Common use of Modifica del Viaggio di Lavoro Clause in Contracts

Modifica del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 (diecimila) per viaggio in caso di forzata modifica del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo è garantito solo se la causa della modifica del viaggio si verifichi durante lo svolgimento del viaggio successivamente alla partenza e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 15. Le cause per cui è possibile attivare la presente garanzia sono: • morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • morte della persona con cui l’Assicurato sta effettuando il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; • convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; • incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: • per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti; • per i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti per il rientro nel Paese di Residenza Principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di Residenza. In alternativa la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà, e la Società terrà in carico, il rientro anticipato (treno 1° classe o aereo classe economica) dell’Assicurato per i casi previsti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Inerenti Viaggi Di Lavoro, www.sns.it, www.sns.it

Modifica del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 (diecimila) per viaggio in caso di forzata modifica del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo è garantito solo se la causa della modifica del viaggio si verifichi durante lo svolgimento del viaggio successivamente alla partenza e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo alla sezione 15. Le cause per cui è possibile attivare la presente garanzia sono: • morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • morte della persona con cui l’Assicurato sta effettuando il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; • convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; • incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: • per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti; • per i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti per il rientro nel Paese di Residenza Principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di Residenza. In alternativa la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà, e la Società terrà in carico, il rientro anticipato (treno 1° classe o aereo classe economica) dell’Assicurato per i casi previsti.

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Samples: www.appalti.provincia.tn.it

Modifica del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 (diecimila) per viaggio in caso di forzata modifica del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo è garantito solo se la causa della modifica del viaggio si verifichi durante lo svolgimento del viaggio successivamente alla partenza e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 15. Le cause per cui è possibile attivare la presente garanzia sono: • morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; • morte della persona con cui l’Assicurato sta effettuando il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; • convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; • incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: • per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti; • per i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti per il rientro nel Paese di Residenza Principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di Residenza. In alternativa la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà, e la Società terrà in carico, il rientro anticipato (treno 1 ‘classe o aereo classe economica) dell’Assicurato per i casi previsti.

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Samples: www.ogs.it

Modifica del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a 10.000,00 (diecimila) per viaggio in caso di forzata modifica del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo è garantito solo se la causa della modifica del viaggio si verifichi durante lo svolgimento del viaggio successivamente alla partenza e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 1510. Le cause per cui è possibile attivare la presente garanzia sono: · morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; · morte della persona con cui l’Assicurato sta effettuando il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; · convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; · incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: · per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti; · per i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti per il rientro nel Paese di Residenza Principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di Residenza. In alternativa la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà, e la Società terrà in carico, il rientro anticipato (treno 1° classe o aereo classe economica) dell’Assicurato per i casi previsti.

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Samples: Capitolato Di Polizza “Assistenza Viaggi Di Lavoro in Ambito Extra Ue”

Modifica del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 (diecimila) per viaggio in caso di forzata modifica del Viaggio viaggio di Lavoro Assicurato all’Esterolavoro assicurato all'Estero. L’indennizzo L'indennizzo è garantito solo se la causa della modifica del viaggio si verifichi durante lo svolgimento del viaggio successivamente alla partenza e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 15alla SEZIONE XVI. Le cause per cui è possibile attivare la presente garanzia sono: - morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato familiare diretto dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio; - morte della persona con cui l’Assicurato l'Assicurato sta effettuando il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; - convocazione dell’Assicurato dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; - incendio della dimora abituale dell’Assicurato dell'Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo L'indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: - per i pagamenti relativi all’acquisto all'acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti; - per i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti per il rientro nel Paese di Residenza Principale residenza principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di Residenzaresidenza. In alternativa la Centrale Operativa di Assistenza assistenza organizzerà, e la Società terrà in carico, il rientro anticipato (treno prima classe o aereo classe economica) dell’Assicurato dell'Assicurato per i casi previsti.

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Samples: www.to.camcom.it

Modifica del Viaggio di Lavoro. La Società garantisce un indennizzo fino a €10.000,00 (diecimila) € 7.500,00 per viaggio in caso di forzata modifica del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero. L’indennizzo è garantito solo se la causa della modifica del viaggio si verifichi durante lo svolgimento del viaggio successivamente alla partenza e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 1510. Le cause per cui è possibile attivare la presente garanzia sono: · morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio; · morte della persona con cui l’Assicurato sta effettuando il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso; · convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone; · incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate: · per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti; · per i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti per il rientro nel Paese di Residenza Principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di Residenza. In alternativa la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà, e la Società terrà in carico, il rientro anticipato (treno 1° classe o aereo classe economica) dell’Assicurato per i casi previsti.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Trasferta Protetta