Common use of Modalità di pagamento delle prestazioni Clause in Contracts

Modalità di pagamento delle prestazioni. 1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, sarà corrisposto alle strutture che, in applicazione del presente protocollo di intesa, sottoscriveranno il contratto di cui al successivo art. 10, un acconto pari all’80% della propria produzione. 2. Ciascuna struttura maturerà il diritto al pagamento delle suddette fatture mensili di acconto entro trenta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono; la fatturazione del saldo di tutte le fatture mensili di acconto potrà essere effettuata dalla struttura privata solo dopo aver ricevuto dalla ASL, entro il 5 marzo dell’anno successivo, la determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni e previa determinazione definitiva della eventuale regressione tariffaria di cui al precedente art. 4. La fattura di saldo non potrà essere emessa dalla struttura per un importo maggiore di quello liquidato dalla ASL e dovrà essere pagata dalla ASL entro i trenta giorni successivi. Qualora insorgano da parte della struttura contestazioni delle decurtazioni operate dalla ASL in sede di liquidazione del saldo annuale (fermo restando quanto previsto al successivo art. 11), la medesima struttura dovrà astenersi dal fatturare anche la parte non riconosciuta, e la ASL avrà il diritto di chiederne lo storno entro trenta giorni, in attesa dell’esito della contestazione. Contestualmente all’acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, le AA.SS.LL. provvederanno ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell’Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992). 3. Una volta verificate le fatture di acconto, la ASL notificherà l’addebito delle eventuali irregolarità alla struttura, la quale provvederà - se del caso - ad emettere la relativa nota di credito a favore della ASL, consentendo la liquidazione del conguaglio a saldo. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito.

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Samples: Protocollo Di Intesa

Modalità di pagamento delle prestazioni. 1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, sarà corrisposto alle strutture che, in applicazione del presente protocollo di intesa, sottoscriveranno il contratto di cui al successivo art. 10, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari all’80al 95% della propria produzionedel fatturato mensile. 2. Ciascuna struttura maturerà il Il diritto al pagamento delle suddette fatture mensili di acconto dei suddetti acconti maturerà entro trenta sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. 3. Il pagamento del saldo, pari al 5% oltre IVA se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente: entro il 31 maggio per le fattura del primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) entro il 31 agosto per le fattura relative al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) entro il 30 novembre per le fattura relative al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le fatture relative al quarto trimestre (ottobre- novembre-dicembre) Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data della fattura (continuando, solo per le strutture private alle quali si applica il comma 4 del precedente art. 5) e comprenderà la remunerazione della “funzione di costo per rinnovo CCNL” di cui al comma 4 del precedente art. 5, previa separata fatturazione della stessa; per l’esercizio 2020 la fatturazione del saldo di tutte le fatture mensili di acconto potrà essere sarà effettuata dalla struttura privata solo dopo aver ricevuto dalla ASLin unica soluzione, entro il 5 31 marzo dell’anno successivo, la determinazione 2021 e dovrà essere pagata insieme alla liquidazione del saldo liquidabile in seguito del primo trimestre 2021. 4. L’ASL, entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, comunicherà alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e previa determinazione definitiva della eventuale regressione tariffaria di cui fatturato fissati al precedente art. 44 e art. La fattura di 9; 5. Qualora in corso d’anno si prospetti un superamento della C.O.M. della sottoscritta struttura privata, fermo restando che tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell’intero anno solare, il pagamento delle fatture emesse a saldo in corso d’anno non potrà essere emessa dalla struttura effettuato alle scadenze periodiche stabilite nel comma precedente, per un importo maggiore di quello liquidato dalla ASL e dovrà essere pagata dalla ASL entro i trenta giorni successivi. Qualora insorgano da parte della struttura contestazioni delle decurtazioni operate dalla ASL in sede di liquidazione del saldo annuale (fermo restando quanto previsto al successivo art. 11), la medesima struttura dovrà astenersi dal fatturare anche la parte non riconosciuta, e la ASL avrà il diritto di chiederne lo storno entro trenta giorni, corrispondente al superamento della COM in attesa dell’esito della contestazione. Contestualmente all’acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, le AA.SS.LL. provvederanno ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell’Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992)maturazione. 36. Una volta verificate le fatture di acconto, la ASL notificherà l’addebito delle eventuali irregolarità alla struttura, la quale provvederà - se del caso - ad emettere la relativa nota di credito a favore della ASL, consentendo la liquidazione del conguaglio a saldo. A Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota nota/e di credito 7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali; b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali; c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali; d) a decorrere dall’inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali. 8. La struttura erogatrice privata esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall’art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. 9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell’indennizzo di cui all’art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l’imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all’indennizzo. 10. Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura erogatrice privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria, sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto: codice IBAN: ; presso: , generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

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Samples: Healthcare Agreements

Modalità di pagamento delle prestazioni. 1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, sarà corrisposto alle strutture che, in applicazione del presente protocollo di intesa, sottoscriveranno il contratto di cui al successivo art. 10, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari all’80al 95% della propria produzionedel fatturato mensile. 2. Ciascuna struttura maturerà il Il diritto al pagamento delle suddette fatture mensili di acconto dei suddetti acconti maturerà entro trenta sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. 3. Il pagamento del saldo, pari al 5% oltre IVA se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente: entro il 31 maggio per le fattura del primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) entro il 31 agosto per le fattura relative al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) entro il 30 novembre per le fattura relative al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le fatture relative al quarto trimestre (ottobre- novembre-dicembre) Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data della fattura (continuando, solo per le strutture private alle quali si applica il comma 4 del precedente art. 5) e comprenderà la remunerazione della “funzione di costo per rinnovo CCNL” di cui al comma 4 del precedente art. 5, previa separata fatturazione della stessa; per l’esercizio 2020 la fatturazione del saldo di tutte le fatture mensili di acconto potrà essere sarà effettuata dalla struttura privata solo dopo aver ricevuto dalla ASLin unica soluzione, entro il 5 31 marzo dell’anno successivo, la determinazione 2021 e dovrà essere pagata insieme alla liquidazione del saldo liquidabile in seguito del primo trimestre 2021. 4. L’ASL, entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, comunicherà alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e previa determinazione definitiva della eventuale regressione tariffaria di cui fatturato fissati al precedente art. 44 e art. La fattura di 9; 5. Qualora in corso d’anno si prospetti un superamento della C.O.M. della sottoscritta struttura privata, fermo restando che tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell’intero anno solare, il pagamento delle fatture emesse a saldo in corso d’anno non potrà essere emessa dalla struttura effettuato alle scadenze periodiche stabilite nel comma precedente, per un importo maggiore di quello liquidato dalla ASL e dovrà essere pagata dalla ASL entro i trenta giorni successivi. Qualora insorgano da parte della struttura contestazioni delle decurtazioni operate dalla ASL in sede di liquidazione del saldo annuale (fermo restando quanto previsto al successivo art. 11), la medesima struttura dovrà astenersi dal fatturare anche la parte non riconosciuta, e la ASL avrà il diritto di chiederne lo storno entro trenta giorni, corrispondente al superamento della COM in attesa dell’esito della contestazione. Contestualmente all’acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, le AA.SS.LL. provvederanno ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell’Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992)maturazione. 36. Una volta verificate le fatture di acconto, la ASL notificherà l’addebito delle eventuali irregolarità alla struttura, la quale provvederà - se del caso - ad emettere la relativa nota di credito a favore della ASL, consentendo la liquidazione del conguaglio a saldo. A Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota nota/e di credito 7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali; b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali; c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali; d) a decorrere dall’inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali. 8. La struttura erogatrice privata esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall’art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. 9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell’indennizzo di cui all’art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l’imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all’indennizzo. 10. Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura erogatrice privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria, sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto: codice IBAN: _; presso: , generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

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Samples: Definizione Per Gli Esercizi 2020 2021 Dei Limiti Prestazionali E Di Spesa

Modalità di pagamento delle prestazioni. 1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, sarà corrisposto alle strutture che, in applicazione del presente protocollo di intesa, sottoscriveranno il contratto di cui al successivo art. 10, la sottoscritta struttura privata fatturerà alla Asl un acconto pari all’80al 95% della propria produzioneproduzione mensile, oltre Iva se dovuta. 2. Ciascuna struttura maturerà il Il diritto al pagamento delle suddette fatture dei suddetti mensili di acconto acconti maturerà entro trenta sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono; la fatturazione del . 3. Il saldo mensile, pari al 5%, oltre Iva se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente a partire dalla data di tutte adozione della DGRC n. 531 massimo fino al 31/12/2023: a) entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le fatture mensili di acconto potrà essere effettuata dalla struttura privata solo dopo aver ricevuto dalla ASL, relative al quarto trimestre (ottobre- novembre-dicembre). b) entro il 5 marzo dell’anno successivo31 maggio per le fatture del primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) c) entro il 31 agosto per le fatture relative al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) d) entro il 30 novembre per le fatture relative al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) e) Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data della fattura; 4. La ASL entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, la determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, comunica alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e previa determinazione definitiva della eventuale regressione tariffaria di cui fatturato fissati al precedente art. 4. La fattura di saldo non potrà essere emessa dalla struttura per un importo maggiore di quello liquidato dalla ASL e dovrà essere pagata dalla ASL entro i trenta giorni successivi. Qualora insorgano da parte della struttura contestazioni delle decurtazioni operate dalla ASL in sede di liquidazione del saldo annuale (fermo restando quanto previsto al successivo art. 11), la medesima struttura dovrà astenersi dal fatturare anche la parte non riconosciuta, e la ASL avrà il diritto di chiederne lo storno entro trenta giorni, in attesa dell’esito della contestazione. Contestualmente all’acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, le AA.SS.LL. provvederanno ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell’Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992).; 3. Una volta verificate le fatture di acconto, la ASL notificherà l’addebito delle eventuali irregolarità alla struttura, la quale provvederà - se del caso - ad emettere la relativa nota di credito a favore della ASL, consentendo la liquidazione del conguaglio a saldo5. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota nota/e di credito. 6. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali; b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali; c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali; d) a decorrere dall’inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali. 7. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall’art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. 8. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell’indennizzo di cui all’art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l’imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all’indennizzo. 9. Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria, sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto: codice IBAN ; presso , generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto ; impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

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Samples: Addendum to the Contract

Modalità di pagamento delle prestazioni. 1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, sarà corrisposto alle strutture che, in applicazione del presente protocollo di intesa, sottoscriveranno il contratto di cui al successivo art. 10, un acconto pari all’80(al massimo, stante la produzione resa) ad un dodicesimo mensile del 95% della propria produzionedel limite di spesa di cui all’art. 4, ripartito alle singole strutture ai sensi dell’art. 5, comma 2. 2. Ciascuna struttura maturerà il diritto al pagamento delle suddette fatture mensili di acconto entro trenta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono; la fatturazione del saldo di tutte le fatture mensili di acconto potrà essere effettuata dalla struttura privata solo dopo aver ricevuto dalla ASL, entro il 5 marzo dell’anno successivo, la determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni e previa determinazione definitiva della eventuale regressione tariffaria di cui al precedente art. 4. La fattura di saldo non potrà essere emessa dalla struttura per un importo maggiore di quello liquidato dalla ASL e dovrà essere pagata dalla ASL entro i trenta giorni successivi. Qualora insorgano da parte della struttura contestazioni delle decurtazioni operate dalla ASL in sede di liquidazione del saldo annuale (fermo restando quanto previsto al successivo art. 11), la medesima struttura dovrà astenersi dal fatturare anche la parte non riconosciuta, e la ASL avrà il diritto di chiederne lo storno entro trenta giorni, in attesa dell’esito della contestazione. Contestualmente all’acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, le AA.SS.LL. provvederanno ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell’Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992). 3. Una volta verificate le fatture di acconto, la ASL notificherà l’addebito delle eventuali irregolarità alla struttura, la quale provvederà - se del caso - ad emettere la relativa nota di credito a favore della ASL, consentendo la liquidazione del conguaglio a saldo. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito.

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Samples: Protocollo Di Intesa