Modalità e Prezzo di emissione Clausole campione

Modalità e Prezzo di emissione. Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 1.000 (mille/00) ciascuna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti (il “Prezzo di Emissione”). Le Obbligazioni saranno distribuite in sottoscrizione a partire dal 23 febbraio 2021 e sino al 5 mar- zo 2021 (inclusi) (il “Periodo di Distribuzione”). Durante il Periodo di Distribuzione saranno distri- buite fino ad un massimo di n. 10.000 (diecimila) Obbligazioni fino al raggiungimento dell’am- montare massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). I contratti conclusi nel Periodo di Distribuzione sul Segmento ExtraMOT PRO saranno liquidati alla Data di Liquidazione e le Obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione e avranno godimento a partire dalla Data di Godimento. Le Obbligazioni non sottoscritte o non offerte in sottoscrizione durante il Periodo di Distribuzione potranno essere sottoscritte o offerte in sottoscrizione successivamente nell’ambi- to di periodi di volta in volta definiti dall’Emittente (i “Periodi di Sottoscrizione Aggiuntivi”). Le Obbligazioni emesse in ciascuno dei Periodi di Sottoscrizione Aggiuntivi – che avranno a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni, oltre che il medesimo ISIN, di quelle sottoscritte nel Periodo di Distribuzione di modo da formare con queste una unica serie - verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla data di accredito del Prezzo di Emissione, maggiorato del relativo rateo interessi. L’Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Distribuzione alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l’accettazione di ulteriori ri- chieste, al raggiungimento dell’ammontare complessivo massimo del Prestito Obbligazionario offerto nell’ambito dello stesso, dandone tempestiva comunicazione. Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla Data di Godimento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).