Modalità di stipula. 1. I contratti del Comune possono essere stipulati con le seguenti modalità: a) in forma pubblica davanti al Notaio; b) in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario rogante; c) mediante scrittura privata; d) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio. 2. La modalità è indicata nella determinazione a contrattare. In mancanza di espressa indicazione o qualora la determinazione a contrattare preveda una forma di stipula in violazione di una disposizione di legge o Regolamento, il Servizio Contratti o il Responsabile sono tenuti comunque a predisporre la stipula nel rispetto di quanto previsto nella legge o nel Regolamento. 3. Si stipulano in forma pubblica davanti al Notaio i seguenti contratti: a) compravendita di beni immobili; b) costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali; c) donazioni; d) contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata superiore a nove anni; e) mutui; f) convenzioni urbanistiche e atti unilaterale d'obbligo in materia urbanistica; g) ogni altro atto, anche unilaterale, soggetto a trascrizione; h) ogni atto la cui stipula davanti a Xxxxxx sia espressamente previsto dalla legge; i) ogni qualvolta il terzo contraente lo richieda, individuando nominativamente il Notaio rogante ed assumendone il carico delle spese; l) atti o contratti preliminari di cui ai punti precedenti, salvi casi in cui, per urgenza o altri giustificati motivi, si renda opportuna la stipula mediante scrittura privata. 4. Tutti i suddetti contratti, ove previsto dalla legge, possono essere altresì stipulati in forma pubblico-amministrativa, compatibilmente col carico di lavoro gravante sull’ufficio e con la complessità dell’atto. 5. Si stipulano in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario rogante tutti i contratti diversi da quelli previsti nel comma precedente, che fanno seguito ad una procedura aperta di gara o laddove stabilito nella determinazione a contrattare. 6. Si stipulano mediante scrittura privata, con sottoscrizione da parte di tutti i contraenti: a) i contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata inferiore a nove anni; b) ogni altro contratto che non viene stipulato in forma pubblica. 7. In caso di scrittura privata, le sottoscrizioni possono anche avvenire in modo non simultaneo e non contestuale. Se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto, le sottoscrizioni possono essere autenticate dal Segretario comunale. 8. Per tutti i contratti di cui al precedente comma 6 lett. b) la stipula, quando riguarda ditte commerciali, può avvenire anche (in alternativa alla scrittura privata) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le seguenti modalità: a) sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria della determinazione a contrattare contenente lo specifico capitolato o disciplinare, con la specifica, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune"; b) mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione. 9. I contratti possono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematica, mediante l’uso della firma elettronica, secondo le disposizione del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82.
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Samples: Regolamento Comunale Per La Disciplina Dei Contratti
Modalità di stipula. 1. I contratti del Comune possono essere pubblici d’appalto sono stipulati con le seguenti modalità:
a) in forma pubblica davanti al Notaio;
b) in forma pubblica amministrativa davanti al con l’assistenza del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante;
c) mediante scrittura privata;
d) a mezzo di corrispondenza , in modalità informatica o elettronica, secondo l'uso del commercioquanto stabilito ai successivi commi.
2. La E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di stipulare in forma pubblica amministrativa in modalità è indicata nella determinazione cartacea i contratti sottratti all’applicazione del Codice dei Contratti, a contrattare. In mancanza titolo esemplificativo: i contratti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di espressa indicazione diritti reali su beni immobili o qualora mobili registrati in pubblici registri o per la determinazione a contrattare preveda una forma costituzione o modificazione di stipula in violazione di una disposizione di legge o Regolamento, il Servizio Contratti o il Responsabile sono tenuti comunque a predisporre la stipula nel rispetto di quanto previsto nella legge o nel Regolamentosocietà.
3. Si stipulano L’Amministrazione può, se ritenuto opportuno, avvalersi delle prestazioni di un notaio di fiducia, in forma pubblica davanti al Notaio i seguenti contratti:
a) compravendita di beni immobili;
b) costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali;
c) donazioni;
d) contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata superiore a nove anni;
e) mutui;
f) convenzioni urbanistiche e atti unilaterale d'obbligo in materia urbanistica;
g) ogni altro atto, anche unilaterale, soggetto a trascrizione;
h) ogni questo caso il contratto verrà stipulato con atto la cui stipula davanti a Xxxxxx sia espressamente previsto dalla legge;
i) ogni qualvolta il terzo contraente lo richieda, individuando nominativamente il Notaio rogante ed assumendone il carico delle spese;
l) atti o contratti preliminari di cui ai punti precedenti, salvi casi in cui, per urgenza o altri giustificati motivi, si renda opportuna la stipula mediante scrittura privatapubblico notarile informatico.
4. Tutti i suddetti contrattiI contratti d’appalto a trattativa privata, ove previsto dalla leggedi importo superiore a € 50.000,00, possono essere altresì sono stipulati in forma pubblico-amministrativa, compatibilmente col carico di lavoro gravante sull’ufficio e con la complessità dell’attoatto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata in modalità informatica o elettronica.
5. Si stipulano in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario rogante tutti I contratti d’appalto di importo inferiore a € 50.000,00, i contratti diversi di locazione immobiliare, i contratti cimiteriali ed i contratti di comodato d'uso a prescindere dall'importo possono essere stipulati anche per mezzo di: - scrittura privata sottoscritta dall’offerente e dal Dirigente che rappresenta il Comune, sottoscrizione che può avvenire anche in modalità elettronica; - obbligazione in calce al capitolato; - con atto separato di obbligazione sottoscritto da quelli previsti nel comma precedentechi presenta l’offerta; - per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio,quando si tratti di contratti di limitato importo o che fanno seguito ad non richiedano una procedura aperta di gara o laddove stabilito nella determinazione a contrattaredettagliata disciplina del rapporto negoziale.
6. Si stipulano mediante scrittura privataI contratti sono sottoscritti dal Dirigente del settore responsabile della procedura, con sottoscrizione ovvero, in caso di assenza o impedimento, da parte di tutti i contraenti:
a) i contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata inferiore a nove anni;
b) ogni altro contratto che non viene stipulato in forma pubblicachi legittimamente lo sostituisce.
7. In caso di scrittura privatavacanza, le sottoscrizioni possono anche avvenire in modo non simultaneo assenza o impedimento del Segretario Generale provvede alla rogazione dei contratti e non contestuale. Se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto, le sottoscrizioni possono essere autenticate dal Segretario comunalealle autentiche delle scritture private chi legalmente lo sostituisce.
8. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali cui accedono. Per tutti i contratti gli stessi si procede all’aggiornamento dei diritti di cui al precedente comma 6 lett. b) la stipulasegreteria, quando riguarda ditte commercialise dovuti, può avvenire anche (in alternativa alla scrittura privata) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le seguenti modalità:
a) sottoscrizione da parte e della ditta aggiudicataria della determinazione a contrattare contenente lo specifico capitolato o disciplinare, con la specifica, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune";
b) mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazionecauzione.
9. I contratti possono Il Segretario Generale ed i Dirigenti devono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematicadotati di firma digitale ai sensi della normativa vigente (articolo 1, mediante l’uso della firma elettronica, secondo le disposizione comma 1 lettera s) del D.LgsD. Lgs. 07.03.2005 07 marzo 2005 n. 82.
10. Ai fini della stipula del contratto in modalità informatica le sottoscrizioni devono essere apposte personalmente e contestualmente dalle parti intervenute e dal segretario generale mediante firma digitale.
11. Ai fini della stipula del contratto in modalità elettronica è consentito alle parti di utilizzare anche la firma elettronica non qualificata, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa mentre al Segretario Generale è imposto l’uso esclusivo della firma digitale.
12. La conservazione dei contratti stipulati in modalità informatica o elettronica dovrà avvenire in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 44 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 –Codice Amministrazione Digitale), anche avvalendosi di altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
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Modalità di stipula. 1. I contratti La stipulazione del Comune possono essere stipulati con le contratto ha luogo per atto pubblico nei seguenti modalitàcasi:
a) in forma pubblica davanti al Notaioa seguito di asta pubblica;
b) in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario rogantea seguito di licitazione privata e appalto concorso;
c) mediante scrittura privata;
d) quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commerciotitolo oneroso o gratuito).
2. La modalità è indicata nella determinazione Nei restanti casi, compresi i cottimi fiduciari, la stipulazione ha luogo a contrattare. In mancanza di espressa indicazione o qualora la determinazione a contrattare preveda una forma di stipula in violazione di una disposizione di legge o Regolamento, il Servizio Contratti o il Responsabile sono tenuti comunque a predisporre la stipula nel rispetto di quanto previsto nella legge o nel Regolamento.
3. Si stipulano in forma pubblica davanti al Notaio i seguenti contratti:
a) compravendita di beni immobili;
b) costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali;
c) donazioni;
d) contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata superiore a nove anni;
e) mutui;
f) convenzioni urbanistiche e atti unilaterale d'obbligo in materia urbanistica;
g) ogni altro atto, anche unilaterale, soggetto a trascrizione;
h) ogni atto la cui stipula davanti a Xxxxxx sia espressamente previsto dalla legge;
i) ogni qualvolta il terzo contraente lo richieda, individuando nominativamente il Notaio rogante ed assumendone il carico delle spese;
l) atti o contratti preliminari di cui ai punti precedenti, salvi casi in cui, per urgenza o altri giustificati motivi, si renda opportuna la stipula mediante scrittura privata.
4. Tutti i suddetti contratti, ove previsto dalla legge, possono essere altresì stipulati in forma pubblico-amministrativa, compatibilmente col carico di lavoro gravante sull’ufficio e con la complessità dell’atto.
5. Si stipulano in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario rogante tutti i contratti diversi da quelli previsti nel comma precedente, che fanno seguito ad una procedura aperta di gara o laddove stabilito nella determinazione a contrattare.
6. Si stipulano mediante scrittura privata, con sottoscrizione da parte di tutti i contraenti:
a) i contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata inferiore a nove anni;
b) ogni altro contratto che non viene stipulato in forma pubblica.
7. In caso mezzo di scrittura privataprivata o di scrittura privata autenticata, le sottoscrizioni possono anche avvenire in modo non simultaneo e non contestuale. Se se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto, le sottoscrizioni possono essere autenticate dal Segretario comunale.
83. In considerazione della particolare natura o della modesta entità economica delle prestazioni che ne costituiscono l' oggetto, il contratto può essere perfezionato anche mediante sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente. Le correlate formalità sono assolte dal Dirigente competente, il quale ne curerà altresì la conservazione. Per tutti i la conclusione di contratti di cui al precedente comma 6 lett. b) la stipula, quando riguarda ditte commerciali, può avvenire anche (in alternativa alla scrittura privata) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le seguenti modalità:
a) sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria della determinazione a contrattare contenente lo modesto importo per i quali non sia stato preventivamente predisposto uno specifico capitolato o disciplinare, con è ritenuta sufficiente la specificasottoscrizione, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'artcontraente, della determinazione di affidamento o della lettera d’ordine del lavoro, del servizio o della fornitura. 72 del Regolamento per E' altresì ammessa, ricorrendone i presupposti, la disciplina stipulazione dei contratti del Comune";
b) mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazioneaccettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con imprese commerciali.
94. I Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, nonché all’autentica delle scritture private, provvede di norma il Segretario Generale, salvo il caso di diversa richiesta specifica fatta dalla controparte. Il Segretario Generale può procedere all’autenticazione di atti unilaterali d’obbligo: • qualora siano richiesti dal Comune di Rimini all’interno di un procedimento volto all’emanazione di un atto di sua competenza; • qualora siano effettuati a favore del Comune di Rimini; • qualora promanino dalla stesso Comune di Rimini.
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale provvede, a norma dello Statuto, alla rogazione dei contratti possono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematica, mediante l’uso della firma elettronica, secondo le disposizione del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82e alle autentiche delle scritture private il vice Segretario Generale.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti E Degli Appalti
Modalità di stipula. 1. I contratti del Comune possono essere stipulati con le nelle seguenti modalitàforme, che vanno espressamente esplicitate nella determinazione a contrattare:
a) in forma pubblica davanti al Notaioa mezzo notaio;
b) in forma pubblica amministrativa davanti al amministrativa, a mezzo del Segretario roganteprovinciale o, in caso di assenza, impedimento o vacanza, dal Vice segretario;
c) mediante scrittura privata con firme autenticate dal Segretario generale;
d) scrittura privata;
de) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commerciocommerciale.
2. La modalità forma pubblica amministrativa o la forma pubblica a mezzo di notaio è indicata nella determinazione a contrattare. In mancanza prevista, di espressa indicazione norma, quando il contratto derivi da procedure aperte, ristrette, o qualora la determinazione a contrattare preveda una forma quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto di stipula in violazione affidamento di una disposizione di legge o Regolamento, il Servizio Contratti o il Responsabile sono tenuti comunque a predisporre la stipula nel rispetto di quanto previsto nella legge o nel Regolamentoforniture.
3. Si stipulano in forma pubblica davanti al Notaio i La scrittura privata è utilizzata, di norma, quando il contratto derivi da procedure negoziate, ferma restando la necessità di riportare espressamente gli elementi essenziali del contratto nelle seguenti contratti:
forme: a) compravendita di beni immobili;
contratto; b) costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali;
sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare; c) donazioni;
sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento; d) contratti atto separato di locazioneobbligazione costituito da lettera-offerta, di comodato sottoscritta dall’aggiudicatario ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata superiore a nove anni;
accettata dalla Provincia; e) mutui;
f) convenzioni urbanistiche e atti unilaterale d'obbligo in materia urbanistica;
g) ogni altro attoscambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, anche unilaterale, soggetto a trascrizione;
h) ogni atto la cui stipula davanti a Xxxxxx sia espressamente previsto dalla legge;
i) ogni qualvolta il terzo contraente lo richieda, individuando nominativamente il Notaio rogante ed assumendone il carico delle spese;
l) atti o contratti preliminari di cui ai punti precedenti, salvi casi in cui, per urgenza o altri giustificati motivi, si renda opportuna la stipula mediante scrittura privatasensi dell’art. 1326 del Codice Civile.
4. Tutti i suddetti contrattiI contratti per la fornitura di beni e servizi di importo superiore ad € 10.329,14 sono, ove previsto dalla leggedi norma, possono essere altresì stipulati nella forma pubblica o pubblica amministrativa, o in forma pubblico-amministrativadi scrittura privata con firme autenticate dal Segretario Provinciale, compatibilmente col carico di lavoro gravante sull’ufficio e con la complessità dell’atto.
5. Si stipulano in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario rogante tutti i contratti diversi da quelli previsti nel comma precedente, che fanno seguito ad una procedura aperta di gara o laddove stabilito salvo espressa motivazione adeguata nella determinazione a contrattare.
5. E’ altresì ammessa la stipulazione con firma digitale quando si verifichino le condizioni stabilite dalla normativa vigente.
6. Si stipulano mediante scrittura privata, con sottoscrizione Competente alla rogazione dei contratti da parte di tutti i contraenti:
a) i contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata inferiore a nove anni;
b) ogni altro contratto che non viene stipulato stipularsi in forma pubblicapubblica amministrativa ed all’autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale della Provincia.
7. In caso E’ fatta salva la possibilità di scrittura privata, le sottoscrizioni possono anche avvenire in modo non simultaneo e non contestuale. Se ritenuto opportuno demandare l’attività di rogito ad un notaio in relazione al contenuto dell’attoa particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, le sottoscrizioni possono essere autenticate dal Segretario comunalecostituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.
8. Per tutti i contratti In caso di cui al precedente comma 6 lett. b) la stipula, quando riguarda ditte commerciali, può avvenire anche (in alternativa assenza od impedimento del Segretario Generale alla scrittura privata) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le seguenti modalità:
a) sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria della determinazione a contrattare contenente lo specifico capitolato o disciplinare, con la specifica, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 72 del Regolamento per la disciplina rogazione dei contratti del Comune";
b) mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazioneall’autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.
9. I contratti possono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematica, mediante l’uso della firma elettronica, secondo le disposizione del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82.
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Modalità di stipula. 1. I contratti La stipulazione del Comune possono essere stipulati con le contratto ha luogo per atto pubblico nei seguenti modalitàcasi:
a) in forma pubblica davanti al Notaioa seguito di pubblico incanto;
b) in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario rogantea seguito di licitazione privata e appalto concorso;
c) mediante scrittura privata;
d) quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commerciotitolo oneroso o gratuito).
2. La modalità è indicata nella determinazione Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a contrattare. In mancanza di espressa indicazione o qualora la determinazione a contrattare preveda una forma di stipula in violazione di una disposizione di legge o Regolamento, il Servizio Contratti o il Responsabile sono tenuti comunque a predisporre la stipula nel rispetto di quanto previsto nella legge o nel Regolamento.
3. Si stipulano in forma pubblica davanti al Notaio i seguenti contratti:
a) compravendita di beni immobili;
b) costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali;
c) donazioni;
d) contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata superiore a nove anni;
e) mutui;
f) convenzioni urbanistiche e atti unilaterale d'obbligo in materia urbanistica;
g) ogni altro atto, anche unilaterale, soggetto a trascrizione;
h) ogni atto la cui stipula davanti a Xxxxxx sia espressamente previsto dalla legge;
i) ogni qualvolta il terzo contraente lo richieda, individuando nominativamente il Notaio rogante ed assumendone il carico delle spese;
l) atti o contratti preliminari di cui ai punti precedenti, salvi casi in cui, per urgenza o altri giustificati motivi, si renda opportuna la stipula mediante scrittura privata.
4. Tutti i suddetti contratti, ove previsto dalla legge, possono essere altresì stipulati in forma pubblico-amministrativa, compatibilmente col carico di lavoro gravante sull’ufficio e con la complessità dell’atto.
5. Si stipulano in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario rogante tutti i contratti diversi da quelli previsti nel comma precedente, che fanno seguito ad una procedura aperta di gara o laddove stabilito nella determinazione a contrattare.
6. Si stipulano mediante scrittura privata, con sottoscrizione da parte di tutti i contraenti:
a) i contratti di locazione, di comodato ed in genere di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti personali di godimento di durata inferiore a nove anni;
b) ogni altro contratto che non viene stipulato in forma pubblica.
7. In caso mezzo di scrittura privataprivata o di scrittura privata autenticata, le sottoscrizioni possono anche avvenire in modo non simultaneo e non contestuale. Se se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto, le sottoscrizioni possono essere autenticate dal Segretario comunale.
83. Per tutti i contratti di cui al precedente comma 6 lett. b) E' altresì ammessa la stipula, quando riguarda ditte commerciali, può avvenire anche (in alternativa alla scrittura privata) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le seguenti modalità:
a) sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria della determinazione a contrattare contenente lo specifico capitolato o disciplinare, con la specifica, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 72 del Regolamento per la disciplina stipulazione dei contratti del Comune";
b) mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazioneaccettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con ditte commerciali e, comunque, l’importo non sia superiore a euro 25.000,00. Per la conclusione di contratti d’opera professionale è necessaria la predisposizione di un documento contrattuale che descriva sinteticamente le reciproche obbligazioni.
94. I Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica, nonché all’autentica delle sottoscrizioni nelle scritture private, provvede il Segretario generale, salvo il caso di diversa richiesta specifica fatta dalla controparte. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio. Il Segretario generale può procedere all’autenticazione di atti unilaterali d’obbligo:
1) qualora siano richiesti dall’Unione all’interno di un procedimento volto all’emanazione di un atto di sua competenza;
2) qualora siano effettuati a favore dell’Unione;
3) qualora promanino dalla stessa Unione.
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario generale provvede alla rogazione dei contratti possono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematicae alle autentiche delle scritture private chi legalmente lo sostituisce.
6. Indipendentemente dalla modalità di stipula adottata, mediante l’uso della firma elettronica, secondo le disposizione la Struttura Affari Generali svolge l’attività preordinata alla predisposizione e al perfezionamento del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82contratto e ne cura la conservazione.
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