Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 6.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche concordate con il Cliente nel contratto di affidamento o successivamente modificate. Tuttavia se l’affidamento è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.
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Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 6.1 5.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche concordate con applicate al rapporto. Tuttavia, se il Cliente nel contratto di affidamento o successivamente modificate. Tuttavia se l’affidamento rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. La facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
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