Common use of Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia Clause in Contracts

Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia. Ai sensi dell’art. 106, comma comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle effettive esigenze dell’Istituto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, senza previo necessario dell’appaltatore il quale sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni e prezzi previsti nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, servizi non rientranti originariamente nello stesso, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del quinto dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi offerti ddall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia. Ai Le modifiche, nonché le varianti, della presente fornitura devono essere autorizzate per iscritto dal RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dall’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le procedure indicate nell’articolo 22 del Decreto n. 49/2018. Pertanto, le varianti adottate arbitrariamente dall’Appaltatore non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante. L’Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire eventuali varianti e variazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell’artdel predetto articolo, senza che possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normali compensi desumibili dalle opere che si andranno a realizzare. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dell’Esecuzione, impiegasse materiali, componenti, apparati etc., di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione dell’Esecuzione accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata delle prestazioni. Sono ammesse per il Committente modifiche quantitative, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti del quinto dell’importo del contratto e alle condizioni di cui all’art. 106, comma comma 12 del 12, D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle effettive esigenze dell’Istituto, la stazione appaltante . Per gli ulteriori aspetti si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, senza previo necessario dell’appaltatore il quale sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni e prezzi previsti nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, servizi non rientranti originariamente nello stesso, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del quinto dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi offerti ddall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia previste dall’artrinvia all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/201650/16 e ss.mm.ii.

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Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia. Ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 saranno possibili modifiche ai prezzi delle singole tratte solo nel caso in cui l’Amministrazione Comunale comunichi la necessità di aggiungere nuovi percorsi. In tal caso il costo sarà concordato secondo la composizione del prezzo indicato nell’offerta. Al di fuori della situazione sopra delineata, nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non autorizzata dal RUP. Le modifiche difformi da quanto stabilito nel presente capitolato non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno la messa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente. L’impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna ad accettare che durante il periodo contrattuale il numero degli utenti e la lunghezza della percorrenza giornaliera possa subire variazioni a seguito di rinunce o ulteriori richieste, oppure a seguito di cambio di indirizzo degli utenti o di esigenze individuali specifiche (per es. la corsa di ritorno può comprendere la tratta scuola – presidio diurno di riferimento). In tutti i casi di variazioni del servizio, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad adeguare alle effettive necessità sia le forze di lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità delle prestazioni resti invariata. Qualora l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (su strade e scuole) rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere all’impresa aggiudicataria la modifica temporanea del percorso giornaliero, senza oneri aggiuntivi. Si applica, in caso di necessità, quanto previsto dall’art. 106, comma comma 12 del 11, D.Lgs. n. 50/201650/2016 in materia di c.d. “proroga tecnica”, sulla base per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle effettive esigenze dell’Istituto, la stazione appaltante procedure di individuazione di un nuovo contraente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di imporre all’appaltatorefacoltà, qualora si renda necessario in corso ne ravvisi la convenienza, di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, senza previo necessario dell’appaltatore rinnovare il quale sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contratto alle medesime condizioni e prezzi previsti nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì per la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, servizi non rientranti originariamente nello stesso, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del quinto dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura. Con la sottoscrizione medesima durata del contratto l’appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi offerti ddall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016originario.

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Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia. Ai Le modifiche, nonché le varianti, della presente fornitura devono essere autorizzate per iscritto dal RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dall’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le procedure indicate nell’articolo 22 del Decreto n. 49/2018. Pertanto, le varianti adottate arbitrariamente dall’Appaltatore non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante. L’Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire eventuali varianti e variazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell’artdel predetto articolo, senza che possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normali compensi desumibili dalle opere che si andranno a realizzare. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dell’Esecuzione, impiegasse materiali, componenti, apparati etc., di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione dell’Esecuzione accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata delle prestazioni. Sono ammesse per il Committente modifiche quantitative, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti del quinto dell’importo del contratto e alle condizioni di cui all’art. 106, comma comma 12 del D.Lgs12, d.lgs. n. 50/2016, sulla base delle effettive esigenze dell’Istituto, la stazione appaltante . Per gli ulteriori aspetti si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, senza previo necessario dell’appaltatore il quale sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni e prezzi previsti nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, servizi non rientranti originariamente nello stesso, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del quinto dell’importo contrattuale. L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi offerti ddall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia previste dall’artrinvia all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/201650/16 e ss.mm.ii.

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