MOTIVAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LAGO Clausole campione

MOTIVAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LAGO. Il lago di Viverone, sito tra le Province di Biella, Torino e Vercelli, versa in una situazione di compromissione del proprio stato chimico-fisico ed ecologico, soprattutto a causa della marcata eutrofia determinata dagli elevati carichi di nutrienti che, in diversi modi, si riversano nel lago. Sebbene il bacino lacustre risieda quasi completamente nel territorio comunale di Viverone (BI), le sponde del lago si trovano in parte sui territori di altri Comuni: Azeglio (TO), Borgo d’Ale (VC) e Piverone (TO). L'inadeguatezza della rete fognaria intorno al lago e la presenza di rilevanti estensioni di colture particolarmente esigenti nell'area interessata dal bacino drenante, quali ad esempio l'actinidia, sono tra i principali fattori che incidono sul carico di fosforo nelle acque. In uno studio ambientale commissionato dalle Province di Biella e di Torino e svolto congiuntamente da ARPA Piemonte e CNR nel 2006, sono state segnalate queste ed altre criticità che interessano il territorio del bacino e sono state individuate alcune proposte di intervento per il miglioramento dello stato qualitativo del lago. A partire da questi presupposti Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xx Xxxxxx hanno sottoscritto nel 2008 un'Intesa Istituzionale di Programma nell'ambito della quale è stato definito l'avvio della "Bonifica del Lago di Viverone", con un contributo regionale di 1.000.000 di euro a favore della Provincia di Biella, da utilizzare di comune accordo con la Provincia di Torino. L'accordo comprendeva: - "riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento degli scarichi dei Comuni di Roppolo (BI), Viverone (BI), Piverone (TO) ed Azeglio (TO) – lotto 1" che comprendeva la progettazione complessiva della sistemazione del sistema fognario circumlacuale ed un primo lotto di lavori relativi in particolare all'adeguamento dei collettori fognari 1; - "interventi per il contenimento delle idrofite nel Lago di Viverone e tutela delle aree vegetate esistenti" che prevedeva il taglio e la raccolta delle porzioni apicali (solo in zone ben definite ed individuate) delle idrofite acquatiche, ipertrofiche a causa dell'elevato carico di nutrienti delle acque 2. La Regione Piemonte nel 2010, con proprio atto dirigenziale, ha ridestinato le risorse economiche non utilizzate alla realizzazione di interventi di realizzazione di fasce tampone ripariali e/o fasce boscate con funzione di filtro e sistemi di fitodepurazione funzionali alla riduzione degli apporti di inqui...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).