MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza mensile, in ragione del numero effettivo degli atti trattati, sulla base del “certificato di pagamento” rilasciato dal Comando della Polizia Provinciale, con cadenza mensile, attestante di verbali effettivamente lavorati, per i quali potrà essere emessa fattura al netto della ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis del Codice. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Brescia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La Provincia di Brescia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appalto. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: - dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); - riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati Contratto”); - riferimento alla Polizia Provinciale – Direzione Amministrativa e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “Riferimento Amministrazione”); - codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”). – l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilità IVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
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Samples: Accordo Quadro
MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza mensile, in ragione del numero effettivo degli atti trattati, sulla base del “certificato di pagamento” rilasciato dal Comando della Polizia Provinciale, con cadenza mensile, attestante di verbali effettivamente lavoratiLa Provincia riconoscerà all’appaltatore, per i quali potrà essere emessa fattura al netto della ritenuta dello 0,5%ciascuna postazione installata e regolarmente funzionante, ai sensi dell’articolo 30un canone mensile di noleggio, comma 5-bis del Codice. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede derivante dall’offerta e da intendersi comprensivo di liquidazione finalemanodopera, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Brescia del certificato di verifica di conformitàmateriale ed ogni altro onere e servizio comunque denominato, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivacosì come specificato nel presente capitolato. La Provincia di Brescia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appalto. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va dovrà essere indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: - dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); - riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato tracciato
2.1.3 “Dati ContrattoDatiContratto”); - riferimento alla Polizia Provinciale – Direzione Amministrativa al Settore della Stazione Appaltante e al responsabile unico del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “Riferimento AmministrazioneRiferimentoAmministrazione”); - codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”). – l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilità IVAEsigibilitaIVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. c.c. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. 1340 A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
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Samples: Accordo Quadro
MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza mensile, in ragione del numero effettivo degli atti trattati, sulla base del “certificato di pagamento” rilasciato dal Comando della Polizia Provinciale, con cadenza mensile, attestante di verbali effettivamente lavorati, per i quali potrà essere emessa fattura al netto della ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis del Codice. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Brescia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La Provincia di Brescia potrà richiedere come indicato: 20% alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appaltosottoscrizione dei contratti derivanti dall'Accordo Quadro e successive rate trimestrali. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: - • dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); - • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati ContrattoDatiContratto”); - • riferimento alla Polizia Provinciale – Direzione Amministrativa al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “Riferimento AmministrazioneRiferimentoAmministrazione”); - • codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”). – ; • l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilità IVAEsigibilitaIVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia. La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
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Samples: Accordo Quadro
MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza mensile, L’A.O. corrisponderà 36 canoni mensili omnicomprensivi di tutte le prestazioni indicate nel capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in ragione del numero effettivo degli atti trattati, sulla base del “certificato di pagamento” rilasciato dal Comando della Polizia Provinciale, con cadenza mensile, attestante di verbali effettivamente lavorati, per i quali potrà essere emessa fattura al netto della ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis del Codice. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Brescia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivagara. La Provincia ditta emetterà corrispondenti fatture mensili posticipate che saranno sottoposte al controllo del DEC per l’attestazione di Brescia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appaltoconformità preliminarmente al pagamento. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: PIVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 30 60 (trentasessanta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato ricevimento della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: - dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); - riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati Contratto”); - riferimento alla Polizia Provinciale – Direzione Amministrativa e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “Riferimento Amministrazione”); - codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”). – l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilità IVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti Tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non connessi alla fornitura in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono argomento dovranno essere registrati sui su conti correnti dedicati e devono essere ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3fini di tale tracciabilità, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli gli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono ) indicato dall’A.O. La ditta è tenuta a comunicare alla Provincia al Servizio Bilancio dell’A.O. (PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essisugli stessi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In Nel caso di inottemperanza alle norme ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato artmateria. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 13, del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresad. lgs. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia50/2016.
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Samples: Gara d'Appalto Per Servizi
MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza mensilebimestrale posticipata, in ragione del numero effettivo degli atti trattati, sulla base del “certificato di pagamento” rilasciato dal Comando della Polizia Provinciale, con cadenza mensile, attestante di verbali effettivamente lavorati, per i quali potrà essere emessa fattura al netto della ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis del Codice. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Brescia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivadei risultati raggiunti. La Provincia di Brescia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appalto. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguitefattura. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: - • dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); - • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione del contratto specifico e al CIG relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) (punto del tracciato 2.1.3 “Dati Contratto”); - • riferimento alla Polizia Provinciale – Direzione Amministrativa al Settore committente e al responsabile unico del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “Riferimento Amministrazione”); - • codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”). – • l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilità Esigibilita IVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. c.c. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
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Samples: Accordo Quadro
MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza mensile, in ragione del numero effettivo degli atti trattati, sulla base del “certificato di pagamento” rilasciato dal Comando della Polizia Provinciale, con cadenza mensile, attestante di verbali effettivamente lavorati, per i quali potrà essere emessa fattura al netto della ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis del Codice. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Brescia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La Provincia di Brescia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appalto. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: - dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); - riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati ContrattoDatiContratto”); - riferimento alla Polizia Provinciale – Direzione Amministrativa e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “Riferimento AmministrazioneRiferimentoAmministrazione”); - codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”). – - l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilità IVAEsigibilitaIVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con cadenza mensilebimestrale, in ragione del numero effettivo degli atti trattati, sulla base del “certificato di pagamento” rilasciato dal Comando della Polizia Provinciale, con cadenza mensile, attestante di verbali effettivamente lavorati, per i quali potrà essere emessa fattura al netto della ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis del Codice. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Brescia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivadei risultati raggiunti. La Provincia di Brescia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nella esecuzione dell’appalto. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguitefattura. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 00000 Xxxxxxx - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: - dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); - riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione del contratto specifico e al relativo CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati Contratto”); - riferimento alla Polizia Provinciale – Direzione Amministrativa al Settore committente e al responsabile unico del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “Riferimento Amministrazione”); - codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”). – - l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “Esigibilità IVAEsigibilitaIVA”). Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista. La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. c.c. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia. Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
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