Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche che ri- guardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario è proposta e viene comunicata esclusi- vamente dalla Società ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia della Società stessa. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrat- tuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo alla Società, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dalla stessa. Ogni modifica contrattuale è comunicata dalla Società con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. 22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere ef- fettuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunica- zioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Appears in 3 contracts
Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement
Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche che ri- guardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario è proposta e viene comunicata esclusi- vamente dalla Società ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia della Società stessa. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrat- tuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo alla Società, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dalla stessa. Ogni modifica contrattuale è comunicata dalla Società con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere ef- fettuate effet- tuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunica- zioni comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Appears in 3 contracts
Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement, Convenzionamento Per L’accettazione Di Operazioni Di Pagamento
Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche che ri- guardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario è proposta e viene comunicata esclusi- vamente dalla Società ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia della Società stessa. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrat- tuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo alla Società, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dalla stessa. Ogni modifica contrattuale è comunicata dalla Società con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere ef- fettuate effettuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunica- zioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Appears in 3 contracts
Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement
Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche che ri- guardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario è proposta e viene comunicata esclusi- vamente dalla Società ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia della Società stessa. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrat- tuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo alla Società, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dalla stessa. Ogni modifica contrattuale è comunicata dalla Società con preavviso minimo di almeno al- meno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Esercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l’applicazione della modifica che non intende accettarla. In questo caso, l’Esercente ha diritto di recedere dal Contratto con comunicazione da inviare alla Società con le modalità e gli effetti di cui all’art. 21, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere ef- fettuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunica- zioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Appears in 2 contracts
Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement
Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche che ri- guardano riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario è proposta e viene comunicata esclusi- vamente esclusivamente dalla Società ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia della Società stessa. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrat- tualicontrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo alla Società, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dalla stessa. Ogni modifica contrattuale è comunicata dalla Società con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere ef- fettuate effettuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunica- zioni comuni- cazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Appears in 2 contracts
Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement
Modifiche unilaterali. 22.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche che ri- guardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario è proposta e viene comunicata esclusi- vamente dalla Società ma può esser definita e proposta su iniziativa sia della Banca, sia della Società stessa. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrat- tuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo alla Società, qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dalla stessa. Ogni modifica contrattuale è comunicata dalla Società con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
22.2 Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere ef- fettuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 26. Tutte le comunica- zioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica del Contratto”.
Appears in 1 contract
Samples: Payment Gateway Agreement