Disciplina del lavoro. Il lavoratore/lavoratrice deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
(a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
(b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
(c) osservare quanto previsto ai precedenti articoli 52, 53, 54, 55;
(d) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;
(e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
(f) rispettare le disposizioni, le procedure e il regolamento aziendale portato a conoscenza dello stesso secondo quanto previsto dal precedente art. 53;
(g) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
(h) comunicare l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura dell'art. 54, salvo il caso d'impedimento giustificato. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore a 3 ore di paga base e contingenza per gli operai e all’importo di 3 ore di retribuzione per gli impiegati e quadri;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni per gli operai e fino a 5 giorni per gli impiegati e quadri;
(e) licenziamento senza preavviso. La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c). Con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore, la multa e la sospensione di cui ai commi che precedono, potranno essere applicate, in funzione della gravità del comportamento, ai lavoratori che contravvengano a quanto previsto dall’articolo 52. In caso di recidiva che abbia dato luogo a due provvedimenti di sospensione per tale fattispecie comportamentale, l’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso. Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri...
Disciplina del lavoro. Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere disciplinata.
Disciplina del lavoro. L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
c) non trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con l’imprenditore; non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell’azienda; non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni, bozze e campionature;
d) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo della presenza;
Disciplina del lavoro. I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'Organizzazione aziendale. L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza. Per le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili, durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro, si fa esclusivamente riferimento all'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Disciplina del lavoro. Per infrazioni disciplinari l'impresa potrà applicare i seguenti provvedimenti: - - rimprovero verbale o rimprovero scritto; - - multa sino a 3 ore di lavoro normale; - - sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; - - licenziamento senza preavviso. Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti: il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti. Nel caso le mancanze, tuttavia, rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 37, salvo il caso di impedimento giustificato;
Disciplina del lavoro. I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. L’azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza. Per le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili, durante l’orario di lavoro e comunque nell’ambiente di lavoro, si fa esclusivamente riferimento all’art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Disciplina del lavoro. Fermo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (All.
Disciplina del lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 13, Parte seconda, Norme operai, e dall'art. 16, Parte terza, Norme impiegati, il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) non utilizzi i dispositivi di protezione individuali secondo le indicazioni ricevute;
e) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
f) sia trovato addormentato;
g) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
h) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, il dipendente verrà allontanato;
i) abbia commesso alterchi senza vie di fatto nello stabilimento;
Disciplina del lavoro. I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Disciplina del lavoro. L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
(a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
(b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
(c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;
(d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
(e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
(f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
(g) comunicare l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura dell'art. 13, salvo il caso d'impedimento giustificato. Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
(e) licenziamento senza preavviso.