Modalità di adesione e quantitativi prenotabili Clausole campione

Modalità di adesione e quantitativi prenotabili. Le domande di adesione all’Offerta Pubblica dovranno essere presentate per quantitativi pari a n. 40 Azioni (il “Lotto Minimo di Adesione” o “Lotto Minimo”), o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al successivo Paragrafo 11.11. All’aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione, potrebbe essere richiesta l’apertura di un conto corrente ovvero il versamento in un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Azioni richie- ste calcolato sulla base del prezzo massimo di collocamento delle Azioni. Ai sensi del comma 8 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 58/1998, alle offerte pubbliche di ven- dita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secon- do l’orientamento CONSOB, di azioni ammesse a quotazione, ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l’efficacia dei contratti con- clusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorren- ti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Le domande di adesione sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né valide le domande di adesione all’Offerta Pubblica che perverranno ai Collocatori prima delle ore 9.00 del 20 ottobre 1999. In virtù del Regolamento del Nuovo Mercato Organizzato e Gestito dalla Borsa Italiana, quale definito in “Informazioni di Sintesi sul Profilo dell’Operazione e dell’Emittente”, non è previsto alcun lotto minimo di negoziazione per le Azioni. Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno esse- re presentate mediante sottoscrizione del Modulo A, debitamente compilato e sottoscritto dal xxxxxx- xxxxx o da un suo mandatario speciale e presentato presso i Collocatori indicati nella Sezione Terza, Capitolo X. Gli interessati potranno far pervenire le domande di adesione ai Collocatori anche tramite soggetti autorizzati all’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, purché gli stessi sottoscrivano l’apposito modulo in nome e per conto del cliente. Le società fiduciarie, autorizzate alla gestione su base individuale di portafogli di investimento, dovranno com- pilare, per ciascun cliente, il relativo modulo di adesione, indicando, nell’apposito spazio, il codice fiscale del cliente lasciando in bianco il nome e cogno...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).