Modalità di attuazione della Procedura. L'impresa subentrante nell'appalto procederà all'immediata e formale offerta di assunzione, attraverso raccomandata a mano o raccomandata rr o via PEC, senza periodo di prova e con anzianità convenzionale, del personale individuato ai sensi del precedente articolo 94.1 con decorrenza dal primo giorno di subentro nel contratto afferente alla gara d'appalto de quo. Ove il nuovo contratto d'appalto dovesse comportare un numero ore lavorative inferiore a quello richiesto dalle condizioni contrattuali dell'azienda uscente, l'azienda subentrante procederà tempestivamente alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In tutti i casi l'azienda cessante e l'azienda subentrante, prima di procedere al trasferimento del personale e alla formalizzazione delle proposte di assunzione, promuoveranno un incontro congiunto fra le aziende medesime e le XX.XX. firmatarie territoriali, al fine di verificare e di ricercare ogni possibile e sostenibile soluzione tesa al mantenimento dei livelli occupazionali. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'articolo 7 comma 4 bis Legge 28.02.2008 n.31 ultima parte, verrà assicurato un trattamento economico e normativo stabilito dal presente CCNL ed aderente alla qualifica prevista per i servizi richiesti dal capitolato speciale d'appalto. Ad essi verranno mantenuti gli scatti d'anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro armonizzati al nuovo CCNL ed eventuali eccedenze saranno inserite quale superminimo assorbibile. L'azienda subentrate riconoscerà loro l'anzianità convenzionale maturata con l'azienda cessante. L'azienda subentrante potrà ritenersi esentata dall'obbligo stabilito nei precedenti commi, qualora nel corso dei precedenti sei mesi abbia effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 223/1991 e nel numero nel quale l'azienda subentrare possa dimostrare siano ancora attivi e realmente fruiti i relativi diritti di prelazione alla riassunzione del personale precedentemente coinvolto nei licenziamenti collettivi. L’azienda subentrante promuoverà un incontro congiunto con le OOSS firmatarie territoriali e l’azienda cessante al fine di verificare la suddetta condizione di esclusione. Gli esiti dell'incontro, unitamente alle dichiarazioni delle parti e delle intese eventualmente raggiunte, saranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 cpc La mancata attivazione dell'incontro in sede sindacale previsto dal precedente comma del presente articolo da parte della impresa subentrante, come pure il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto, comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio. Il mancato rispetto della procedura di cambio d'appalto da parte dell'azienda cessante esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati sull'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa cessante. La presente disciplina è da intendersi l’unica applicabile e cogente per le società subentranti che applicano il presente CCNL. Nei casi nei quali l'azienda cessante applichi il presente CCNL, potranno da essa comunque essere attivati dei tentativi di cambio d'appalto nei confronti dell'azienda subentrante che non applica il presente CCNL in sede sindacale o presso gli INL competenti per territorio. L'azienda uscente dovrà inoltre consegnare all'impresa subentrante i seguenti dati, informazioni e documenti per il personale oggetto del cambio appalto: - attestati o certificazioni di formazione anche ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; - documentazione sanitaria inerente l’idoneità alle mansioni prestabilite; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/68 e n. 68/99, - qualsiasi altra documentazione richiesta dal capitolato d’appalto.
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Modalità di attuazione della Procedura. L'impresa 1. L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'immediata e formale offerta di assunzione, attraverso raccomandata a mano o raccomandata rr o via PECall'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova e con anzianità convenzionale, del personale individuato ai sensi del precedente articolo 94.1 precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno di subentro nel contratto afferente successivo alla gara d'appalto de quoscadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo contratto d'appalto dovesse comportare appalto comporti l'impiego di un numero ore di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali dell'azienda uscentecontrattuali, l'azienda l'Istituto subentrante procederà tempestivamente alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In tutti i detti casi l'azienda cessante e l'azienda subentrante, l'Istituto subentrante prima di procedere al trasferimento del personale e alla formalizzazione delle proposte di assunzione, promuoveranno passaggio promuoverà un incontro congiunto fra le aziende medesime con l'Istituto uscente e le XX.XXOO.SS. firmatarie territoriali, territoriali al fine di verificare e ricercare, nella eventualità di ricercare conseguenti esuberi, ogni possibile e sostenibile soluzione tesa intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'articolo 7 comma 4 bis Legge 28.02.2008 n.31 ultima parte1, verrà assicurato un garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL ed aderente C.C.N.L. e gli stessi, salvo quanto disposto al 4° comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla qualifica prevista per i servizi richiesti dal capitolato speciale d'appaltotipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.
4. Ad essi verranno mantenuti mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti d'anzianità di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro armonizzati al nuovo CCNL ed eventuali eccedenze saranno inserite quale superminimo assorbibilelavoro, nelle misure previste all'art. L'azienda subentrate riconoscerà loro l'anzianità convenzionale 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata con l'azienda cessantepresso l'Istituto subentrante.
5. L'azienda L'Istituto subentrante potrà ritenersi esentata essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito nei precedenti commial precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, qualora nel corso dei precedenti sei mesi abbia effettuato licenziamenti collettivi ai sensi rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91. L'Istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della Legge 223/1991 e nel numero nel quale l'azienda subentrare possa dimostrare siano ancora attivi e realmente fruiti i relativi diritti comunicazione di prelazione alla riassunzione del personale precedentemente coinvolto nei licenziamenti collettivicui all’art. L’azienda subentrante promuoverà 26 un incontro congiunto presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente C.C.N.L., con l'Istituto cessante, le OOSS firmatarie territoriali e l’azienda cessante OO.SS. Territoriali, ed i lavoratori interessati al fine passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di verificare la suddetta condizione di esclusioneassunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. Gli esiti dell'incontro, dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e delle le intese eventualmente raggiunte, saranno raggiunte con i lavoratori interessati verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 cpc La mancata c.p.c.
6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui a precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.
7. L'omessa attivazione dell'incontro in sede sindacale previsto dal precedente di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo da parte della impresa subentrante, come pure dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto, previsto comporterà per essa esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
8. Il mancato rispetto Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente C.C.N.L.
9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del C.C.N.L., sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c. Nota a verbale Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà effetto alla cessazione della procedura causa giustificativa dell'assenza. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Nota a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cambio d'appalto da parte dell'azienda cessante esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti cui al presente articolo il presupposto richiesto dal D.L. 31.12.2007 n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori precedentemente impiegati sull'appaltoe stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del C.C.N.L., i cui le risoluzioni dei rapporti di lavoro resteranno operate in essere ragione dei cambi di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall’applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della Legge 223 del luglio 1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi. Dichiarazione a verbale Le parti, a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno inteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d'appalto e/o riaffidamento dei servizi di vigilanza resi a favore del terzo anche quando detti servizi siano affidati, con l'impresa cessantequalsiasi modalità, agli istituti di vigilanza privata per il tramite di società di intermediazione. La presente A tal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, l'inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità da società di intermediazione, di clausole che prevedano l'applicazione della disciplina è da intendersi l’unica applicabile e cogente per le società subentranti che applicano suddetta mediante il presente CCNL. Nei casi nei quali l'azienda cessante applichi il presente CCNL, potranno da essa comunque essere attivati dei tentativi di cambio d'appalto nei confronti dell'azienda subentrante che non applica il presente CCNL in sede sindacale o presso gli INL coinvolgimento delle parti istituzionali competenti per territorio. L'azienda uscente dovrà inoltre consegnare all'impresa subentrante i seguenti datiquanto di loro spettanza (Ministero, informazioni Prefetture e documenti per D.T.L.) acché nei bandi di gara venga ribadito che il personale oggetto mancato rispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del cambio appalto: - attestati o C.C.N.L. stesso, con le relative conseguenze anche in ordine al rilascio delle certificazioni di formazione anche ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.idell’EBINVIP.; - documentazione sanitaria inerente l’idoneità alle mansioni prestabilite; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/68 e n. 68/99, - qualsiasi altra documentazione richiesta dal capitolato d’appalto.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Modalità di attuazione della Procedura. L'impresa 1. L'istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento dei servizio, procederà all'immediata e formale offerta di assunzione, attraverso raccomandata a mano o raccomandata rr o via PECall'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova e con anzianità convenzionale, del personale individuato ai sensi del precedente articolo 94.1 precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno di subentro nel contratto afferente successivo alla gara d'appalto de quoscadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo contratto d'appalto dovesse comportare appalto comporti l'impiego di un numero ore di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali dell'azienda uscentecontrattuali, l'azienda l'Istituto subentrante procederà tempestivamente alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In tutti i detti casi l'azienda cessante e l'azienda subentrante, l'Istituto subentrante prima di procedere al trasferimento del personale e alla formalizzazione delle proposte di assunzione, promuoveranno passaggio promuoverà un incontro congiunto fra le aziende medesime con l'Istituto uscente e le XX.XX. firmatarie territoriali, territoriali al fine di verificare e ricercare, nella eventualità di ricercare conseguenti esuberi, ogni possibile e sostenibile soluzione tesa intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'articolo 7 comma 4 bis Legge 28.02.2008 n.31 ultima parte1, verrà assicurato un garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal c.c.n.l., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL ed aderente c.c.n.l. e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla qualifica prevista per i servizi richiesti dal capitolato speciale d'appaltotipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.
4. Ad essi verranno mantenuti verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti d'anzianità di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro armonizzati al nuovo CCNL ed eventuali eccedenze saranno inserite quale superminimo assorbibilenelle misure previste all'art. L'azienda subentrate riconoscerà loro l'anzianità convenzionale 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal c.c.n.l., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata con l'azienda cessantepresso l'Istituto subentrante.
5. L'azienda L'Istituto subentrante potrà ritenersi esentata essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito nei precedenti commial precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, qualora nel corso dei precedenti sei mesi abbia effettuato licenziamenti collettivi ai sensi rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/1991. L'istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della Legge 223/1991 e nel numero nel quale l'azienda subentrare possa dimostrare siano ancora attivi e realmente fruiti i relativi diritti comunicazione di prelazione alla riassunzione del personale precedentemente coinvolto nei licenziamenti collettivicui all'art. L’azienda subentrante promuoverà 26 un incontro congiunto presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli Ambiti previsti dal presente c.c.n.l., con l'Istituto cessante, le OOSS firmatarie territoriali e l’azienda cessante XX.XX. Territoriali, ed i lavoratori interessati al fine passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di verificare la suddetta condizione di esclusioneassunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. Gli esiti dell'incontro, dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e delle le intese eventualmente raggiunte, saranno raggiunte con i lavoratori di cui al precedente comma verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 cpc La mancata c.p.c.
6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui al precedente art. 26 esimerà l'istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.
7. L'omessa attivazione dell'incontro in sede sindacale previsto dal precedente di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo da parte della impresa subentrante, come pure dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto, previsto comporterà per essa esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
8. Qualora l'istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente c.c.n.l.;
9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del c.c.n.l., sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c. Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto ai mantenimento del posto di lavoro, Il mancato rispetto passaggio avrà effetto alla cessazione della procedura causa giustificativa dell'assenza. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cambio d'appalto da parte dell'azienda cessante esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti cui al presente articolo il presupposto richiesto dal D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori precedentemente impiegati sull'appaltoe stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del c.c.n.l., i cui le risoluzioni dei rapporti di lavoro resteranno operate in essere ragione dei cambi di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della legge 223 del luglio 1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi. Le parti, a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno inteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d'appalto e/o riaffidamento dei servizi di vigilanza resi a favore dei terzi, anche quando detti servizi siano affidati, con l'impresa cessantequalsiasi modalità, agli istituti di vigilanza privata per il tramite di società di intermediazione. La presente A tal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, I'inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità da società di intermediazione, di clausole che prevedano l'applicazione della disciplina è da intendersi l’unica applicabile e cogente per le società subentranti che applicano suddetta mediante il presente CCNL. Nei casi nei quali l'azienda cessante applichi il presente CCNL, potranno da essa comunque essere attivati dei tentativi di cambio d'appalto nei confronti dell'azienda subentrante che non applica il presente CCNL in sede sindacale o presso gli INL coinvolgimento delle parti istituzionali competenti per territorioquanto dì loro spettanza (Ministero, Prefetture e D.T.L.) acchè nei bandi di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del c.c.n.l. L'azienda uscente dovrà inoltre consegnare all'impresa subentrante i seguenti datistesso, informazioni e documenti per il personale oggetto del cambio appalto: - attestati o con le relative conseguenze anche in ordine al rilascio delle certificazioni di formazione anche ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.idell'EBINVIP.; - documentazione sanitaria inerente l’idoneità alle mansioni prestabilite; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/68 e n. 68/99, - qualsiasi altra documentazione richiesta dal capitolato d’appalto.
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Modalità di attuazione della Procedura. L'impresa 1. L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'immediata e formale offerta di assunzione, attraverso raccomandata a mano o raccomandata rr o via PECall'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova e con anzianità convenzionale, del personale individuato ai sensi del precedente articolo 94.1 precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno di subentro nel contratto afferente successivo alla gara d'appalto de quoscadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo contratto d'appalto dovesse comportare appalto comporti l'impiego di un numero ore di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali dell'azienda uscentecontrattuali, l'azienda l'Istituto subentrante procederà tempestivamente alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In tutti i detti casi l'azienda cessante e l'azienda subentrante, l'Istituto subentrante prima di procedere al trasferimento del personale e alla formalizzazione delle proposte di assunzione, promuoveranno passaggio promuoverà un incontro congiunto fra le aziende medesime con l'Istituto uscente e le XX.XX. firmatarie territoriali, territoriali al fine di verificare e ricercare, nella eventualità di ricercare conseguenti esuberi, ogni possibile e sostenibile soluzione tesa intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'articolo 7 comma 4 bis Legge 28.02.2008 n.31 ultima parte1, verrà assicurato un garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL ed aderente e gli stessi, salvo quanto disposto al 4o comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla qualifica prevista per i servizi richiesti dal capitolato speciale d'appaltotipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso Art..
4. Ad essi verranno mantenuti mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti d'anzianità di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro armonizzati al nuovo CCNL ed eventuali eccedenze saranno inserite quale superminimo assorbibilelavoro, nelle misure previste all'art. L'azienda subentrate riconoscerà loro l'anzianità convenzionale 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata con l'azienda cessantepresso l'Istituto subentrante.
5. L'azienda L'Istituto subentrante potrà ritenersi esentata essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito nei precedenti commial precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, qualora nel corso dei precedenti sei mesi abbia effettuato licenziamenti collettivi ai sensi rispetto al coefficiente convenzionale di 40 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91. L'Istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della Legge 223/1991 e nel numero nel quale l'azienda subentrare possa dimostrare siano ancora attivi e realmente fruiti i relativi diritti comunicazione di prelazione alla riassunzione del personale precedentemente coinvolto nei licenziamenti collettivicui all'art. L’azienda subentrante promuoverà 26 un incontro congiunto presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente CCNL, con l'Istituto cessante, le OOSS firmatarie territoriali e l’azienda cessante XX.XX. Territoriali, ed i lavoratori interessati al fine passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di verificare la suddetta condizione di esclusioneassunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. Gli esiti dell'incontro, dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e delle le intese eventualmente raggiunte, saranno raggiunte con i lavoratori interessati verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 cpc La mancata c.p.c.
6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui a precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.
7. L'omessa attivazione dell'incontro in sede sindacale previsto dal precedente di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo Art. da parte della impresa subentrante, come pure dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto, previsto comporterà per essa esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
8. Il mancato rispetto Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente CCNL
9. La disciplina di cui al presente Art. deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del CCNL, sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno TITOLO di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c. Nota a verbale Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà effetto alla cessazione della procedura causa giustificativa dell'assenza. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato. Nota a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cambio d'appalto da parte dell'azienda cessante esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti cui al presente Art. il presupposto richiesto dal D.L. 31.12.2007 n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori precedentemente impiegati sull'appaltoe stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del CCNL, i cui le risoluzioni dei rapporti di lavoro resteranno operate in essere con l'impresa cessante. La presente disciplina è da intendersi l’unica applicabile e cogente per le società subentranti che applicano il presente CCNL. Nei casi nei quali l'azienda cessante applichi il presente CCNL, potranno da essa comunque essere attivati ragione dei tentativi di cambio d'appalto nei confronti dell'azienda subentrante che non applica il presente CCNL in sede sindacale o presso gli INL competenti per territorio. L'azienda uscente dovrà inoltre consegnare all'impresa subentrante i seguenti dati, informazioni e documenti per il personale oggetto del cambio appalto: - attestati o certificazioni di formazione anche ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; - documentazione sanitaria inerente l’idoneità alle mansioni prestabilite; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio cambi di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/68 , sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di legge, sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e n. 68/9924 della Legge 223 del luglio 1991, - qualsiasi altra documentazione richiesta dal capitolato d’appalto.e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi. Dichiarazione a verbale
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Samples: Contratto Delle Guardie Campestri
Modalità di attuazione della Procedura. L'impresa L'Impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'immediata e formale offerta di assunzione, attraverso raccomandata a mano o raccomandata rr o via PECall'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova e con anzianità convenzionale, del personale individuato ai sensi del precedente articolo 94.1 dell'art. 4 con decorrenza dal primo giorno di subentro nel contratto afferente successivo alla gara d'appalto de quoscadenza dell'appalto stesso. Ove il nuovo contratto d'appalto dovesse comportare appalto comporti l'impiego di un numero ore di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali dell'azienda uscentecontrattuali, l'azienda l'impresa subentrante procederà tempestivamente alle assunzioni nel nei limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In tutti i detti casi l'azienda cessante e l'azienda subentrante, l'Impresa subentrante prima di procedere al trasferimento del personale e alla formalizzazione delle proposte di assunzione, promuoveranno passaggio promuoverà un incontro congiunto fra le aziende medesime con l'impresa uscente e le XX.XX. firmatarie territoriali, territoriali al fine di verificare e ricercare, nella eventualità di ricercare conseguenti esuberi, ogni possibile e sostenibile soluzione tesa intesa al mantenimento dei livelli occupazionali. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'articolo 7 all'art. 7, comma 4 bis Legge 28.02.2008 n.31 2 febbraio 2008 n. 31 ultima parte, verrà assicurato un il trattamento economico e normativo stabilito dal dalla presente CCNL ed aderente alla qualifica prevista per i servizi richiesti dal capitolato speciale d'appaltosezione. Ad essi verranno mantenuti l'anzianità convenzionale e gli scatti d'anzianità di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro armonizzati al nuovo CCNL ed eventuali eccedenze saranno inserite quale superminimo assorbibilelavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente c.c.n.l., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'azienda subentrante. L'azienda subentrate riconoscerà loro l'anzianità convenzionale maturata con l'azienda cessante. L'azienda L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall'obbligo stabilito nei ai precedenti commi, qualora nel corso contesti la congruità del numero dei precedenti sei mesi abbia effettuato licenziamenti collettivi ai sensi lavoratori indicati per il passaggio, o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/1991. Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della Legge 223/1991 e nel numero nel quale l'azienda subentrare possa dimostrare siano ancora attivi e realmente fruiti i relativi diritti comunicazione di prelazione alla riassunzione del personale precedentemente coinvolto nei licenziamenti collettivicui - all'art. L’azienda subentrante promuoverà 2 p. sez. un incontro congiunto presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ovvero in sede sindacale con l'impresa uscente e le OOSS firmatarie territoriali e l’azienda cessante XX.XX. Territoriali, dimostrando documentalmente, in tale sede, le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al fine di verificare la suddetta condizione di esclusionelicenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. Gli esiti dell'incontro, dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e delle le intese eventualmente raggiunte, saranno raggiunte dalle stesse verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 cpc La mancata c.p.c. Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente articolo 2 p. sez. esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente. L'omessa attivazione dell'incontro in sede sindacale previsto dal precedente comma del di cui al presente articolo articolato da parte della impresa subentrante, come pure dell'impresa subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto, previsto comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio. Il mancato rispetto della procedura di cambio d'appalto da parte dell'azienda cessante esimerà Qualora l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati sull'appaltosia costituita in forma cooperativa, i il lavoratore dipendente passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa cessanteverrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. La presente disciplina è da intendersi l’unica applicabile e cogente per le società subentranti che applicano il presente CCNLc.c.n.l. Nei casi nei quali Nel caso in cui l'azienda cessante uscente non applichi il presente CCNLcontratto, si potranno da essa comunque essere attivati dei attivare tentativi di cambio d'appalto nei confronti dell'azienda subentrante che non applica il presente CCNL in sede sindacale o presso gli INL di appalto alla presenza delle XX.XX. ed eventualmente le DTL competenti per territoriola procedura. L'azienda uscente dovrà inoltre consegnare all'impresa Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà effetto alla cessazione della causa giustificativa dell'assenza. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante i seguenti daticon passaggio diretto ed immediato. Le parti, informazioni e documenti a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno inteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d'appalto e/o riaffidamento dei servizi fiduciari resi a favore dei terzi, anche quando detti servizi siano affidati, con qualsiasi modalità, alle imprese di servizi fiduciari per il personale oggetto tramite di società di intermediazione e od in subappalto. A tal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, l'inserimento nel bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità da società di Intermediazione, di clausole che prevedano l'applicazione della disciplina suddetta mediante il coinvolgimento delle parti istituzionali competenti per quanta di loro spettanza (Ministero, Prefetture e DAL) affinché nei bandì di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del cambio appalto: - attestati o certificazioni di formazione anche ai sensi del D.lgsc.c.n.l. n. 81/2008 e s.m.istesso.; - documentazione sanitaria inerente l’idoneità alle mansioni prestabilite; - lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto; - lista personale assunto ex legge n. 482/68 e n. 68/99, - qualsiasi altra documentazione richiesta dal capitolato d’appalto.
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