri elementi di difficoltà nel rendere effettiva l’autoge- stione, in particolare per i preposti alle succursali. Va prevista una speciale proce- dura sindacale a livello aziendale per assumere le idonee decisioni in materia di organizzazione del lavoro e di compensazione del maggior lavoro svolto, orientata a contenere, anche in questi casi, gli orari di fatto. Va chiarita l’effettività dell’erogazione e la coerenza della misura di un riconosci- mento economico, attraverso una specifica rivalutazione della quota forfettizzata, anche nel caso di superamento delle 10 ore medie mensili di flessibilità, escluden- do valutazioni di qualità e di risultato della prestazione nonché collegamenti con i sistemi valutativi o forme di enumerazione variabile contrattata o meno (incenti- vanti, premianti, campagne prodotto o assimilate).
Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. Le Aziende sono impegnate a porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es. quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. Le parti si danno atto che il riconoscimento dell’apposita erogazione di cui al comma 3 dell’art. 98 c.c.n.l. 27.9.2005 avverrà, di massima, alla data prevista per l’erogazione del Premio di risultato, adottando specifica voce.
Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. (QD1 E QD2) Le Parti sottolineano la rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa – intesa anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i tempi della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’Azienda – e condividono le seguenti modalità operative per l’applicazione di tale principio. Una corretta applicazione della disciplina del contratto nazionale non può prescindere dalla sussistenza dei seguenti fattori: - porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es. quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà; - adottare e rendere noti, con trasparenza, i criteri per il riconoscimento dell’apposita erogazione conseguente alle prestazioni “aggiuntive” dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo, svolte in misura eccedente significativamente l’orario di riferimento, non “autogestite” e “rappresentate” - con cadenza di massima trimestrale – dall’interessato all’Azienda che ne valuta la congruità. Il riconoscimento dell’apposita erogazione avverrà di massima alla data prevista per l’erogazione del Premio di Risultato. La Federazione provvederà a fornire alle Banche un modulo per l’autocertificazione delle prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: