Common use of MODIFICHE AGLI IMPIANTI Clause in Contracts

MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto l’appaltatore è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso. L’appaltatore può proporre al committente nel corso del contratto d’appalto interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia. Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal committente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato: L’appaltatore può proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule: 1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l’appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente; 2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l’appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico; 3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l’appaltatore provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della committente. Trovano applicazione gli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

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Samples: Appalto Per La Gestione E Riqualificazione Energetica Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Appalto Per La Gestione E Riqualificazione Energetica Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto l’appaltatore l’operatore economico è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto dell'impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso. L’appaltatore L’operatore economico può proporre al committente nel corso del contratto d’appalto di concessione di costruzione e gestione interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia. Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal committente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato: L’appaltatore . L’operatore economico può proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule: 1. A) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l’appaltatore l’operatore economico provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente; 2. B) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l’appaltatore l’operatore economico provvede alle modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico; 3. C) Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l’appaltatore l’operatore economico provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della del committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della committente. Trovano applicazione gli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

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Samples: Concessione Di Costruzione E Gestione, Concessione Di Costruzione E Gestione

MODIFICHE AGLI IMPIANTI. Nel corso della durata del contratto l’appaltatore è autorizzato ad E' fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto consegna, senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi scritta dall’ASL. Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, nei limiti di un sesto/quinto dell’ammontare dell’investimento, per lo stesso. L’appaltatore può proporre al committente nel corso del contratto d’appalto interventi le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, servizio e per l'economia del costo di gestione nonché dell'esercizio, per la riduzione dei consumi energeticienergetici e per l’adeguamento normativo. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso, sempre nel rispetto della normative vigenti in materiapreventivo accordo. Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, autorizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal committenteeseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo dell'Amministrazione dell'ASL. L'Appaltatore ha facoltà di proposta e saranno eseguite l'Amministrazione se ne riserva l'accettazione secondo quanto di seguito specificato: L’appaltatore può proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formuledue formule distinte: 1. ) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l’appaltatore l'Appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committentedell'Amministrazione; 2. ) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contrattocontrattuale: l’appaltatore l'Appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica della committente dell'Amministrazione da concordare con il preciso riferimento al caso specifico; 3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l’appaltatore provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico. L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le partispecifico di che trattasi. Al termine dei lavoridel periodo contrattuale, le opere realizzatetutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono restano di immediata proprietà della committente. Trovano applicazione gli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010dell'Amministrazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto