Misure di salvaguardia multilaterali Clausole campione

Misure di salvaguardia multilaterali. 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte ghaneana e la parte CE adottino misure conformi all'articolo XIX del GATT 1994, all'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine è determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni dell'economia del Ghana, esclude le importazioni originarie del Ghana dalle misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT del 1994, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al più tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, il comitato APE procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra alla luce delle esigenze di sviluppo della parte ghaneana, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo. 4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.
Misure di salvaguardia multilaterali. (ARTT. 43-47)
Misure di salvaguardia multilaterali. La parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica all'altra parte purché quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.