Common use of Motivazione Clause in Contracts

Motivazione. In relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017 le risorse destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016 sono state considerate entro il tetto complessivo del salario accessorio in quanto spese per il personale e,quindi, la quota prevista del 2% risentiva della limitazione di utilizzo al fine di non superare tale limite. Questo ha comportato gravi limitazioni nella gestione piena delle risorse vanificando la efficacia di tale istituto per conseguire gli obiettivi programmati. Con la legge di bilancio 2018, art. 1, comma 526, legge 205 del 2017, è stato introdotto un comma 5-bis all’art. 113 del dlgs 50/2016 che modificando tale normativa ha stabilito che le risorse per il finanziamento degli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. In relazione a tanto, veniva definitivamente chiarito che tali risorse, pur rientrando nel fondo per il salario accessorio, non rientrano nel capitolo spesa del personale ma, appunto, sul capitolo di spesa previsto per tali finalità. Proprio in sede di esame di tale normativa la Corte dei Conti sezione Autonomie con deliberazione n. 6 del 26 aprile 2018 ha chiarito che tali risorse derogano dal tetto del salario accessorio stabilito dall’art. 23, del dlgs 75/2017. Questa significativa chiarificazione ha prodotto effetti positivi sull’esercizio dell’anno 2018 potendosi considerare fuori tetto gli incentivi tecnici ma è emerso il problema degli anni 2016 e 2017 antecedenti a tale pronuncia. Infatti, in molte amministrazioni non si è potuto procedere a liquidare gli incentivi riferiti a tali annualità in quanto si superava il tetto di cui al citato articolo 23. Per tali ragioni si rende necessaria una interpretazione autentica della normativa di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016, che entrata in vigore nel 2016 è stata modificata e integrata con il comma 5-bis della legge 205/17, nella parte che ha stabilito che le risorse relative agli incentivi tecnici fanno capo al capitolo di bilancio relativo ai lavori, servizi e forniture di riferimento e non alle spese per il personale chiarendolo a partire dall’anno 2016. Pertanto, si propone un emendamento al fine di una interpretazione autentica dell’art. 113, comma 3 del dlgs 50/2016. Emendamento aggiuntivo all’art. 1, lettera aa), del DL 32/2019: 2) “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del dlgs n. 50 del 2016, così come modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75 del 2017 a far data dal 2016, data di entrata in vigore dell’art. 113 del dlgs 50/16.”

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Samples: Decreto Legge, Decreto Legge

Motivazione. In relazione La proposta di eliminazione del comma 3 ha l’obiettivo di esonerare il RUP da eventuali profili di responsabilità connessi al mancato rispetto alle tempistiche previste per la conclusione delle procedure di selezione. Al riguardo, si sottolinea che eventuali ritardi nella procedura di gara potrebbero derivare da fattori esterni, indipendenti dalla condotta del RUP. Si consideri, a titolo esemplificativo, l’iter procedimentale complesso derivante dalle verifiche di moralità in ragione anche della fase sperimentale in cui si trova il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Xxxxx restando quanto disposto dall’artsopra rappresentato, qualora si decidesse di mantenere il comma 3, si segnala la necessità di chiarire se la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione sia ricompresa nell’ambito dei termini massimi di conclusione delle procedure di appalto indicati nell’allegato I.3. 23La proposta di integrazione al comma 4 della norma in esame, mira a considerare la preminente esigenza di accelerare i procedimenti, che non dovrebbero risentire, per quanto possibile, dei tempi impiegati per la conclusione delle verifiche e ad assicurare il coordinamento con il successivo articolo 18, comma 2. Invero, con riferimento alla Parte I, Titolo II, articolo 17, comma 5, l'atto di affidamento risulta adottato solo dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico risultato primo in graduatoria, per cui il provvedimento di aggiudicazione è direttamente efficace. Diventa estremamente importante, allora, la fissazione, da parte del dlgs 75/2017 le risorse destinate agli incentivi tecnici Legislatore, dei termini indicati nell’allegato I.3, poiché il rischio di incorrere nel silenzio-inadempimento, per il perdurare delle attività di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, sono elevati. Tale rischio dipenderà anche dall’efficacia del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico di cui all’artall’articolo 24 e dell’Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti di cui all’articolo 31 dello Schema, fermo restando che risulterà comunque necessario da parte delle stazioni appaltanti impiegare del tempo per integrare/aggiornare la documentazione ivi presente ai fini di una corretta valutazione dei requisiti dell'operatore da verificare. 113 Inoltre, ai sensi del dlgs 50/2016 sono state considerate entro il tetto complessivo comma 7 dell’articolo 17, si prevede la facoltà di avviare l'esecuzione del salario accessorio contratto prima della sua sottoscrizione solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione (che, come detto, è direttamente efficace); pertanto, non sarebbe possibile avviare l'esecuzione in quanto spese per il personale e,quindivia d’urgenza anticipata, la quota prevista del 2% risentiva nelle more della limitazione di utilizzo al fine di non superare tale limite. Questo ha comportato gravi limitazioni nella gestione piena conclusione delle risorse vanificando la efficacia di tale istituto per conseguire gli obiettivi programmati. Con la legge di bilancio 2018verifiche dei requisiti, art. come oggi consentito dall'articolo 8, comma 1, comma 526, legge 205 del 2017, è stato introdotto un comma 5-bis all’artlett. 113 del dlgs 50/2016 che modificando tale normativa ha stabilito che le risorse per il finanziamento degli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. In relazione a tanto, veniva definitivamente chiarito che tali risorse, pur rientrando nel fondo per il salario accessorio, non rientrano nel capitolo spesa del personale ma, appunto, sul capitolo di spesa previsto per tali finalità. Proprio in sede di esame di tale normativa la Corte dei Conti sezione Autonomie con deliberazione n. 6 del 26 aprile 2018 ha chiarito che tali risorse derogano dal tetto del salario accessorio stabilito dall’art. 23, del dlgs 75/2017. Questa significativa chiarificazione ha prodotto effetti positivi sull’esercizio dell’anno 2018 potendosi considerare fuori tetto gli incentivi tecnici ma è emerso il problema degli anni 2016 e 2017 antecedenti a tale pronuncia. Infatti, in molte amministrazioni non si è potuto procedere a liquidare gli incentivi riferiti a tali annualità in quanto si superava il tetto di cui al citato articolo 23. Per tali ragioni si rende necessaria una interpretazione autentica della normativa di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016, che entrata in vigore nel 2016 è stata modificata e integrata con il comma 5-bis della legge 205/17, nella parte che ha stabilito che le risorse relative agli incentivi tecnici fanno capo al capitolo di bilancio relativo ai lavori, servizi e forniture di riferimento e non alle spese per il personale chiarendolo a partire dall’anno 2016. Pertanto, si propone un emendamento al fine di una interpretazione autentica dell’art. 113, comma 3 del dlgs 50/2016. Emendamento aggiuntivo all’art. 1, lettera aaa), del DL 32/2019: 2) “Gli incentivi disciplinati dall’artD.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. 113 La proposta in parola mira quindi a prevedere che l’esecuzione anticipata del dlgs n. 50 contratto sia non solo correttamente ancorata alle ragioni d’urgenza (articolo 17, commi 8 e 9, dello Schema), ma sia ammissibile anche nelle more della verifica del 2016possesso dei requisiti in capo al migliore offerente (come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020). L’articolo 17, così come modificato dall’artmodificato, ammetterebbe l’esecuzione anticipata del contratto nelle more delle verifiche, con un impatto acceleratorio sull’andamento delle procedure. 1 comma 526, della legge 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi Il contratto e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75 del 2017 a far data dal 2016, data di entrata in vigore dell’art. 113 del dlgs 50/16.”la sua stipulazione (articolo 18 dello Schema)

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Motivazione. In relazione a quanto disposto dall’art. 23Il comma 2 dell’articolo 7 dello Schema rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, comma 2, del dlgs 75/2017 le risorse destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016 sono state considerate entro il tetto complessivo del salario accessorio in quanto spese per il personale e,quindi, la quota prevista del 2% risentiva della limitazione di utilizzo al fine di non superare tale limite. Questo ha comportato gravi limitazioni nella gestione piena delle risorse vanificando la efficacia di tale istituto per conseguire gli obiettivi programmati. Con la legge di bilancio 2018, art. 1, comma 526, legge 205 del 2017, è stato introdotto un comma 5-bis all’art. 113 del dlgs 50/2016 che modificando tale normativa ha stabilito dispone che le risorse per il finanziamento degli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi e o forniture. In relazione a tantoLa proposta di inserire il comma 3 ha l’obiettivo di chiarire, veniva definitivamente chiarito in piena coerenza con la disciplina comunitaria, che tali risorsele attività rese da una centrale di committenza non sono rese in regime di libero mercato, pur rientrando nel fondo per il salario accessoriocome si evince chiaramente dal considerando 70 e dall’articolo 37, non rientrano nel capitolo spesa ultimo comma, della Direttiva 2014/24/UE del personale ma, appunto, sul capitolo di spesa previsto per tali finalità. Proprio in sede di esame di tale normativa la Corte dei Conti sezione Autonomie con deliberazione n. 6 Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 2018 ha chiarito che tali risorse derogano dal tetto febbraio 2014 sugli appalti pubblici: il rapporto della stazione appaltante con una centrale di committenza configura un rapporto d’appalto sottratto all’applicazione del salario accessorio stabilito dall’artCodice e della Direttiva Appalti, anche nella sua fase di aggiudicazione. 23La proposta di aggiungere un comma 3 dell’articolo in esame è, del dlgs 75/2017. Questa significativa chiarificazione ha prodotto effetti positivi sull’esercizio dell’anno 2018 potendosi considerare fuori tetto gli incentivi tecnici ma è emerso il problema degli anni 2016 e 2017 antecedenti pertanto, volta a tale pronuncia. Infattichiarire che, qualora una stazione appaltante faccia ricorso ad una società in molte amministrazioni non si è potuto procedere a liquidare gli incentivi riferiti a tali annualità in quanto si superava il tetto house per attività di centralizzazione delle committenze (di cui al citato successivo articolo 2362 del nuovo Codice), la natura della prestazione è sottratta quanto meno alla cd. Per tali ragioni si rende necessaria valutazione di congruità. Questa proposta consente di sostenere ed accelerare il ricorso alle centrali di committenza quali centri di competenza qualificati per fornire tutto il supporto necessario, anche mediante servizi di committenza ausiliaria, resi da soggetto qualificato, per le procedure di affidamento. La successiva proposta di aggiungere un ulteriore comma 4 alla norma in esame mira a fare tesoro di quanto sperimentato dal Governo in ambito PNRR, che, con l’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, ha previsto che le Amministrazioni possano ricorrere al supporto tecnico operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del vigente CCP. Il PNRR è stato il primo esempio di impiego su larga scala di una interpretazione autentica della normativa Centrale di cui all’artCommittenza per accelerare l’avvio delle opere pubbliche. 113 del dlgs 50/2016, che entrata in vigore nel 2016 Invitalia è stata modificata attivata, dal MEF-RGS Servizio Centrale PNRR e integrata dalle amministrazioni centrali titolari, in collaborazione con ANCI, per l’avvio di procedure di affidamento che consentissero ai soggetti attuatori di rispettare le Milestones del programma. Le soluzioni offerte da Invitalia per l’attuazione del PNRR potrebbero supportare efficacemente anche l’attuazione degli interventi della programmazione nazionale e comunitaria e il comma 5-bis raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di accelerazione e qualificazione della legge 205/17, nella parte che ha stabilito che le risorse relative agli incentivi tecnici fanno capo al capitolo di bilancio relativo ai lavori, servizi e forniture di riferimento e non alle spese per il personale chiarendolo a partire dall’anno 2016. Pertanto, si propone un emendamento al fine di una interpretazione autentica dell’art. 113, comma 3 del dlgs 50/2016. Emendamento aggiuntivo all’art. 1, lettera aa), del DL 32/2019: 2) “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del dlgs n. 50 del 2016, così come modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75 del 2017 a far data dal 2016, data di entrata in vigore dell’art. 113 del dlgs 50/16spesa.

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