Common use of Mobilità interna Clause in Contracts

Mobilità interna. 1. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione. 3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire; 2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d’ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. 4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999. 5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ. 6. Sono abrogati l’art. 39 del DPR 761/1979 e l’art. 11 del DPR. 384/1990.

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Mobilità interna. 1. La Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del personale conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione. Essa avviene , nel rispetto della categoriadell’art. 13, profilo professionale, disciplina ove prevista commi 9 e posizione economica di appartenenza del dipendente12 dello stesso contratto. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle strutture situate nel raggio funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stessoconferimento degli incarichi previste dall’art. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 28 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione8 giugno 2000. 3. La Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene , che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; , ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000. 4. La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendentedirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. Al personale interessatoAgli interessati, se ed in quanto dovuta dovuta, spetta l’indennità di missione trasferta prevista dall’art. 44 32 per la durata della assegnazione dell’assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria5. Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’art. 18, a domanda: Le aziendecommi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito le aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di procedure selettive titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi della legge 56/1987del citato art. 18, o concorsuali, possono attivare procedure comma 8. 6. Nei casi di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell’ambito delle procedure da ricoprire; 2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d’ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. 4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’artquesto definite nell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999.2, lettera F. 57. La mobilità interna Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può la mobilità conseguente al conferimento dell’incarico deve essere predisposto solo esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell’art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali della organizzazione sindacale di appartenenza e o della RSU corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ. 68. Sono abrogati disapplicati l’art. 39 del DPR D.P.R. 761/1979 e l’art. 11 81 del DPRD.P.R. 384/1990. 384/1990L’articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto.

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Mobilità interna. (Artt. 76 - 77 - 78 e 79 del R .O.) 1. La L’istituto della mobilità all’interno dell’azienda dell’Ente concerne l’utilizzazione l’assegnazione, anche a domanda, sia temporanea che definitiva del personale di pari categoria e profilo professionale in struttura ubicata in località diversa settori e servizi diversi da quella della sede quelli di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendenteprovenienza. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione La mobilità intesa ai sensi del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione citato 1° comma, è strumento organizzativo dell’Ente per l’avvicendamento, la riqualificazione e l’arricchimento professionale del dipendente personale, nonché per consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dello stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.; 3. La L’Amministrazione si avvale dei dati conoscitivi delle relazioni che annualmente sono effettuate dai responsabili di settore per la mobilità interna si distingue in intesa ai sensi del 1° comma; 4. Per effetto del comma 2, L’Amministrazione può disporre l’avvicendamento del personale interessato entro il 31 marzo di ogni anno; 5. Il personale, già interessato una prima volta dalla mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorioall’interno dell’Ente, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti assegnato ad altro Ufficio o Servizio; 6. Il trasferimento può essere disposto su domanda del dipendente dopo che, l’ufficio del personale, con apposita circolare annuale, avrà dato notizia della vacanza dei dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti posti (anche a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure collocamento a riposo) e del termine entro il quale dovrà essere inviata la domanda. In tal caso saranno valutati gli elementi di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteriseguito elencati: 1a. possesso della categoria e del profilo professionale corrispondente; b. maggiore anzianità di servizio (qualunque categoria o profilo in precedenza posseduti); c. partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento professionale posseduti (riconosciuti dalla regione e con esame finale) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti che abbiano stretta attinenza per il posto da ricoprire; 2d. a parità di condizioni ogni altro eventuale titolo (studio, attestato di formazione professionale) domanda degli interessati. In o vicinanza al proprio domicilio, in caso di più domandeulteriore parità di condizioni, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativala maggiore età. c7. Tutti gli ordini di mobilità devono essere comunicati ai dipendenti interessati almeno 10 (dieci) Mobilità d’ufficio: Le aziendegiorni prima ed alla RSU almeno 5 (cinque) giorni prima, del trasferimento, a pena di inefficacia; 8. Il dipendente che ritiene di essere stato leso per il mancato accoglimento della propria istanza, entro 5 giorni dalla data prevista per la copertura del posto al quale aspirava, può ricorrere al Direttore Generale (in mancanza di domande per al Segretario Comunale) che si esprimerà entro i 3 (tre) giorni successivi. Analogo ricorso è consentito al dipendente che è messo in mobilità dall’Amministrazione. I ricorsi non interrompono l’efficacia dei provvedimenti adottati, a condizione che sia dato riscontro agli stessi nei termini predetti; 9. E’ esclusa dalla presente disciplina, la mobilità volontaria , possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna all’interno dell’Ente che comporti modifica del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.profilo professionale nell’ambito della stessa categoria; 410. Alla contrattazione per la definizione dei criteri mobilità, nel senso del presente atto, si dà esecuzione con delibera di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999.Giunta Municipale; 511. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 presente normativa entra in vigore il primo giorno successivo alla data di stipula definitiva del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQpresente contratto. 6. Sono abrogati l’art. 39 del DPR 761/1979 e l’art. 11 del DPR. 384/1990.

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Mobilità interna. (art. 16 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 39 dpr. 761/79 e l’art. 81 dpr 384/90) 1. La Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del personale conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 78 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione. Essa avviene , nel rispetto della categoriadell’art. 19, profilo professionale, disciplina ove prevista commi 9 e posizione economica di appartenenza del dipendente12. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio La mobilità a domanda si configura come richiesta di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è dispostaun nuovo e diverso incarico, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di assegnazioneconferimento degli incarichi previste dall’art. 79. 3. La Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene , che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; , ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’art. 35. 4. La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendentedirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. Al personale interessatoAgli interessati, se ed in quanto dovuta dovuta, spetta l’indennità di missione trasferta prevista dall’art. 44 96 per la durata della assegnazione dell’assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire; 2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d’ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. 4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999. 5. La Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’art. 35, commi 1 e 2, le aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 35, comma 8. 6. Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico di pari valore economico, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, si tiene conto dei principi stabiliti dall’art. 50, comma 1, nell’ambito delle procedure da questo definite nell’art. 5, comma 2, lettera F. 7. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ccnq 7/8/98 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può la mobilità conseguente al conferimento dell’incarico deve essere predisposto solo esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell’art. 19, comma 12, previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali della organizzazione sindacale di appartenenza e o della RSU corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQccnq. 6. Sono abrogati l’art. 39 del DPR 761/1979 e l’art. 11 del DPR. 384/1990.

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Samples: Collective Labor Agreement

Mobilità interna. 1. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza interna può essere volontaria (a richiesta del dipendente) o dovuta ad esigenze di servizio (a richiesta del dirigente). 2. Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio In entrambi i casi la mobilità interna può essere attuata in presenza di dieci chilometri dalla località un posto vacante di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai organico con soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso possesso dei requisiti culturali e professionali adeguati al posto da quello di assegnazionericoprire. 3. La mobilità interna si distingue articola in : - mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenzaall’interno del Servizio/Processo: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La - mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata tra Servizi/Processi della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire; 2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d’ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativaSegreteria Generale. 4. Alla contrattazione La mobilità interna al Servizio/Processo, attuata per la definizione dei criteri esigenze di cui alle lettere b)servizio ovvero previa domanda del dipendente, punto 2è disposta dal dirigente responsabile con propria disposizione, sentiti i responsabili di Sezione e c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999il dipendente interessato e contestuale comunicazione al Servizio Risorse Umane. 5. La mobilità interna alla Segreteria a domanda del dipendente, da indirizzarsi al Segretario Generale del Consiglio regionale è attuata da quest’ultimo con propria determinazione dopo aver acquisito il parere favorevole dei dirigenti sindacali indicati nell’artdei Servizi/Processi interessati. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva Qualora la mobilità d’urgenzada un Servizio/Processo all’altro della Segreteria si renda necessaria per documentate esigenze di servizio, il Segretario Generale provvederà, previo parere favorevole dei dirigenti dei Servizi/Processi interessati ed acquisita la disponibilità del dipendente. Nel caso in cui non siano acquisiti gli assensi di cui sopra, il Segretario Generale può essere predisposto solo previo nulla osta provvedere ad attuare la mobilità d’ufficio in via temporanea richiedendo, nel contempo, al Servizio Risorse Umane l’attuazione della procedura di bando di mobilità interna o di reclutamento dall’esterno, qualora rientrante nel piano occupazionale annuale. In ogni caso il Segretario Generale dovrà dare contestuale comunicazione delle rispettive organizzazioni sindacali proprie determinazioni alla RSU aziendale, alle XX.XX. territoriali e al Servizio Risorse Umane. Si procederà comunque annualmente ad una verifica della dotazione organica della Segreteria Generale finalizzata a perseguire una efficace programmazione delle risorse umane necessarie. Qualora l’Amministrazione predisponga appositi bandi finalizzati alla copertura di appartenenza posizioni di organico vacanti a mezzo di mobilità interna, in presenza di più domande per lo stesso posto, si provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 1) requisiti culturali e di formazione; 2) esigenze familiari; 3) anzianità di servizio complessiva; 4) periodo di attesa di eventuali precedenti domande di mobilità. Nel caso in cui un dipendente abbia già fruito della mobilità volontaria nell’ultimo triennio, verrà collocato alla fine della eventuale graduatoria. L’attribuzione del punteggio per ciascun criterio sarà concordata con la RSU ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’artin sede di predisposizione del bando di mobilità. 18, comma 4 del medesimo CCNQDetti punteggi resteranno comunque validi per i successivi bandi che interessano stesse categorie e profili. 6. Sono abrogati l’art. 39 del DPR 761/1979 e l’art. 11 del DPR. 384/1990.

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Mobilità interna. 1a) Nell'attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall'art. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva 27 del personale CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione. Essa avviene , nel rispetto della categoriadell'art. 13, profilo professionale, disciplina ove prevista commi 9 e posizione economica di appartenenza del dipendente12 dello stesso contratto. 2b) La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione L'accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall'art. 28 del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stessoCCNL 8 giugno 2000. Detta utilizzazione è disposta, previa L’Azienda fornisce con scadenze semestrali informazione ai soggetti dipendenti attraverso il sito intranet aziendale di cui all’arteventuali disponibilità di posti vacanti per disciplina e U.O. 35. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione. 3. La Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene , che avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; , ai quali non si possa far fronte con l'istituto della sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000. c) La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno nell'anno solare salvo consenso del dipendentedirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato- ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoriaqualsiasi sia l'incarico loro conferito. bd) Mobilità ordinariaQualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all'art. 18, a domanda: Le aziendecommi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito le aziende possono affidare la struttura temporaneamente priva di procedure selettive titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi della legge 56/1987del citato art. 18, o concorsuali, possono attivare procedure comma 8. e) Nei casi di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito delle procedure da ricoprire; 2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d’ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. 4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’artquesto definite nell'art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999.2, lettera F. 5. La mobilità interna f) Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’artnell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenzad'urgenza, può la mobilità conseguente al conferimento dell'incarico deve essere predisposto solo esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali della organizzazione sindacale di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componenteappartenenza, ai sensi dell’artdell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ. 6. g) Sono abrogati l’artdisapplicati l'art. 39 del DPR D.P.R. 761/1979 e l’artl'art. 11 81 del DPR. D.P.R. 384/1990.

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