Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione Servizi di Pagamento e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione. 2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce e 3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito inviate dalla Banca. 4. Se il Cliente è non consumatore:
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Samples: Deposito a Risparmio Nominativo, Deposito a Risparmio
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. 32.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. 32.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126–sexiesprevista. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce econtratto.
3. 32.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente per il Cliente, l’applicazione immediata e riguarda i senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di interesse, riferimento convenuti nel contratto; il Cliente ne è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito Conto inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore:
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Samples: Conto Corrente Di Base, Conto Corrente Di Base
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126–sexiesprevista. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce econtratto.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente per il Cliente, l’applicazione immediata e riguarda i senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di interesse, riferimento convenuti nel contratto; il Cliente ne è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito Conto inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore:
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Samples: Conto Di Base Ubi
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. 26.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione Servizi di Pagamento e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. 26.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta); tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo stabilito al comma 4-bis 5 dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce eriferisce.
3. 26.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito inviate dalla Banca.
4. 26.4 Se il Cliente è non consumatore:
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Samples: Deposito a Risparmio
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione Servizi di Pagamento e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce eriferisce.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore:
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Samples: Contractual Terms
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. 38.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. 38.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella propostaprevista; tuttavia, se il Cliente è una microimpresaMicroimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto nel comma 4-bis 5 dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce eprima
3. 38.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente per il Cliente, l’applicazione immediata e riguarda i senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di interesse, riferimento convenuti nel contratto; il Cliente ne è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito Conto inviate dalla Banca.
4. 38.4 Se il Cliente è non consumatore:
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Samples: Conto Corrente in Divisa Estera
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento Pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce e.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente per il Cliente, l’applicazione immediata e riguarda i senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di interesse, riferimento convenuti nel contratto; il Cliente ne è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito Conto inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore:
41bis.1. Il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.
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Samples: Contratto Ordinario
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento Pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce econtratto.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente per il Cliente, l’applicazione immediata e riguarda i senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di interesse, riferimento convenuti nel contratto; il Cliente ne è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito Conto inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore:
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Samples: Contratto Di Modifica